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CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

  • Maurizio Rubini

    VITERBO
    27/11/2024 16:48

    CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

    L'art. 80, comma 3 del C.C.I.I. prevede che "quando uno dei creditori contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del Piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria".
    Si chiede quale forma debba assumere la contestazione, se cioè la stessa possa essere inserita in modo più o meno articolato nella comunicazione fatta al Gestore contestualmente al voto contrario (con quest'ultimo che dovrà sottoporla al magistrato, unitamente alla propria relazione sul raggiungimento delle maggioranze) o se deve assumere una forma più rituale (ad esempio con un deposito nel fascicolo telematico direttamente leggibile e valutabile anche dal G.D.).
    Tutto ciò anche tenendo conto che tutta la procedura per il Concordato Minore prevista dagli artt.i 78, 79 e 80 C.C.I.I. non prevede la fissazione di udienze da parte dello stesso Giudice.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/11/2024 20:11

      RE: CONCORDATO MINORE - CONTESTAZIONE CONVENIENZA

      L'art. 78, comma 2, lett. c) c.c.i.i. prevede che con il decreto di apertura della procedura il giudice "assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni". Per espressa previsione di legge, quindi, le contestazioni vanno proposte nella comunicazione fatta all'OCC o al gestore nel termine assegnato per esprimere il voto.
      Il sistema semplificato di omologazione non prevede una ulteriore relazione del gestore, dato che è il giudice che per l'omologa verifica l'ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento delle maggioranze, ma è evidente che alla scadenza del termine fissato per l'espressione del voto, il gestore ricapitoli le risultanze della votazione e rilevi le eventuali contestazioni. Se il piano è ammissibile giuridicamente e fattibile, è stato approvato dalla maggioranza richiesta e non vi sono contestazioni, il giudice "omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione" (art. 80, comma
      1). Nelle stesse condizioni di partenza, qualora il gestore abbia evidenziato la presenza di contestazioni sulla convenienza, il giudice può esercitare il cram down e quindi omologare egualmente il concordato, senza appurare il merito della convenienza, "se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria", previa audizione del debitore e del gestore (art. 80, comma 3). La norma riportata è per la verità imprecisa lì dove parla di opponente, invece che contestante, dato che , come detto, non è prevista una rituale opposizione nel giudizio di omologa, ed è generica quando parla di alternativa liquidatoria, potendo questa essere costituita soltanto dalla liquidazione controllata.
      Zucchetti SG srl