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Procedura esecutiva pendente e apposizione sigilli

  • Teresa De Simone Ranieri

    L' AQUILA (AQ)
    27/01/2026 10:43

    Procedura esecutiva pendente e apposizione sigilli

    Buongiorno,
    sono stata nominata liquidatore in una procedura di liquidazione controllata di un consumatore con sentenza emessa dal Tribunale; il debitore risulta titolare di un bene immobile sul quale è pendente un pignoramento con notifica di sopralluogo il prossimo 31.01. In tal ambito, sono a chiedervi quanto segue:
    - l'interruzione del processo esecutivo de quo opera automaticamente ovvero devo depositare una nota nell'RG esecutivo attraverso la quale dichiarare l'intervenuta sentenza di liquidazione controllata e quindi la sospensione della procedura esecutiva?ovvero è sufficiente una mera notifica a mezzo pec al creditore procedente?
    - per l'apprensione del bene immobile devo chiedere al debitore la consegna delle chiavi di accesso e procedere altresì al sopralluogo dell'immobile e all'apposizione dei sigilli ovvero tale procedura è obbligatoria soltanto per la liquidazione giudiziale?
    Vi ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/01/2026 16:19

      RE: Procedura esecutiva pendente e apposizione sigilli

      Anticipando il risultato del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, suggeriamo di depositare nella procedura esecutiva una nota in cui si rappresenta l'intervenuta dichiarazione di apertura della procedura e si chiede al ge di prendere atto della improseguibilità dell'esecuzione, stante la volontà del liquidatore di non coltivarla; tutto questo salvo che la procedura esecutiva non sia stata attivata da un creditore fondiario (o non veda l'intervento di costui), nel qual caso essa procede.
      Infatti, a mente dell'art. 150 c.c.i.i. (che si applica alla liquidazione controllata ex art. 270 comma 5 ccii) dal giorno di apertura della procedura nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni in essa compresi, salvo diversa disposizione di legge (ed è il caso della procedura attivabile dal creditore fondiario ex art. 41 TUB, secondo quanto ritenuto d Cass., 28 settembre 2018, n. 23482).
      La norma, pertanto, stabilisce la regola della improseguibilità.
      Questa disposizione va letta congiuntamente all'art. 216 comma 10, (anch'essa applicabile alla liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto nell'art. 275 comma 2) che ne costituisce il corollario processuale, secondo il quale "Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; … altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione"
      Come si vede il legislatore non fissa un limite temporale entro il quale il curatore deve assumere le determinazioni del caso, ma la regola che si può ricavare da queste due norme è quella per cui se entro il termine eventualmente assegnato dal giudice dell'esecuzione il curatore non manifesta la volontà di subentrare, la procedura va dichiara improseguibile (interpretandosi l'inerzia del curatore alla stregua di una istanza implicita di declaratoria di improseguibilità), in applicazione della regola generale di cui all'art. 150 c.c.i.i.
      Sennonché, come anticipato, per evitare condizioni di stallo suggeriamo di inoltrare istanza al giudice dell'esecuzione.
      Quanto all'apprensione dei beni osserviamo quanto segue.
      L'art. 270, comma 2 let. e) prevede che con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2";
      La disposizione si ricollega all'art. 142, il cui primo comma prevede che "La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale".
      Aggiunge l'art. 272 comma 2 che il liquidatore entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completa l'inventario dei beni del debitore e redige il programma di liquidazione (a proposito del quale la norma precisa che Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile, e che essi è approvato dal giudice delegato).
      La lettura congiunta di queste norme permette di rispondere ai quesiti.
      Invero, se a norma dell'art. 142 l'apertura della liquidazione controllata priva il debitore della disponibilità dei suoi beni, è evidente che il liquidatore deve procedere alla loro apprensione (ad esempio accedendo ai luoghi del debitore e cambiare le serrature, ove necessario) previa redazione dell'inventario, benché non sia prevista l'apposizione dei sigilli, in quanto l'art. 193 non è richiamato.
      Le modalità di apprensione dei beni sono disciplinate dall'art. 270, comma 2 let. e), il quale nel richiamare l'art. 216 comma 2 individua il relativo procedimento stabilendo che per accedere sui luoghi in cui i beni si trovano il liquidatore può chiedere al giudice di essere autorizzato ad avvalersi della forza pubblica e di ausiliari.
      La norma aggiunge che se nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati al liquidatore costui intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.