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Reclamo avverso decreto che dichiara aperta la procedura di concordato minore ex art. 78 ccii - caso particolare

  • Claudio Pieri

    Cesena (FC)
    24/03/2023 11:37

    Reclamo avverso decreto che dichiara aperta la procedura di concordato minore ex art. 78 ccii - caso particolare

    Fermo restando che per esplicito dettame dell'art. 78/I° co. CCII risulta semplice arrivare a concludere che un decreto che dichiara ammissibile TUTTA la domanda di concordato minore e apre la procedura non sia assoggettabile a reclamo, nel mio caso il GD ha ammesso il concordato minore dichiarandolo inammissibile per la sola parte che prevedeva il pagamento parziale di una sanzione pecuniaria discendente da una sentenza di condanna penale ritenendo applicabile il principio sancito dall'art. 278 CCII.
    Sto valutando il reclamo in Corte D'Appello (credo che i termini siano 30 gg dalla comunicazione per combinato disposto degli artt. 65 e 50 CCII), ma secondo voi è esperibile (al di là della fondatezza del merito) riguardando solo parte del decreto emesso dal GD?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/03/2023 19:57

      RE: Reclamo avverso decreto che dichiara aperta la procedura di concordato minore ex art. 78 ccii - caso particolare

      Questione di non agevole soluzione e sulla quale, ovviamente, non esistono precedenti.
      A nostro avviso l'art. 78 ccii, quando dispone che il decreto che il decreto che dichiara aperta la procedura non è soggetto a reclamo, intende riferirsi all'apertura della procedura così come richiesta dal debitore, anche perché, ritualmente, il tribunale non dovrebbe intervenire sul contenuto della domanda, che è ammissibile o non lo è, eventualmente dopo aver sentito la parte per chiarimenti. Nel caso in cui, come quello in esame, il tribunale abbia aperto la procedura dichiarando inammissibile una parte della domanda, dovrebbe essere ammesso il reclamo limitatamente alla parte dichiarata inammissibile, altrimenti si priva il debitore del diritto di difesa.
      Quanto alle modalità del reclamo, giustamente lei fa riferimento all'art. 65, che richiama le disposizione di cui al Titolo III, ma tra queste faremmo riferimento, più che all'art. 50, che riguarda il reclamo avverso il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, al quinto comma dell'art. 47, che attiene al provvedimento che dichiara inammissibile la proposta di concordato, anche se il termine è sempre di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
      Zucchetti SG srl