Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Domande di ammissione al passivo ex art. 270 CCII

  • Marianna Cadoni

    Bologna
    08/02/2023 10:40

    Domande di ammissione al passivo ex art. 270 CCII

    Buongiorno.
    A norma dell'art. 270 CCII ai creditori è assegnato un termine, non superiore a 60 giorni, per presentare la propria domanda di ammissione al passivo "a pena di inammissibilità".
    Nel caso di specie, in qualità di Liquidatore ho correttamente notificato al creditore ipotecario la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata, ma decorsi 60 giorni (scaduti ieri) lo stesso non ha presentato alcuna domanda di insinuazione e mi ha contattato dicendo che lo farà oggi.
    Posto che non credo possa dimostrare che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, mi sentirei di escludere il credito in quanto presentato tardivamente... o a vostro parere avrei qualche possibilità di ammetterlo? Decorsi tre anni l'esdebitazione opera anche nei confronti di chi non ha presentato domanda di insinuazione o solo nei confronti dei creditori ammessi allo stato passivo della procedura?
    Nello specifico sarebbe stato l'unico creditore a venire soddisfatto in sede di riparto, in quanto l'unico attivo della procedura è rappresentato dal bene immobile su cui grava la garanzia ipotecaria.
    Vi ringrazio per la disponibilità.
    Marianna Cadoni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/02/2023 19:38

      RE: Domande di ammissione al passivo ex art. 270 CCII

      La formulazione dell'art. 14-sexies L. 3 del 2012- che lasciava al liquidatore il compito di indicare, nella comunicare ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, la data, da lui scelta, entro la quale la domanda di insinuazione andava presentata, senza prevedere una specifica disciplina per il caso in cui la domanda sia proposta oltre il termine indicato- aveva creato problemi interpretativi di cui si è discusso anche più volte su questo Forum, in particolare circa la possibilità di presentare domande tardive. A questa situazione ha posto rimedio il nuovo legislatore con la previsione di cui alla lett. d del secondo comma dell'art. 270 ccii, per il quale, infatti, il tribunale con la sentenza che apre la procedura di liquidazione controllata "assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201". La norma è quanto mai chiara nell'indicare tale termine a pena di inammissibilità.
      L'unica possibilità di una domanda tardiva è contemplata nel comma settimo dell'art. 273 ccii, nella parte in cui stabilisce che "Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo"; a differenza, quindi di quanto disposto per la liquidazione giudiziale, ove queste limitazioni sono poste solo per le domande c.d. super tardive nella procedura di liquidazione controllata anche le tardive, ossia quelle presentate dopo la scadenza del termine comunicato, che sarebbero inammissibili, sono assoggettate al vaglio di ammissibilità della incolpevolezza del ritardo.
      Fa bene, pertanto, a nostro avviso, a dichiarare inammissibile la domanda che eventualmente perverrà dopo la scadenza del termine comunicato; l'interessato farà probabilmente osservazioni e lei potrebbe rimettere gli atti al giudice ai sensi del comma quinto dell'art. 273.
      Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso "l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado" (art. 278, co. 2).
      Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Donato

        Messina
        31/07/2024 10:14

        RE: RE: Domande di ammissione al passivo ex art. 270 CCII

        Mi inserisco in questa discussione per un confronto su due profili della decorrenza del termine per il deposito della domanda di insinuazione.

        01) in assenza di indicazioni precise nella sentenza di apertura della liquidazione, tale termine inizia a decorrere dalla pubblicazione oppure dalla comunicazione inviata dal liquidatore?

        02) il termine in parola è soggetto alla sospensione feriale (in senso positivo ho trovato solo una pronuncia del Tribunale di Terni 17 luglio 2023 – est. Nastri)

        Grazie.

        Avv. F.D.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          31/07/2024 19:49

          RE: RE: RE: Domande di ammissione al passivo ex art. 270 CCII

          Mi inserisco in questa discussione per un confronto su due profili della decorrenza del termine per il deposito della domanda di insinuazione.

          01) in assenza di indicazioni precise nella sentenza di apertura della liquidazione, tale termine inizia a decorrere dalla pubblicazione oppure dalla comunicazione inviata dal liquidatore?

          02) il termine in parola è soggetto alla sospensione feriale (in senso positivo ho trovato solo una pronuncia del Tribunale di Terni 17 luglio 2023 – est. Nastri)

          Grazie.

          Avv. F.D.

          L'art. 272, comma 1, attribuisce al liquidatore il compito di notificare ai creditori, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di apertura della procedura, "la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4", che è la norma che dispone che la sentenza va notificata ai creditori e ai titolari di diritti reali sui beni oggetto di liquidazione; di conseguenza il termine per la presentazione delle domande di insinuazione è quello indicato in sentenza a norma dell'art. 270, comma 2 lett. d); e la prova che questo sia il termine da rispettare si ha nel prosieguo del primo comma dell'art. 272, lì dove precisa che "il termine di cui all'art. 270, comma 2, lett. d), può essere prorogato di trenta giorni".
          Quanto al secondo quesito, conosciamo la sentenza del tribunale di Terni su cui ci siamo soffermati già in altra occasione, partendo dal concetto che l'art. 9, comma 1, CCII contiene una norma di carattere generale, collocata infatti tra i principi generali di carattere processuale, che esclude l'applicazione della sospensione dei termini feriali di cui alla legge n. 742 del 1969 per tutti i procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa disposizione di legge, riguardante le domande di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale, per cui la domanda da porsi è: la morma derogatoria di cui all'art. 201 è applicabile anche alla procedura di accertamento del passivo nella liquidazione controllata?
          Noi abbiamo sempre seguito la linea che i vuoti della liquidazione controllata possono essere riempiti dalla normativa della liquidazione giudiziale a due condizioni: che le norme dell'una siano compatibili con la struttura dell'altra e che non vi sia un richiamo escludente, ossia un richiamo a parte della normativa sulla liquidazione giudiziale tale da non comprendere il richiamo anche della restante parte.
          Questo è proprio il caso in esame ove l'art. 270, comma 2, lett. d) richiama l'art. 201 CCII limitatamente però alla modalità e al contenuto della domanda di ammissione al passivo; inoltre tale norma continua disponendo che si applica l'art. 10 comma 3, ed allora la domanda è: perché il legislatore- che ha dato una regolamentazione dello stato passivo nella liquidazione controllata con norme diverse da quelle dettate per la liquidazione giudiziale ed ha richiamato per la parte comune alcuni commi dell'art. 201 e il comma terzo del l'at10- non ha dettato una norma simile a quella dell'art. 201 ult. comma o richiamato anche questa parte dell'art. 201? Da qui sorge quantomeno il dubbio che il legislatore non abbia ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la sospensione feriale in considerazione della maggiore semplificazione e celerità della procedura di accertamento del passivo, concentrato nell'attività del liquidatore e assenza dell'intervento del giudice se non in via subordinata, E' legittimo, cioè, presumere che il legislatore in una procedura di accertamento del passivo non giurisdizionalizzata abbia ritenuto non applicabile la norma dettata per il procedimento di accertamento nella liquidazione giudiziale..
          Ovviamente si tratta di una nostra interpretazione, che tuttavia ci sembra fondata sui validi argomenti sinteticamente richiamati.
          Zucchetti SG Srl
          • Elisa Rossi

            FORLI' (FC)
            03/09/2024 11:51

            RE: RE: RE: RE: Domande di ammissione al passivo ex art. 270 CCII

            mi inserisco in questo intervento in quanto non ho inteso se il termine di 60 per presentare insinuazione è soggetto o meno alla sospensione feriale; in particolare se ho comunicato ai creditori l'apertura della liquidazione controllata e assegnato 60 giorni dal 21.06.2024 la scadenza per presentare domande è il 20.08.2024 oppure quale?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              04/09/2024 18:39

              RE: RE: RE: RE: RE: Domande di ammissione al passivo ex art. 270 CCII

              Ci rendiamo conto della sua difficoltà a capire quale sia la soluzione corretta, ma questo dipende dalla formulazione delle norme. Come abbiamo detto in una delle risposte che precedono, il Tribunale Terni, 17 Luglio 2023. (che a quanto ci risulta costituisce l'unico precedente in materia), ha affermato che anche nella liquidazione controllata opera la sospensione feriale del termine per la presentazione delle domande dei creditori. Noi abbiamo espresso alcune perplessità sulla bontà di questa soluzione e, in particolare, all'applicazione in via analogica della norma derogatoria di cui all'art. 201 alla procedura di accertamento del passivo nella liquidazione controllata.
              Di più non possiamo dire in mancanza di obiezioni, per cui la scelta è lasciata all'interprete, se seguire l'indicazione del Trib. Terni citato oppure avallare i dubbi da noi espressi; poiché la scelta finale,, in caso di contestazioni, compete al giudice, sarebbe preferibile informarsi quale linea segue il giudice del caso in modo da orientarsi sul valore da attribuire a eventuali domande che abbiano sfruttato la sospensione feriale.
              Zucchetti SG srl