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interessi legali

  • Elena Pompeo

    Salerno
    23/03/2023 10:57

    interessi legali

    Un creditore ipotecario mi ha chiesto la somma in privilegio ma non ha richiesto gli interessi. Vanno riconosciuti lo stesso come per legge e quindi fino alla vendita? grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/03/2023 10:29

      RE: interessi legali

      A nostro avviso il creditore che formula la domanda di ammissione al passivo, a meno che non si tratti di crediti da lavoro e valore in generale, se vuole che gli siano riconosciuti gli interessi deve chiederlo o comunque formulare la domanda in modo tale che emerga la sua intenzione di volere anche gli interessi, seppur manca una espressa domanda.
      La questione è stata affrontata indirettamente dalla giurisprudenza ao fini della possibilità di chiedere in via tardiva gli interessi dopo che il credito è stato ammesso al passivo per il capitale e dopo alcune oscillazioni, le sezioni unite (Cass. sez. un. 26 marzo 2015, n.6062, e Cass. sez. un. 26 marzo 2015, n.6060; cfr. anche Cass. 15 marzo 2019, n.7500) hanno statuito che "la distinzione netta tra le due causae petendi, (quella del credito per capitale e quella del credito per interessi) vale a risolvere in senso affermativo la questione della separata proponibilità delle relative domande, per compenso (nella specie si trattava di un professionista) e per interessi, rispettivamente in sede di verifica dello stato passivo ed in via tardiva ex art. 101 L. fall".
      Non solo ma la Cassazione (Cass. 15/09/2017, n. 21459) ha anche aggiunto che in caso di richiesta di ammissione al passivo del credito per interessi, "l'estensione a tale credito del diritto di prelazione accordato dalla legge a quello per capitale, ex art. 54, comma 3, l.fall., non comporta la sottrazione degli accessori alla necessità di una specifica domanda, ai fini della quale occorre l'indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo degli interessi, e quindi almeno la data di scadenza del credito e il tasso applicabile, onde consentire di verificare l'esatta determinazione dell'importo richiesto, anche in relazione al trattamento differenziato previsto per gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento" (nel caso la S.C. ha confermato il provvedimento di ammissione al passivo in via chirografaria del relativo credito per interessi – ribadendo che per esso l'estensione del privilegio resta disciplinata dall'art. 2749 c.c., in forza del richiamo di cui all'art. 54, comma 3, l.fall. –, essendosi la creditrice limitata, sia nell'istanza di insinuazione che nell'opposizione, alla mera indicazione dell'importo complessivamente dovuto per gli accessori, ancorché distinto da quello relativo alla sorte capitale).
      Zucchetti SG srl