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Liquidazione controllata- cessazione rapporto lavoro dipendente ed erogazione tfr

  • Marta Mazzucchi

    GENOVA
    24/12/2024 15:49

    Liquidazione controllata- cessazione rapporto lavoro dipendente ed erogazione tfr

    Buongiorno
    In una liquidazione controllata, il debitore presenterà dimissioni volontarie al proprio datore di lavoro e ci sarà il pagamento del tfr accantonato nei 4 anni di lavoro dipendente.
    Tale somma è integralmente da destinare alla procedura di liquidazione controllata o può essere trattenuta, almeno in parte, dal debitore?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/12/2024 13:03

      RE: Liquidazione controllata- cessazione rapporto lavoro dipendente ed erogazione tfr

      Come abbiamo detto già in altre occasioni, quando il rapporto di lavoro è già cessato o cessa in corso di procedura, questa può acquisire il TFR, nei limiti che la giurisprudenza ha indicato nell'interpretazione dell'art. 46 l. fall., dato che l'art. 268 comma 4, lett. b), riprende le disposizioni della norma fallimentare. Ossia, in caso di fallimento dell'avente diritto, il TFR è assoggettabile allo speciale regime previsto dall'art. 46 della legge fall., che, in deroga alla generale regola della indisponibilità del patrimonio del fallito posta dall'art. art. 44 della legge fall., esclude dall'attivo fallimentare, nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, le somme spettanti al fallito stesso a titolo di stipendio, pensione o salario- e tra queste voci va inserito anche il TFR per la sua connotazione retributiva, sia pure sotto forma di "risparmio forzoso"- così come determinate con decreto del giudice delegato (Cass. 30 luglio 2009 n. 17751; Cass. 20 marzo 1999, n. 2591; Cass. 25/07/1986, n.4758). Peraltro, poiché di regola ciò che rileva sono le esigenze attuali di mantenimento, laddove tali esigenze siano già "coperte" da altri emolumenti percepiti a titolo di stipendio o pensione può essere disposta anche la totale acquisizione del trattamento di fine rapporto all'attivo fallimentare (cfr. Cass. 17751/09), e solo in caso di mancanza di tali emolumenti il fallito può ottenere una sorta di capitalizzazione mensile della parte del TFR necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia durante la procedura fallimentare (in altre parole, in questo caso, il curatore fallimentare, una volta acquisito integralmente il trattamento di fine rapporto, dovrà utilizzarlo almeno in parte per erogare al fallito quanto necessario per il predetto mantenimento, nella misura e con la periodicità stabiliti dal giudice delegato con il decreto di cui all'art. 46, co. 2, l.f.).
      Zucchetti SG Srl