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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
Calcolo parametro ex art. 283 CCII
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Letizia Ampollini
Fiorenzuola d'Arda (PC)30/10/2023 17:54Calcolo parametro ex art. 283 CCII
Buongiorno. Devo redigere una relazione per l'accesso alla liquidazione controllata. L'importo che ci si propone di versare alla procedura è rappresentato dalla differenza tra lo stipendio netto mensile percepito dall'indebitato e le spese ordinarie relative al fabbisogno familiare che sono state analiticamente esposte. Per rafforzare tale calcolo si è pensato di fare il raffronto con il metodo indicato all'art. 283 CCII. Ho delle perplessità su come vada effettuato tale calcolo in quanto:
-in presenza di canone di affitto, tale spesa dev'essere sommata all'importo delle spese calcolate sulla base dell'art. 283 CCII (assegno sociale maggiorato del 50% e moltiplicato per l'indicatore familiare)?
- se il debitore percepisce l'assegno unico familiare è corretto sommare tale assegno al reddito netto mensile percepito come dipendente?
Grazie
L. Ampollini-
Zucchetti SG
Vicenza31/10/2023 19:03RE: Calcolo parametro ex art. 283 CCII
Il calcolo di cui al secondo comma dell'art.283 CCII è dettato per determinare la rilevanza delle utilità sopravvenute che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura complessivamente non inferiore al 10% nel caso di esdebitazione dell'incapiente, per cui non ha nulla a ha nulla a che fare con la procedura di liquidazione controllata nella quale, a norma dell'art. 268, co.4, lett. b) rimangono fuori della liquidazione i "crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia".
Allo scopo di indicare, in vista della proposizione di una domanda di liquidazione controllata, la quota della retribuzione che può essere messa a disposizione dei creditori il criterio dettato dall'art. 283 è poco utile.
Si prenda, infatti in considerazione lo specchietto proposto dalla circolare dell'OCC di Roma del 12.7.2023 di un incapiente persona fisica meritevole, con un nucleo familiare composto da 4 persone (padre, madre e 2 figli) ed un reddito annuo netto (13 mensilità) 23.400 In questo caso l'assegno sociale da considerare ai fini del calcolo sarebbe di euro 9.813,77 (assegno sociale anno 2023 euro 6.542,51 aumentato della metà) moltiplicato per 2,46 che è il parametro di equivalenza ISEE per un nucleo familiare di 4 persone, , comporta spese del nucleo familiare di euro 24.141.,86. Avendo il debiotr eun reddito mensile di 1.800 euro per 13 mensilità, pari a euro 23.400,00 annui, si avrebbe una utilità rilevante negativa di euro 741,86 euro.
In questo esempio il debitore può essere ammesso alla esdebitazione dell'incapiente, atteso che, sin dall'inizio, il reddito percipiendo conduce ad un importo più basso rispetto alla soglia "di rilevanza", ma, ai fini dell'ammissione alla procedura di liquidazione controllata questo calcolo è irrilevante, anche come criterio orientativo, in quanto si tratta di stabilire quale quota del reddito percepito dal debitore può essere messo a disposizione dei creditori, prima dall'OCC e poi dal giudice. Z
Zucchetti SG srl-
Valentina Rossi
Mantova05/12/2024 12:26RE: RE: Calcolo parametro ex art. 283 CCII
nel caso in cui il debitore ipotizzi la procedura di liquidazione del patrimonio e l'attivo sia costituito da un veicolo e da una quota dello stipendio, va utilizzato il criterio di cui all'art. 283 CCII?
Nel caso sottoposto alla mia attenzione, ferma la quantificazione da parte del GD, della quota dello stipendio da mettere a disposizione della procedura, a fronte di entrate mensili nette per € 1.950 (€ 25.350 annue) si hanno spese mensili per € 1.200 (15.600 annue) e dunque un residuo da destinare di € 750.
E' prevedibile un attivo che consenta di effettuare un riparto con parziale soddisfazione dei creditori.
Se si applica il disposto dell'art. 283 CCII comma 2, il debitore è in possesso di un reddito, dedotte le spese, inferiore ad € 15.407,61 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il coefficiente previsto per il numero di membri della famiglia) e dunque avrebbe diritto e dovrebbe accedere alla procedura di esdebitazione dell'incapiente.
Riporto per chiarezza i conteggi fatti:
assegno sociale € 9.813,77
componenti famiglia 2 ; coeff. 1,57
spese € 15.407,61
reddito è di € 25.350
utilità rilevanti € 9.942,39
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Zucchetti SG
Vicenza05/12/2024 19:41RE: RE: RE: Calcolo parametro ex art. 283 CCII
Come abbiamo detto ripetute volte, il debitore se è proprietario di un bene liquidabile non può accedere al beneficio della esdebitazione del sovraindebitato incapiente in quanto l'art. 283 c.c.i.i. richiede che di esso possa beneficiarne il "debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura". Nel suo caso il debitore dispone, oltre al reddito, di un veicolo che potrebbe non avere rilevanza ove fosse di valore modesto o fosse utilizzato per motivi indispensabili di lavoro o di salute. Se ricorre questa condizione si può passare al calcolo di cui al comma 2 dell'art. 283, che , a seguito del terzo correttivo ha subito modifiche; il criterio di calcolo da lei seguito è corretto, ma non sappiamo quante persone costituiscono la famiglia per individuare l'indice ISEE né quali sono esattamente le spese di mantenimento della famiglia.
Se non può accedere alla esdebitazione in questione, per la presenza di beni liquidabili o per superamento della soglia di cui al comma 2 dell'art. 283, il sovraindebitato può ricorrere alla liquidazione controllata; in tal caso tutti i beni verrebbero appresi all'attivo e il giudice stabilirebbe la quota della retribuzione da lasciare al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia sulla base di un calcolo dettato dalla valutazione del caso che tiene conto anche di alcuni dei parametri di cui al comma 2 dell'art. 283, quali ad esempio il numero dei componenti la famiglia , ma non segue lo schema rigido e matematico indicato da quella norma.
Zucchetti SG srl
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