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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
REQUISITI PROFESSIONALI PER ASSUNZIONE INCARICO DI CUI ALL'ART. 270 CCII
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Doriana Buttarello
Padova18/09/2025 16:44REQUISITI PROFESSIONALI PER ASSUNZIONE INCARICO DI CUI ALL'ART. 270 CCII
Preg.mi,
sottopongo alla Vostra attenzione il seguente quesito in materia di Procedure da sovraindebitamento in quanto ho rilevato l'esistenza di possibile conflitto normativo tra l'art. 356 e l'articolo 270 del Codice della Crisi d'Impresa.
Il recente intervento normativo di cui Dlgs 13.09.2024 n. 136, ha apportato una modifica al comma 2, lettera b) dell'art. 270, stabilendo che il Tribunale: "nomina il liquidatore ….(omissis)…scegliendolo negli organismi della crisi da sovraindebitamento".
Di contro l'art. 356 CCII al comma 1, afferma: "E' istituito presso il Ministero della Gustizia un elenco dei soggetti, …., destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza…."
Alla luce dei due testi sopra descritti non sono chiari i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle procedure da sovraindebitamento. In particolare, non è chiaro se per assumere l'incarico di Liquidatore sia sufficiente l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 CCII o serva anche (o solo) l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento.
Non sembra esistere un orientamento univoco in materia.
All'evidenza si è in presenza di un mancato coordinamento tra le norme.
Invero, anche l'art. 358, al comma 1, nell'individuare coloro che sono chiamati a compiere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi, pone quale condizione, esclusivamente l'iscrizione all'elenco di cui al 356 CCII, ma non cita mai l'elenco di cui all'art. 270 CCII; peraltro la locuzione "nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza" sembra avere una valenza generale ed omnicomprensiva e quindi includere tutte le procedure, ivi comprese quella da sovraindebitamento.
Sarei grata di conoscere il Vostro pensiero sul punto e Vi ringrazio sin d'ora.
Doriana Buttarello, Padova-
Zucchetti Software Giuridico srl
22/09/2025 12:07RE: REQUISITI PROFESSIONALI PER ASSUNZIONE INCARICO DI CUI ALL'ART. 270 CCII
A Nostro avviso il conflitto indicato nella domanda non esiste.
Per chiarirlo, ci sembra sufficiente leggere la rubrica dell'art. 356, come modificata dal d.lgs 136/2025.
Infatti, mentre nella sua precedente versione la norma parlava di "Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza", oggi non si parla più, genericamente, di "procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza", (locuzione che effettivamente era idonea a ricomprendere anche le procedure di sovraindebitamento, ma di "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti".
Alcuna incertezza riveniamo nell'art. 270 comma 2 let. b), che nel riferirsi al "registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento" allude, evidentemente al "registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato di cui all'art. 2, comma 1 let. c) del DM giustizia 24 settembre 2014 , n. 202, recante "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento".
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