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liquidazione controllata - controversie

  • Simone Merlin

    Cerea (VR)
    28/10/2025 17:19

    liquidazione controllata - controversie

    Buonasera, chiedo un vostro autorevole parere in merito al seguente quesito.
    Sono liquidatore in una procedura di LC nella quale il patrimonio del debitore (PF imprenditore cessato) è costituito esclusivamente dal reddito da lavoro dipendente. Il debitore è stato autorizzato dal Giudice Delegato a trattenere una quota dello stipendio per il proprio mantenimento e quello della famiglia, mentre la parte eccedente viene versata sul c/c della procedura.
    Tra le spese di mantenimento rientra anche il canone di locazione dell'abitazione principale, compreso quindi nell'importo che il debitore trattiene mensilmente. In ragione di ciò, non ho adottato alcuna iniziativa in merito ai contratti pendenti, ritenendo che la dichiarazione di prosecuzione del contratto di locazione implicherebbe il pagamento del canone a carico della procedura.
    Attualmente è in corso una procedura di sfratto e il debitore ha ricevuto un'intimazione con invito a comparire in tribunale. Mi chiedo pertanto se, alla luce dell'art. 143, comma 1, CCII, richiamato dall'art. 270 CCII – secondo cui "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore" – debba partecipare personalmente all'udienza in qualità di liquidatore. Devo considerare il contratto di locazione un rapporto di tipo patrimoniale "compreso nella liquidazione"?
    In caso affermativo, considerato che non sono un avvocato, come dovrei comportarmi concretamente?
    Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e resto in attesa di un vostro cortese riscontro.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      02/11/2025 16:22

      RE: liquidazione controllata - controversie

      In realtà a nostro avviso la risposta all'interrogativo formulato si ricava proprio dall'art. 143 citato, posto che il curatore (e dunque il liquidatore), sta in giudizio "nelle controversie… relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale".
      Tale non è il contratto di locazione relativo all'immobile abitato dal debitore. Invero, proprio la circostanza per cui il canone di locazione è stato considerato tra le spese che il debitore è stato autorizzato a trattenere per far fronte alle proprie esigenze di vita, costituisce la prova indiretta del fatto che quel rapporto giuridico pendente è stato espunto dall'attivo, ed in ragione di ciò, correttamente, il liquidatore non ha assunto nessuna iniziativa.
      Dunque, alcun adempimento deve essere curato.