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Concordato Minore - Risorse esterne

  • Ernesto Gussoni

    Gallarate (VA)
    27/11/2024 16:32

    Concordato Minore - Risorse esterne

    Perdonatemi ma ripropongo una domanda di cui non ho poi rilevato riscontro
    Premesso che l'imprenditore individuale risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni e non soltanto con quelli costituenti l'azienda o funzionali all'esercizio dell'attività, In una ipotesi di concordato minore liquidatorio per intervenuta recentissima cessazione dell'attività dell'impresa individuale con assenza di alcun altra attività da realizzare e con la sola collaterale liquidazione di altra risorsa interna di quota personale e non aziendale del 50% di un immobile detenuto in comproprietà, l'apporto dell'altro 50% dell'altro comproprietario può qualificarsi come risorsa esterna richiesta dal comma 2 dell'art. 74 ccii anche se invero al momento della presentazione della domanda di accesso non liquida ma realizzabile solo in futuro all'interno della procedura ? Come potrebbe declinarsi nel piano concordatario ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/11/2024 20:28

      RE: Concordato Minore - Risorse esterne

      Stante la modifica pportata dal terzo correttivo al comma 2 dell'art. 74, secondo cui l'apporto di risorse esterne deve incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, e non più aumentare in modo apprezzabile il soddisfacimento dei creditori, si può dire, indipendentemente dai valori dei crediti da soddisfare e dello stesso valore dell'immobile in comune, che se il debitore dispone quale attivo della sola quota del 50% di detto immobile, l'apporto del restante 50% è idoneo ad incrementare in misura apprezzabile l'attivo, in quanto non solo lo raddoppia, ma consentendo la vendita unitaria del bene, si può realizzare un attivo superiore al doppio di quanto ricavabile dalla vendita della quota della metà.
      Le modalità per mettere a disposizione della procedura la quota dell'altro comproprietario possono essere diverse; questi potrebbe stipulare un atto di messa a disposizone della qua quota in favore dei creditori della procedura ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., potrebbe rilasciare una procura al liquidatore a vendere la propria quota e destinarla al pagamento dei creditori, , potrebbe impegnarsi a vendere lei la sua quota e mettere a disppsizione della procedura il ricavato. Quest'ultima ipotesi non è consigliabile in quanto si arriva alla vendita delle quote invece che dell'intero; le altre due sono egualmente percorribili.
      Zucchetti SG srl