Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Procedura LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE - VERSAMENTO IMU

  • Alessandro Margiotta

    San Cesario Di Lecce (LE)
    30/07/2024 10:14

    Procedura LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE - VERSAMENTO IMU

    In una procedura di Liquidazione Del Patrimonio ex art.14 ter e ss. Legge n. 3 del 27/01/2012, l'attivo è composto dalla vendita di beni immobili e incasso di canoni di locazione.

    Le entrate immobiliari derivanti dal ricavato della vendita e dall'incasso dei canoni di locazione, soddisfano i crediti in prededuzione e parzialmente il creditore ipotecario.

    Si chiede se il liquidatore è tenuto al versamento dell'IMU, per il periodo intercorrente dalla data della nomina – alla data del decreto di trasferimento.

    In caso di parere favorevole al quesito posto, in sede di riparto come va collocato il relativo importo pagato, tenuto conto che è assistito da privilegio generale mobiliare di grado 20 e nel caso in esame le somme realizzate non consentono l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/08/2024 16:18

      RE: Procedura LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE - VERSAMENTO IMU

      A differenza del fallimento (e, oggi, della liquidazione giudiziale), per la liquidazione del patrimonio non sono dettate regole specifiche per il pagamento dell'IMU, che quindi è dovuta alle scadenza ordinarie.

      Ma nel caso in esame tale differenza non rileva, atteso che ciò che rileva è che l'IMU maturata in corso di procedura, che sia dovuta anno per anno (regola generale) o al momento della vendita del bene (eccezione per la procedura fallimentare), sia comunque debito in prededuzione, perché sorto in corso di procedura.

      Sul rapporto fra debito nei confronti del creditore garantito da ipoteca e debiti in prededuzione l'art. 14-duodecies della legge 3/2012 è estremamente stringato: "I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti".

      Poiché tale formulazione ripropone quella dell'art. 111-bis l.fall., riteniamo coerente applicare alla liquidazione del patrimonio del sovraindebitamento anche il disposto dell'art. 111-ter, III comma, l.fall., il quale stabilisce che, per individuare con precisione quale sia la "parte destinata ai creditori garantiti", "Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e ... con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale".

      Dato che non v'è dubbio che l'IMU sia una uscita di carattere specifico relativa al bene oggetto di ipoteca, riteniamo quindi che, anche nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, nel riparto delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile il debito per l'IMU maturata in corso di procedura prevalga sul credito assistito da ipoteca.