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chiusura piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

  • Monica Cecchin

    Vicenza
    22/07/2025 11:16

    chiusura piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

    depositata la relazione finale occorre depositare il rendiconto finale e notificarlo ai creditori?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      24/07/2025 08:53

      RE: chiusura piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

      L'art. 71 comma 4 c.c.i.i. prevede che, terminata l'esecuzione del piano, l'OCC dopo aver sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale.
      Il giudice a questo punto:
      se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC e ne autorizza il pagamento;
      se invece il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano assegnando un termine (prorogabile) per il loro compimento, decorso il quale, se le prescrizioni non sono adempiute revoca l'omologazione, secondo la scansione procedimentale di cui all'art.72 in quanto compatibile, e dunque nel contraddittorio tra le parti.
      Come si vede, la procedura non contempla il deposito di un rendiconto, né tanto meno che esso, o la relazione finale, siano notificate ai creditori.
      La ragione di questa scelta risiede nel fatto che il modello procedimentale costruito dal legislatore è ispirato alla massima deformalizzazione. Di ciò vi è plastica evidenza nell'art. 71, che assegna al debitore stesso l'esecuzione del piano (il crea tutta una serie di problemi che sarebbe qui irrilevante affrontare). Infatti il codice prescrive che all'esecuzione del piano (ivi incluse le vendite) provvede lo stesso debitore, sotto la vigilanza dell'OCC, che ne sovraintende "l'esatto adempimento, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario", riferendo semestralmente al giudice, il quale sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene.
      Come si vede il codice prescinde dal coinvolgimento dei creditori, i quali possono solo chiedere la revoca dell'omologazione a norma dell'art. 72 c.c.i.i.
      Il quadro così delineato non è privo di profili di criticità, atteso che in questo modo la verifica della corretta esecuzione del piano prescinde dal contraddittorio con i creditori, il che a nostro avviso rende opportuno che la relazione finale sia comunicata anche ai creditori, benché non espressamente previsto.