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Liquidazione Controllata - Valutazione Ammissibilità Domanda Tardiva

  • Pietro Iannicelli

    Salerno
    28/05/2024 18:37

    Liquidazione Controllata - Valutazione Ammissibilità Domanda Tardiva

    La presente al fine di sottoporVi il seguente quesito in qualità di liquidatore in una procedura di liquidazione controllata ex art. 270 CCII.
    Premesso che l'art. 273 del codice della crisi prevede espressamente, al comma 7, la formulazione di domande tardive, come nella liquidazione giudiziale, ma in tal caso la domanda è ammissibile "solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo" e che tale domanda può essere presentata fino a quando non siano esaurite le ripartizioni dell'attivo si rappresenta quanto segue:
    - l'Agenzia delle Entrate Riscossione si insinuava tempestivamente e veniva regolarmente ammessa allo Stato Passivo successivamente dichiarato esecutivo e trasmesso ai creditori ammessi in data 24.11.2023.
    - l'Agenzia delle Entrate Riscossione presentava in data 22.05.2024 domanda tardiva di ammissione allo stato passivo, senza indicazione alcuna circa le cause del ritardo, rivendicando ulteriori crediti di cui alcuni: a) con data di ruolo e notifica della cartella di pagamento pari o successiva alla formazione e invio dello stato passivo definitivo; b) con data di ruolo e notifica della cartella di pagamento precedente, seppur di pochi giorni, alla formazione e invio dello stato passivo definitivo; c) con data di ruolo precedente alla formazione e invio dello stato passivo definitivo e notifica della cartella di pagamento successiva.
    Tutto ci suesposto, per chiedere il modus operandi circa l'ammissibilità o meno dei crediti rivendicati dall'AdeR considerando a parere dello scrivente ammissibili solo quelli formatisi con partite di ruolo e notifica della relativa cartella di pagamento successivi alla formazione dello stato passivo definitivo.
    Nel ringraziarVi sin d'ora porgo distinti saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/05/2024 17:28

      RE: Liquidazione Controllata - Valutazione Ammissibilità Domanda Tardiva

      Noi saremmo portati a dichiarare inammissibile l'intera domanda dal momento che l'AER non accenna minimamente ai motivi del ritardo.
      A voler essere più disponibili seguiremmo l'indicazione della Cassazione secondo cui "la società concessionaria può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale; e dunque sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere", di modo che "i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituiscono di per sé ragioni di scusabilità del ritardo, potendosi considerare, a tal fine, esclusivamente i tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo" (Tra le tante, Cass. 2 ottobre 2019, n. 24589; Cass. 30 settembre 2019, n. 24442; Cass. 30 gennaio 2019, n.2732; Cass. 30 marzo 2016, n.6195; Cass. 11 ottobre 2011, n.20910).Alla luce di tanto sarebbero ammissibili soltanto i crediti sub a), salvo dimostrazione, per gli altri che tra la data in cui il credito poteva essere fatto valere e quello in cui è stato azionato è decorso un periodo non superiore a 60 giorni.
      Zucchetti SG srl
      • Gian Marco Ballarini

        Pescantina (VR)
        20/06/2024 10:16

        RE: RE: Liquidazione Controllata - Valutazione Ammissibilità Domanda Tardiva

        Buongiorno.
        Mi aggancio alla discussione passata al fine di sottoporre un quesito in tema di declaratoria di inammissibilità della domanda tardiva di insinuazione al passivo nella Liquidazione Controllata.
        Posto che si tratta della prima volta che mi capita una situazione di questo tipo e che non sono riuscito a trovare una risposta diretta nel codice, sono a chiedere una Vostra preziosa indicazione su come - nella pratica - deve agire il Liquidatore per comunicare l'inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva.
        Occorre formare materialmente un nuovo progetto di stato passivo contenente anche il credito fatto valere tardivamente, con indicazione che la domanda risulta inammissibile in quanto mancante dei requisiti di cui all'art. 273, comma 7, CCII, oppure può bastare una comunicazione formale e motivata del Liquidatore al creditore insinuante?
        RingraziandoVi anticipatamente, invio
        Cordiali saluti.





        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/06/2024 10:52

          RE: RE: RE: Liquidazione Controllata - Valutazione Ammissibilità Domanda Tardiva

          Il comma 7 dell'art. 273 introdotto con il d.lgsn. 147 del 2020, riprendendo l'ult. parte del comma 3 dell'art. 208, stabilisce che "Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perchè l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124". Questa norma ha un senso nel contesto normativo nella liquidazione giudiziale, ove è prevista una fase di accertamento giudiziale dei crediti, tale da poter dire che, poiché il creditore che presenta domanda tardiva deve fornire la prova della non imputabilità del ritardo, il giudice delegato decide fuori udienza in caso di manifesta inammissibilità della domanda con provvedimento reclamabile ex art. 124, ma è del tutto incongrua nella liquidazione controllata, ove il giudice delegato interviene nella procedura di formazione del passivo solo quado la questione gli viene rimessa dal liquidatore che non è riuscito a risolvere le contestazioni mosse al progetto di stato passivo da lui predisposto allo scopo di provvedere "alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato" (comma 5, art. 273), contro il quale "puo' essere proposto reclamo davanti al collegio" seguendo un procedimento che "si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio" (comma 6): non si capisce pertanto come possa intervenire il giudice delegato in via preliminare per dichiarare la inammissibilità delle domande tardive con manifesto ritardo colpevole. Di tanto infatti si è reso conto il legislatore del correttivo approvato in via provvisoria dal CdM il 10.6.2024, che ha depennato quest'ultimo periodo dal tessuto normativo dell'art. 273.
          Se riteniamo che tale periodo già non esista e che lo stesso comma 7 dell'art. 273 dispone che "il procedimento di accertamento delle domanda tardive si svolge nelle stesse forme di cuoi ai commi sa 1 a 6", ne discende che debba il liquidatore nell'esame delle domande tardive (comprensive di tardive e super tardive) debba seguire esattamente lo stesso iter dettato appunto dagli artt. da 1 a 6 dell'art. 270 per l'esame delle domanda tempestive. Deve pertanto predisporre un progetto di stato passivo nel quale valutare la domanda tardiva e dichiararla inammissibile ove l'istante non abbia fornito la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che abbia trasmesso la domanda al liquidatore non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne impediva il deposito tempestivo; e così via.
          Zucchetti SG srl
          • Marco Francesco Brambati

            Brescia
            06/12/2024 10:55

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione Controllata - Valutazione Ammissibilità Domanda Tardiva

            Buongiorno, il Vostro precedente intervento così si conclude:
            "ne discende che il liquidatore nell'esame delle domande tardive (comprensive di tardive e super tardive) debba seguire esattamente lo stesso iter dettato appunto dagli artt. da 1 a 6 dell'art. 270 per l'esame delle domanda tempestive. Deve pertanto predisporre un progetto di stato passivo nel quale valutare la domanda tardiva e dichiararla inammissibile ove l'istante non abbia fornito la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che abbia trasmesso la domanda al liquidatore non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne impediva il deposito tempestivo; e così via".

            Si rende, quindi, necessario predisporre un nuovo progetto di stato passivo che comprende sia le domande tempestive già esaminate che quelle tardive con la proposta del liquidatore di escludere il credito in ragione della tardivià della domanda?
            Il nuovo progetto di stato passivo dovrà, quindi, essere inoltrato a tutti i creditori (anche a quelli già ammessi) perchè possano prendere visione dell'avvenuta presentazione delle domande tardive e della proposta di esclusione?
            I creditori che si erano visti escludere parzialmente il proprio credito dal Liquidatore e che non avevano presentato osservazioni entro i 15 giorni beneficiano della rimessione in termini e, quindi, potranno presentare osservazioni anche se la loro esclusione parziale era divenuta definitiva o non potranno svolgere in nessun caso alcuna osservazione?
            Nel ringraziare, fin d'ora, per un Vostro cortese riscontro porgo i miei migliori saluti.

            • Zucchetti SG

              Vicenza
              06/12/2024 17:47

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione Controllata - Valutazione Ammissibilità Domanda Tardiva

              Va premesso, per completezza che la risposta da lei richiamata risale a giugno del 2024, ossia è precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs n. 136 del 2024 (28 settembre 2024) che ha riscritto l'art. 273 c.c.i.i..
              Il nuovo ultimo comma dell'art. 273- che è il cinque e non più il sette- dedicato alle tardive stabilisce che "Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4".
              Anche nella nuova versione si prevede quindi che la procedura per l'esame delle domande tardive segue le regole dell'esame dele domande tempestive, di cui trattano i commi da 1 a 4 e questa procedura è stata integralmente modificata con la estromissione del giudice delegato da qualsiasi attività. Pertanto ora, come anche in passato, le domande tardive sono quelle che pervengono dopo la scadenza del termine fissato nella sentenza di apertura della liquidazione controllata per la presentazione delle domande di ammissione. Quando viene trasmessa al liquidatore una domanda tardiva, questi o immediatamente o dopo aver atteso l'arrivo di altre, predispone un progetto di stato passivo delle sole domande tardive che esamina. Non ha senso inserire nello stesso progetto le domante tempestive già esaminate in quanto queste sono state appunto già esamina ed hanno completato il loro iter o sono in corso i termini per l'impugnazione.
              Il progetto va comunicato "agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda", precisa il comma 1 e nel concetto di interessati si possono comprendere non solo i creditori tardivi la cui domanda è oggetto di esame ma anche i creditori precedenti già ammessi che potrebbero avere interesse a presentare nei 15 giorni successivi osservazioni (comma 2). Questa non è una rimessione in termini in quanto le eventuali osservazioni possono riguardare soltanto le domande tardive oggetto di esame, la cui ammissione un creditore già ammesso potrebbe ritenere errata e pregiudizievole per sé se occupa una posizione antergata rispetto al suo privilegio.
              Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra "esaminate le osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1" (comma 3), ossia agli interessati, per eventuali opposizioni e impugnazioni da proporre con le modalità di cui al comma 4. Ancora una volta si possono comprendere tra gli interessati anche i creditori già ammessi, ma anche qui, l'impugnazione può riguardare lo stato passivo delle tardive e non certo quelle delle tempestive, per le quali il termine di 15 giorni per l'impugnazione è segnato dal deposito dello stato passivo delle tempestive; per cui neanche in questo momento vi è rimessione in termine..
              Nella nuova versione è stato correttamente eliminato il riferimento alla inammissibilità palese pronunciata dal giudice, in quanto questi, come già detto, è estraneo alla formazione del passivo, sia delle domande tempestive che tardive. Questo non significa che sia venuta meno la possibilità di dichiarare inammissibile la domanda in mancanza di prova della incolpevolezza nel ritardo, ma soltanto che questo compito spetta al liquidatore che, prima di esaminare nel merito una domanda tardiva (sia essa una tardiva ordinaria che super tardiva) deve vagliarne la ammissibilità.
              Zucchetti SG srl