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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
Liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare
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Giuseppe Labricciosa
Pescara08/01/2025 15:23Liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare
Salve, argomento riguarda una procedura di LC , nello specifico il sovraindebitato ha richiesto accesso alla procedura di Liquidazione controllata del proprio patrimonio e nomina del Gestore della Crisi mentre, è in corso una procedura di Esecuzione immobiliare sui beni da destinare alla liquidazione attivata da un creditore
La procedura esecutiva sarebbe in fase avanzata, è stata eseguita perizia immobiliare e disposta la vendita del compendio, al debitore interessa procedere mediante Liquidazione controllata al fine di ottenere l'eventuale esdebitazione completa.
Sarebbe possibile surrogarsi alla procedura esecutiva e quale sarebbe la procedura corretta da seguire in tal senso ?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza08/01/2025 20:42RE: Liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare
L'art. 270 comma 5 contiene un esplicito rinvio all'art. 150, il quale corrisponde al vecchio art. 51 l.fall., con la conseguenza che, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della sentenza con cui il Tribunale dichiara, a norma del primo comma dell'art. 270, l'apertura della liquidazione controllata, nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale.
L'affermazione in questi termini della sospensione delle azioni esecutive, comporta, in primo luogo, l'applicazione anche nella liquidazione controllata, della salvezza di diversa disposizione di legge, per cui , come confermato dalla S. Corte, anche in questa procedura trova applicazione l'art.41TUB che consente ai creditori fondiari di iniziare o proseguire azioni esecutive anche in pendenza della procedura di liquidazione controllata.
Di conseguenza la prima verifica da fare è se il creditore esecutante ipotecario sia portatore di un credito fondiario o no.. Nel primo caso, infatti, quel creditore può proseguire l'esecuzione e il liquidatore potrà, come nel fallimento e nella liquidazione giudiziale, intervenire in quella procedura per far valere i crediti prioritari sull'ipoteca e il creditore fondiario dovrà insinuarsi al passivo (Il terzo comma dell'art . 270 richiama anche l'art. 151).
Se, invece, l'esecutante non è un creditore fondiario, vale il principio posto dall'art. 150 del blocco delle azioni esecutive e si pone il problema della sostituzione del liquidatore al creditore esecutante. Il problema nasce dal fatto che nella nuova disciplina della liquidazione controllata non è riprodotta quella previsione, contenuta alla fine del secondo comma dell'art. 14-novies legge n. 3 del 2012, secondo la quale "se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentravi".
Come interpretare questa omissione?
A nostro avviso il rinvio all'art. 150 comporta un necessario effetto di trascinamento, all'interno della disciplina della liquidazione controllata, dell'art. 216 c.c., ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, del relativo comma 10 (corrispondente all'art. 107, comma sesto, l.fall. il quale, nella legge fallimentare, costituisce il precipitato processuale dell'art. 51), a mente del quale se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, con l'avvertenza che, in difetto, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. Di contro, non vediamo ragione per cui, ricostruito i rapporti tra esecuzione e liquidazione controllata in termini sovrapponibili a quelli che intercorrono tra esecuzione e liquidazione giudiziale, il liquidatore, che ha la disponibilità del patrimonio del debitore e la legittimazione all'esercizio delle azioni di recupero e ricostruttive di detto patrimonio, non debba avere la stessa possibilità del curatore di subentrare nell'esecuzione in corso quando il subentro sia conveniente per la massa dei creditori, perdendo eventualmente quanto in quella sede già fatto con nuove spese e perdite di tempo per vendere lo stesso bene nell'ambito della procedura collettiva; ove, infatti, il liquidatore ritenga di non subentrare nell'esecuzione in corso, la procedura esecutiva individuale va dichiarata improcedibile e il bene oggetto dell'esecuzione, messo a disposizione dei creditori va venduta nella procedura di liquidazione controllata. In questo senso ci sembra si stia orientando la giurisprudenza di merito (Trib. Modena 3.3.2023; Trib. Napoli Nord, 21 marzo 2024, ecc.).
Di conseguenza, nel caso di esecuzione fondiaria può solo procedere all'intervento nell'esecuzione individuale per far valere i crediti prededucibili o privilegiati prioritari sull'ipoteca fondiaria; negli altri casi o si limita a far conoscere al giudice dell'esecuzione l'intervenuta apertura della procedura in modo che questi dichiari la improcedibilità dell'esecuzione e i beni pignorati vengono liquidati nel corso della liquidazione controllata perdendo quanto già fatto nella sede individuale, oppure, tramite un legale, subentra nella procedura in corso e la conclude a beneficio della massa dei creditori.
Zucchetti SG srl-
Albarosa Marigliano
Casarano (LE)13/01/2025 09:02RE: RE: Liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare
Mi riaggancio all'argomento per porre il seguente quesito. Procedura esecutiva pendente con 5 lotti.3 lotti venduti prima del Gennaio 2021 quando intervengo nella pe a seguito di apertura liquidazione controllata. 2023 vendita lotto 4. Un lotto resta invenduto. Il PD invia progetto di distribuzione. Presenza di fondiario ammesso regolarmente al passivo della procedura di liquidazione il quale ha richiesto il 41 nella pe. Nel progetto il PD calcola il proprio compenso per tutte le fasi, riparto compreso, assegna tutte le spese di procedura sostenute dal procedente, diverso dal fondiario, e sostiene di dover trasferire al fondiario il residuo( non sono previste in ordinanza percentuali). Le mie domande sono: è corretto assegnare al fondiario tutto il ricavato dopo aver pagato le prededuzioni e le spese della procedura esecutiva, anche il ricavato prima del mio intervento nella pricedura esecutiva? È corretto che il PD abbia inserito nel suo compenso anche la fase riparto? L'udienza per il progetto di distribuzione è per il 13 febbraio e il legale della liquidazione ed io stiamo preparando delle osservazioni in quanto il PD non ha tenuto conto minima mente dell'intervento della liquidazione alla quale spetterebbe il soddisfo delle prededuzioni proprie prima del fondiario,sia la fase riparto. Attendo vostri consigli spero di aver illustrato bene.grazie -
Zucchetti SG
Vicenza13/01/2025 18:52RE: RE: RE: Liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare
Se come pare di capire esecutante è un creditore fondiario, questi conserva il suo diritto a continuare l'esecuzione anche in pendenza della liquidazione controllata, posto che l'art. 270, comma 5, c.c.i.i. richiama l'art. 150, ivi compresa la salvezza di diversa disposizione di legge in questo contenuta; di conseguenza il trattamento del creditore fondiario in pendenza di liquidazione controllata è lo stesso di quello ad esso riservato nella liquidazione giudiziale. Ed infatti, il liquidatore della procedura non si è sostituito al creditore procedente, ma ha effettuato un intervento nella esecuzione individuale fondiaria per far valere i crediti prioritari sulla ipoteca, che sono le prededuzioni ed eventuali privilegi considerati prevalenti sull'ipoteca ai sensi del comma 2 dell'art. 2748 c.c.. Pertanto nell'esecuzione individuale vanno prioritariamente pagate le spese dell'esecuzione individuale e quelle della procedura collettiva, considerate prededucibili, fatte valere dal liquidatore con il suo intervento, e, solo il residuo va attribuito al creditore fondiario, peraltro in via provvisoria, dovendosi poi questi insinuare al passivo della liquidazione controllata ove vanno effettuati i conteggi definitivi.
Tra le spese dell'esecuzione individuale va compreso il compenso del delegato per tutte le attività svolte, incluso il riparto.
Zucchetti SG srl-
Albarosa Marigliano
Casarano (LE)14/01/2025 16:47RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare
Buonasera il creditore procedente non è il creditore fondiario. Tutte le spese di procedura infatti non sono state sostenute dal fondiario bensì da un altro istituto di credito. Il discorso è il medesimo? Relativamente all'attivo realizzato prima dell'intervento della liquidazione controllata quindi va anch'esso trasferito alla procedura di liquidazione? -
Albarosa Marigliano
Casarano (LE)14/01/2025 17:31RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare
E nell'ipotesi non ci fosse capienza in quale ordine andrebbero pagate le prededuzioni? Le spese del procedente andrebbero soddisfatte in maniera residuale dopo i compensi del pd e del liquidatore intervenuto? -
Zucchetti SG
Vicenza14/01/2025 18:08RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare
Se il creditore esecutante non ha la caratteristica del fondiario valgono le regole di comportamento esposte nella precedente risposta. L'attivo realizzato e non ancora distribuito al momento dell'apertura della liquidazione controllata va attribuito alla procedura, sia che si sostituisca al creditore procedente sia che proceda alla vendita in sede concorsuale.
Zucchetti SG srl -
Zucchetti SG
Vicenza15/01/2025 20:27RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare
Va seguita la regola generale della graduazione tra tutte le prededuzioni, sia per le spese maturate nel corso della esecuzione individuale che nella procedura concorsuale, per cui il le spese sostenute per l'esecuzione fino all'apertura della liquidazione controllata sono assistite dal privilegio ex art. 2770 c.c., così come il compenso del liquidatore, che è una spesa di giustizia di carattere generale che va distribuita proporzionalmente tra tutti i beni- mobili e immobili- e, quindi, per la parte gravante sull'immobile, gode dello stesso privilegio di cui all'art. 2770 c.c..
Zucchetti SG srl
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