Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Composizione crisi da sovraindebitamento

  • Luca Del Moro

    BELLUNO
    25/11/2022 12:19

    Composizione crisi da sovraindebitamento

    Buongiorno,
    nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento si chiede un vostro parere nel caso di una proposta di accordo del debitore in cui siano presenti garanzie di terzi. Nel caso di specie il soggetto che propone il piano è un socio fideiussore di società commerciale e il creditore principale è una banca, che è garantita per una parte del credito da una garanzia di Confidi (fideiussore).
    Ci si chiede:
    1) se il debitore debba coinvolgere anche il terzo garante affinché possa esprimersi in merito alla proposta di accordo e se, nella proposta, il debitore debba includere il terzo garante non escusso tra i creditori, limitatamente al credito garantito.
    2) a) se sia corretto ritenere che nell'ipotesi in cui il la fideiussione di Confidi non sia stata ancora escussa alla data di presentazione della proposta il fideiussore, una volta escusso successivamente alla proposizione dell'accordo, non possa esercitare alcuna azione di regresso o altro in quanto l'omologa dell'accordo e la connessa esdebitazione nei confronti della creditore principale produrrebbe l'estinzione del rapporto alla base del rapporto di garanzia. E ciò in quanto il debitore, con il pagamento della quota di debito contenuta nell'accordo e la successiva esdebitazione, sarebbe liberato di ogni debito non potendo essere chiamato a pagare verso Confidi una somma ulteriore, avendo, con il pagamento dell'importo oggetto di accordo e l'esdebitazione, estinto il proprio debito.
    b) se sia corretto ritenere che, nell'ipotesi in cui il la fideiussione di Confidi sia stata escussa alla data di presentazione della proposta, il fideiussore escusso possa insinuare in rivalsa quanto versato, mentre il creditore principale possa insinuare il residuo credito vantato.
    Si ritiene quanto al punto 2) in forza dell'applicazione dei principi in materia fallimentare di cui agli artt. 61 e seguenti secondo cui se l'escussione avviene prima dell'apertura della procedura, il creditore principale può insinuare soltanto il credito residuo, detratto quanto ricevuto, perché, a sua volta il fideiussore che ha pagato può insinuare in rivalsa quanto versato; se invece il fideiussore paga dopo il fallimento del debitore, il creditore garantito mantiene intatta l'insinuazione operata fin quando non viene integralmente soddisfatto, mentre il fideiussore che ha parzialmente estinto il credito garantito, non può insinuarsi al passivo.
    Ringrazio anticipatamente per la vostra risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/11/2022 19:12

      RE: Composizione crisi da sovraindebitamento

      Crediamo che il debitore non debba coinvolgere anche il terzo fideiussore né debba includere il terzo garante non escusso tra i creditori, dal momento che il creditore verso cui l'obbligato che propone l'accordo risponde è la banca e solo qualora Confidi avesse già acquisito, prima dell'inizio della procedura, il diritto alla rivalsa (per aver adempiuto alla sua garanzia o per essere stato escusso dalla banca) Confidi sarebbe titolare di un credito liquido ed esigibile verso il debitore sovraindebitato.
      La risposta alla domanda sub 2 discende dalla risposta che si dà al quesito se nella procedura di accordo di ristrutturazione siano applicabili gli artt. 61 e segg. l. fall.. Nel silenzio della legge e non avendo rinvenuti precedenti specifici in materia, riteniamo di dare risposta positiva al citato quesito in quanto la normativa fallimentare costituisce l'applicazione in sede concorsuale dei principi dettati in tema di solidarietà; ed infatti gli artt. 61 e segg. sono richiamati anche nel concordato dall'art. 169 l. fall, e l'accordo di ristrutturazione è a tal punto affine al concordato che nel nuovo codice ha preso il nome di concordato minore.
      Riteniamo, pertanto, più corretto il percorso da lei indicato al punto 2 lett. b).
      Zucchetti Sg srl