Forum SOVRAINDEBITAMENTO

cause ostative alla nomina del gestore della crisi

  • Ivo Morelato

    Bolzano (BZ)
    25/07/2025 11:12

    cause ostative alla nomina del gestore della crisi

    Gentilissimi,
    il mio quesito riguarda l'interpretazione dell'art.2399 c.c.(lettera c):
    sussisterebbe una causa ostativa alla nomina del gestore della crisi, qualora (negli ultimi cinque anni) quest'ultimo avesse prestato una attività di consulenza spot per il sovraindebitamento per il medesimo procedimento?

    Grazie anticipatamente.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      29/07/2025 10:21

      RE: cause ostative alla nomina del gestore della crisi

      L'art. 2399 let. c) prevede che non possono essere nominati alla carica di sindaco "coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza".
      A sua volta l'art. 2, comma 1 let. o) dispone che il professionista indipendente, ossia il professionista il incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, deve possedere il seguente requisito "non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività̀ di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa".
      Il legislatore dunque indica, quale causa ostativa alla nomina di gestore, legami di natura "personale o professionale" che siano "tali da comprometterne l'indipendenza del giudizio", aggiungendo che non possono assumere l'incarico coloro che abbiano prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo o siano stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, o abbiano posseduto partecipazioni in essa.
      Come si vede, al un requisito di carattere generale, (il legame di natura personale o professionale che comprometta l'indipendenza del professionista) si accompagnano specifiche cause ostative.
      Orbene, venendo alla domanda prospettata, dovrebbe comprendersi cosa si intenda nella domanda per "consulenza spot", fermo restando che se si tratta di attività la quale, per quanto sporadica, possa influenzare l'indipendenza e la serenità del giudizio del professionista, la causa di incompatibilità secondo noi sussiste.