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Ammissione al passivo di credito prescritto

  • Mario Cocco

    Lecco
    04/12/2025 15:27

    Ammissione al passivo di credito prescritto

    Creditore ammesso al passivo nel 2023 per un credito al chirografo. Credito non soddisfatto in sede di riparto. In seguito alla chiusura della procedura il creditore chiede il pagamento al debitore. Si scopre ora che alla data della proposizione della domanda il credito era già prescritto.
    Il fatto di averlo erroneamente ammesso al passivo rigenera il termine di prescrizione decennale con effetto dalla chiusura della procedura o essendo che era già prescritto nel 2023 ora il creditore non può più agire nei confronti del debitore?
    grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      07/12/2025 11:07

      RE: Ammissione al passivo di credito prescritto

      A nostro avviso la circostanza per cui il credito sia stato ammesso al passivo non implica rinuncia alla prescrizione.
      In giurisprudenza è pacifica l'affermazione per cui, il riconoscimento del diritto, è idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, ossia dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto ovvero dal terzo che, autorizzato dal primo, risulti abilitato ad agire in suo nome o per suo conto. (Cass. 19529/2015).
      Tale non è, ad esempio, il liquidatore giudiziale del concordato, è privo di titolarità e potere di disposizione dei diritti, che permane in capo al debitore (Cass. n. 20889/2019). Con riferimento al curatore indicazioni nella medesima direzione si rinvengono in Cass. 5677/2019, la quale ha confermato la pronuncia di merito che secondo cui la comunicazione inviata dal curatore ai sensi dell'art. 92 l.f. non comporta rinuncia ad avvalersi della prescrizione già maturata.
      Peraltro, aggiungiamo, l'ammissione al passivo nell'ambito della procedura concorsuale produce effetto soltanto ai fini del concorso, come viene chiaramente affermato nell'art. 204 c.c.i.i., corrispondente al vecchio art. 96 l.f. Si tratta, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, di accertamenti idonei a costituire un giudicato esclusivamente endofallimentare (tra le moltissime, Cass. n. 27282/2024), per cui quello stato passivo non potrebbe valere al di fuori della procedura.
      In ogni caso, osserviamo infine che andrebbe verificato se, rispetto al credito indicato nella domanda, la chiusura della procedura è idonea a produrre l'effetto esdebitatorio.