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LIQUIDAZIONE PATRIMONIO LEGGE 03/2012/ISTANZE INSINUAZIONE CREDITO ULTRATARDIVE

  • Cinzia Elegibili

    Cesena (FC)
    14/03/2023 18:35

    LIQUIDAZIONE PATRIMONIO LEGGE 03/2012/ISTANZE INSINUAZIONE CREDITO ULTRATARDIVE

    In una liquidazione del patrimonio con riparto finale già eseguito ed di prossima chiusura, essendo decorsi i 4 anni e terminata la liquidazione del patrimonio, l'Agenzia Entrate Riscossione ha notificato al sovraindebitato delle cartelle esattoriali .
    In qualità di Gestore ho provveduto ad inviare PEC all'Agenzia Entrate Riscossione, intimando di astenersi dal compiere ogni e qualsiasi azione, ivi compresa la notifica di ulteriori cartelle esattoriali e/o crediti insoluti alla sovraindebitata, essendo pendente la procedura di cui agli art. 14 e seguenti Legge 03/2012 ( di cui erano già al corrente avendo già insinuato altri crediti ) .
    L'Agenzia Entrate Riscossione ha inviato l'istanza di insinuazione del credito premettendo "...che il disposto degli art. 14 sexies, septies e seg. L. 3/2012 non esclude la possibilità di
    domande tardive, coerentemente con la previsione che comunque la procedura non possa
    essere chiusa prima di 4 anni dal deposito dell'istanza del debitore sovraindebitato....".
    Devo informare il Giudice Delegato o comunicare solamente l'avvenuto riparto finale e la prossima chiusura della procedura?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/03/2023 20:00

      RE: LIQUIDAZIONE PATRIMONIO LEGGE 03/2012/ISTANZE INSINUAZIONE CREDITO ULTRATARDIVE

      Posto che l'osservazione dell'AER sulla durata minima dovrebbe essere infondata in quanto lei dice che sono decorsi più di quattro anni dall'apertura, il problema che si pone è duplice. In primo luogo stabilire se sono ammissibili domande tardive nella disciplina della legge n. 3 del 2012 (nel nuovo codice della crisi tale possibilità è espressamente prevista dal comma settimo dell'art. 273) e, in caso affermativo, fino a quale momento un creditore possa presentare una domanda tardi.
      La prima questione non ha una soluzione uniforme e condivisa in quanto la formulazione dell'art.14 sexies l. n. 3 del 2012 circa il contenuto della comunicazione che il liquidatore fa ai creditori e la mancanza, sia in tale norma sia in altre, di qualsiasi riferimento alle tardive, lascia aperto il problema se le domande trasmesse dopo la scadenza del termine fissato dal liquidatore siano ammissibili o meno. In proposito, il Trib. Ancona 19 novembre 2019 ha ritenuto che "Nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore ex lege n. 3/2012 devono ritenersi inammissibili le domande d'insinuazione tardiva, avendo il Legislatore compiutamente disciplinato la materia della formazione del passivo, senza farne menzione e dovendosi da ciò ritenere che la legge abbia voluto riservare alla scelta discrezionale del liquidatore, cui è riservata l'indicazione del termine ultimo entro cui presentare le domande di partecipazione al concorso, la fissazione del limite cronologico per l'insinuazione al passivo" (conf. Trib. Salerno 06/11/2020; Trib. Forlì, 23 giugno 2020). Di contro il Trib. Udine 7 luglio 2020, ha statuito che ""Posto che il mancato rispetto del termine fissato dal liquidatore ai sensi dell'art. 14-­sexies legge n° 3 del 2012 non comporta decadenza, devono considerarsi ammissibili le domande di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione ex legge 3 del 2012 che siano pervenute dopo la scadenza del termine fissato dal liquidatore, ma prima che questi abbia predisposto e comunicato agli interessati il progetto di stato passivo". Di recente il Trb. Bologna 1 febbraio 2022 ha ammesso la presentazione di una domanda tardiva solo qualora il creditore dimostri di non essere stato informato dell'onere di presentarla.
      Noi ci siamo in passato espressi per la soluzione negativa sostenendo che nella procedura di liquidazione da sovraindebitamento, la verifica del passivo prende l'avvio con la comunicazione da parte del liquidatore dell'avviso ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali sui beni immobili e mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, così come dispone l'art. 14 sexies legge n. 3 del 2012 che riprende sul punto l'art. 92 l.fall., con la differenza che, mentre nel fallimento è il tribunale che, con la sentenza dichiarativa, fissa il giorno dell'udienza e, quindi, il termine per la presentazione delle domande, nel caso, mancando una udienza di verifica, è lo stesso liquidatore che, con la citata comunicazione, indica il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione.
      Già questo invito induce a ritenere che il legislatore abbia voluto rispettare il principio della domanda, nel senso che, se il liquidatore è tenuto a fare una comunicazione ai creditori e terzi interessati con l'indicazione che "possono partecipare alla liquidazione depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purche' vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, …" (art. 14 sexies, co. 1, lett. a), e se il successivo art. 14septies elenca il contenuto che deve avere la domanda di insinuazione, vuol dire che il liquidatore può e deve esaminare soltanto le domande depositate o trasmesse con le modalità accennate e decidere nel rispetto delle domande formulate, altrimenti le disposizioni richiamate sarebbero prive di significato. E' vero, come sostenuto da parte della dottrina che la non tassatività del termine per la presentazione delle domande induce a ritenere che non sia preclusa ai creditori la possibilità di presentare una domanda anche oltre il termine fissato, ma è altrettanto vero che non è dato di sapere come trattare le tardive, dal momento che non è indicato quale sia il meccanismo procedurale attraverso il quale effettuare l'ammissione tardiva, né se rilevi la colpevolezza nel ritardo (aspetti tutti risolti con apposita disposizione dal nuovo codice della crisi), né quali siano gli effetti prodotti dalla ammissione tardiva, e così via. La carenza di una disciplina delle domande tardive può comportare al più che il termine assegnato dal liquidatore per la presentazione delle istanze non sia perentorio o decadenziale, ma questo non significa che il legislatore abbia in tal modo voluto consentire la presentabilità sine die delle domande di insinuazione, con l'unico limite dell'avvenuta esecuzione del riparto, ritardando così il consolidamento del passivo (cfr. Trib. Forlì, cit.; Trib. Brescia17 novembre 2021).
      Questa ultima considerazione anticipa il secondo problema riguardante il termine finale per la presentazione di domande tardive (qualora se ne ammetta la possibilità) mancando nella legge sul sovraindebitamento una disciplina sulla ripartizione (anche sul punto ha ovviato il codice della crisi). Ad ogni modo, qualunque procedura si segua per il riparto, deve lo stesso ritenersi esaurito quando sia stato dichiarato esecutivo dal giudice; a maggior ragione non è ammissibile una tardiva dopo che il riparto finale è stato già eseguito, nel senso che si è provveduto al pagamento dei creditori, come ci pare di capire sia avvenuto nel caso.
      In conclusione, a nostro avviso, nel vigore della lege n. 3 del 2012 non sono consentite domande tardive di ammissione presentate oltre il termine indicato dal liquidatore; se non si condivide questa impostazione, il creditore può presentare domande tardive per la cui disciplina si può seguire la linea dettata dall'art. 273 ccii , il cui settimo comma stabilisce che "Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo". Il termine finale per proporre tali domande è l'esaurimento del riparto, da collegare al momento in cui è scaduto il termine per impugnazioni o queste siano state definite, seguendo anche sul punto quanto disposto dall'art. 275 ccii, per il quale il liquidatore comunica un progetto di riparto al debitore e ai creditori, assegnando un termine non superiore a giorni 15 , in assenza delle quali comunica il progetto al al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione (comma 5) e in presenza di contestazioni rimette la questione al giudice , qualora non abbia potuto risolverla lui (comma 6).
      Zucchetti SG srl