Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Definizione di consumatore

  • Cinzia Marinangeli

    Magliano di Tenna (FM)
    22/04/2021 11:58

    Definizione di consumatore

    Buongiorno,
    sono un gestore OCC e mi trovo di fronte a questo caso.
    Il debitore, persona fisica attualmente lavoratore dipendente, si trova in situazione di sovraindebitamento a causa di una sanzione amministrativa ex L. 689/1981 comminatagli in qualità di amministratore unico di una società di capitali oltre 10 anni fa.
    Vorrebbe presentare un piano del consumatore.

    A vostro avviso, questo soggetto che non ha contratto obbligazioni per scopi personali o familiari rientra nella qualifica di consumatore, così come definita dal novellato art. 6 della L. 3/2012?

    In altre parole, considerata la sua qualità attuale (persona fisica-dipendente) può dirsi che "agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale" o questa locuzione deve necessariamente riferirsi al momento in cui ha avuto origine il debito (i.e. la sanzione)? In tal caso, la carica di amministratore unico configura un'attività imprenditoriale? E la sanzione così ricevuta è qualificabile come debito sociale?

    Infine, il vaglio di questi aspetti, compete esclusivamente al gestore e se non lo rileva correttamente si configura a suo carico qualche violazione oppure spetta sempre al giudice?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/04/2021 19:49

      RE: Definizione di consumatore

      Ai fini della individuazione del consumatore, interessa capirela qualità, e, quindi, la causa delle obbligazioni di cui risponde in quanto il novellato art. 6 l. n. 3 del 2012 stabilisce che è da intendere quale consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, ommerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali". Dovendo far riferimento alla causa dei debiti, è chiaro che il momento da prendere in considerazione non è quello attuale, quando il soggetto sovraindebitato può aver cessato l'attività imprenditoriale o professionale (nel suo caso da molti anni) , ma quella in cui sono sorti i debiti che il debitore intende ristrutturare.
      Tanto chiarito, tutto dipende dalla natura del debito per sanzioni amministrative comminato al soggetto in questione quale amministratore di una società. Lei si chiede se l'attività dell'amministratore possa essere equiparata ad attività imprenditoriale, e la risposta è no, ma può essere però considerata come attività professionale, dovendosi per questa intendere, a nostro avviso, non solo quella del professionista, ma qualsiasi attività svolta stabilmente, in via autonoma o con rapporto di dipendenza; se da questa attività derivano obbligazioni a suo carico, le stesse rientrano in tale qualifica e, nel caso, la sanzione amministrativa ex l. n. 689/1981 è stata comminata al soggetto in questione quale autore della violazione commessa nell'esercizio delle proprie funzioni di amministratore (cfr. art. 6 l. cit.). Insomma, l'obbligazione che ha determinato il sovraindebitamento e cui il debitore intende fra fronte col piano del consumatore deriva dalla sua pregressa attività lavorativa, stabilmente svolta, di amministratore della società che dirigeva in quanto l'amministratore assume tutti gli obblighi e le responsabilità civili e penali tipiche e previste per detta carica, e questo, a nostro avviso, preclude l'accesso al piano del consumatore, finalizzato a far fronte alle obbligazioni contratte per le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale .
      Ovviamente, si tratta di una nostra opinione, che non esclude interpretazioni diverse.
      La verifica dell'ammissibilita' e della fattibilita' del piano nonche' dell'idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili compete al giudice dell'omologa (art. 12 bis, co. 3 ).
      Zucchetti Sg srl