Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

liquidazione del patrimonio e art. 41 TUB

  • Luigi Giani

    REGGIO EMILIA (RE)
    14/12/2020 17:28

    liquidazione del patrimonio e art. 41 TUB

    Sono liquidatore in una procedura da sovraindebitamento e precisamente una liquidazione del patrimonio, lo stato passivo è approvato, inventario e programma di liquidazione fatti, sono subentrato in una procedura esecutiva immobiliare e già nello stato passivo avevo inserito in prededuzione le spese vive e gli onorari relativi al creditore procedente. Ora detto creditore ha depositato istanza ex art. 41 TUB su mutuo fondiario, secondo voi il creditore istante ha diritto ad avere subito gli importi o deve attendere il riparto eventualmente anche un riparto parziale dopo che l'acquirente dell'immobile ha versato il saldo prezzo?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/12/2020 11:03

      RE: liquidazione del patrimonio e art. 41 TUB

      L'art. 14 quinquies l. n. 3 del 2012 nel prevedere che il giudice possa disporre il divieto di procedure esecutive, non fa salve diverse disposizioni di legge, per cui detto divieto, una volta dettato, vale per tutti i creditori, anche i creditori fondiari che, invece, nel fallimento possono, a norma dell'art. 41TUB, iniziare o proseguire l'esecuzione individuale.
      Questa premessa in primo luogo spiega perché, nonostante la pendenza di una esecuzione fondiaria, il liquidatore sia potuto subentrare nell'esecuzione in corso sostituendosi al creditore, a norma dell'art. 14 novies legge cit., ma spiega anche che il creditore fondiario, non potendo più proseguire l'esecuzione iniziata, si trova nella condizione di qualsiasi altro creditore che avesse iniziato l'esecuzione ante procedura, bloccata dal divieto del giudice. Ne consegue che il creditore fondiario deve far valere le sue pretese nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio, partecipando al passivo, ed attendere la ripartizione alla quale parteciperà quale creditore ipotecario, se così ammesso al passivo.
      Zucchetti SG srl
      • Rossella Fenini

        Pavia
        06/06/2022 10:57

        RE: RE: liquidazione del patrimonio e art. 41 TUB

        Buongiorno,
        rinnovando la mia riconoscenza per il Vostro prezioso supporto, intervengo in questa discussione per chiedere se vi siano stati precedenti giurisprudenziali che possano essere di supporto a quanto da Voi esposto.
        Lo ritengo infatti personalmente più che condivisibile ma sono alla ricerca di precedenti che possano supportami nel sostenimento della questione.

        Vi ringrazio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/06/2022 19:49

          RE: RE: RE: liquidazione del patrimonio e art. 41 TUB

          Non ci risultano precedenti in tema di liquidazione del patrimonio, ma l'impossibilità per il creditore fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva in pendenza della liquidazione del patrimonio nasce dalla disposizione di cui all'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012, per la quale il giudice, se la domanda risponde si requisiti di cui all'art. 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, dichiara aperta la procedura di liquidazione e dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, "non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore". Anche nel fallimento esiste eguale divieto, che opera automaticamente, ma l'art. 51 l. fall. che lo prevde fa salve diverse disposizioni di legge, e tra queste disposizioni fatte salve vi appunto quella dell'art. 41 TUB, che consente, appunto, l'esecuzione anche in pendenza del fallimento; salvezza che non esiste nella materia della liquidazione del patrimonio.
          In sostanza la regola è il divieto delle azioni esecutive in pendenza di una procedura concorsuale, a meno che la legge non lo consenta; la legge lo consente nel fallimento, ma non nella liquidazione del patrimonio né nel concordato. L'art. 168 l.fall., infatti, prevede che dalla data della pubblicazione del ricorso contenente la domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il relativo decreto di omologazione diventa definitivo, "i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore"; ossia anche in questo caso la norma citata non contiene la salvezza di diversa disposizione di legge e la Cassazione, già nel 1993 (Cass.19/03/1998, n.2922) con riferimento all'art. 42 del t.u. 16 luglio 1905 n. 646 (ripreso con maggiore precisione dall'art. 41 del TUB), statuiva che tale norma "nella parte in cui consente l'applicazione della disciplina del credito fondiario anche in caso di fallimento del debitore, per i beni ipotecati agli istituti di credito fondiario, non opera nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo perché la la disposizione dettata dall'art. 168 l. fall., nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo, non contempla deroghe a differenza dell'art. 51 che, nel prevedere analogo divieto quanto ai beni compresi nel fallimento, fa salve le diverse disposizioni di legge". Concetto ribadito più recentemente da Trib. Avellino, 08/05/2018, con riferimento al privilegio processuale riconosciuto al titolare del credito fondiario dall'art. 41 del d.lg.n. 385 del 1993 (TUB)
          Zucchetti SG srl