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liquidazione del patrimonio del debitore - riserva straordinaria quote societarie

  • Oriana Travaglio

    LAMEZIA TERME (CZ)
    14/01/2026 12:43

    liquidazione del patrimonio del debitore - riserva straordinaria quote societarie

    Buongiorno.
    Sono liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (dichiarata aperta con decreto del 2022) in cui è stata messa a disposizione, fra l'altro, una partecipazione societaria, che è stata oggetto di apposita valutazione con perizia del 30.09.2020 (prodotta dalla stessa ricorrente) redatta sulla base dei dati contenuti nella situazione patrimoniale della società alla data del 31.12.2019.
    Orbene, considerato che tale quota è stata venduta a dicembre 2024 e che, dai bilanci prodotti dalla società fino al 31.12.2024, risultano utili non distribuiti ed accantonati a riserva straordinaria senza vincoli di destinazione, ritengo che questi ultimi (riserva straordinaria accantonata nel patrimonio netto successivamente alla perizia e, quindi, non inclusa nella relativa valutazione e nella conseguente cessione della quota) costituiscano, a tutti gli effetti, una parte del patrimonio della debitrice e, pertanto, assoggettati alla procedura di liquidazione (con conseguente possibilità di utilizzarli per far fronte ai debiti, soddisfacendo i creditori ammessi alla procedura di liquidazione secondo l'ordine di priorità stabilito dalla legge).
    Qual è il vostro orientamento?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      18/01/2026 11:17

      RE: liquidazione del patrimonio del debitore - riserva straordinaria quote societarie

      Non condividiamo il ragionamento svolto.
      La quota esprime la partecipazione del socio alle posizioni attive e passive della società, è la misura dei diritti e degli obblighi che al medesimo fanno capo in virtù di detta partecipazione. Orbene, di tale partecipazione la procedura, cedendola, ha dimesso tutte le posizioni attive e passive che ad essa facevano capo in ragione della partecipazione alla società, essendovi succeduto l'aggiudicatario. E ciò è avvenuto indipendentemente dal fatto che la quota sia stata correttamente stimata (per tali intendendosi anche i necessari aggiornamenti peritali).
      Nel senso da noni indicato si è espresso Tribunale Macerata, Sent., 25/01/2008, n. 67.
      • Oriana Travaglio

        LAMEZIA TERME (CZ)
        06/02/2026 17:13

        RE: RE: liquidazione del patrimonio del debitore - riserva straordinaria quote societarie

        Posso avere la sentenza da Voi indicata? Nonostante le ricerche non sono riuscita a reperirla.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          06/02/2026 17:18

          RE: RE: RE: liquidazione del patrimonio del debitore - riserva straordinaria quote societarie

          REPUBBLICA ITALIANA
          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
          Tribunale di Macerata quale giudice monocratico. nella persona della dr.ssa Adriana De Tommaso, ha pronunciato la seguente
          SENTENZA
          nella causa civile iscritta al n. 1537/2000 r.g.a. promossa con citazione notificata il 14/11/2000 e vertente
          TRA
          Fa. Di. rappr. e dif. dall'avv. B. AM. e dal dr. M. Za. giusta procura a margine della citazione, elett. dom. in Macerata p.zza della Vi. xx;
          attore
          CONTRO
          Ma. El. & C. s.n.c., rappr. e dif. dall'avv. G. Va. per delega a margine della comparsa, elett. dom. in Macerata via Ro. xxx;
          convenuta
          E
          Or. Em. rappr. e dif. dall'avv. P. Mi. per delega a margine della comparsa di intervento, elett. dom. in Macerata via Ro. xxx;
          interveniente
          avente ad oggetto: pagamento somma
          Conclusioni:
          l'attore conclude come in atto di citazione; parte convenuta e parte intervenuta concludono come da fogli allegati al verbale di udienza del 25/7/2007.
          Svolgimento del processo
          Con atto di citazione notificato il 14/11/2000 Di. Fa. evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata El. Ma., legale rappresentante della Ma. El. & C. s.n.c. per chiederne la condanna al pagamento della somma di 29.711.865 quale quota di utile di esercizio spettante all'attore e della somma di L. 86.000.000 quale parte di guadagno pure spettante all'attore per i lavori svolti, e così per un totale di L. 115.711.865 con interessi legali maturati e maturandi. Premesso che era stato socio della Impresa Edile Ma. El. & C. s.n.c. insieme ad El. Ma., società regolarizzata il 25/6/97, esponeva che dal 1979 al 1997 i due erano stati sempre legali da rapporti societari al 50%; che il 5/2/98 il socio Fa. aveva ceduto la sua quota sociale per E 600.000 ad Em. Or., per il prezzo di L. 12.300.000; che dal bilancio di esercizio risultava un utile di esercizio pari a L. 59.473.730, e che la quota della metà di spettanza del Fa. stesso non era stata corrisposta, bensì trattenuta dal Ma.; che durante il tempo in cui i due avevano lavorato insieme erano stati commissionati molti lavori regolarmente eseguiti con il lavoro dell'attore e del Ma., che aveva percepito, dopo l'uscita del Fa. dalla società, somme di denaro la cui metà gli competenva, ma che Ma. si era sempre rifiutato di corrispondergli.
          El. Ma. si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
          Preliminarmente eccepiva che nell'atto di regolarizzazione della società, all'art. 15, vi era clausola compromissoria comportante, se di arbitrato rituale, difetto di giurisdizione del giudice adito, se di arbitrato irrituale, improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale all'azione.
          In via subordinata e nel merito deduceva che gli utili del 1997 non distribuiti dovevano essere valutati civilisticamente, in quanto gli utili fiscali erano una finzione contabile, e che l'utile che la ditta effettivamente distribuita era quello risultante dai ricavi detratte tutte le spese sia fiscalmente deducibili che indeducibili, nonché le imposte; soggiungeva che parte dell'utile della società era già stato distribuito tra i soci, avendo la società pagato, in nome e per conto dei soci, svariate somme, che specificamente enunciava, che ogni socio avrebbe dovuto pagare personalmente, e specificamente il Fa. aveva già ricevuto L. 16.885.605, ed inoltre aveva ricevuto ed utilizzato macchinari della società, per cui l'impresa edile Ma. El. & c. s.n.c. chiedeva la compensazione delle somme dovute per l'tilizzo e l'usura di quei macchinari con la quota residua di utile che doveva essere pagata, sempre che le attrezzature venissero restituite, dovendo, in caso di mancata restituzione, essere determinato mediante Ctu il loro valore. Aggiungeva ancora il convenuto che al Fa. era stato venduto un autocarro per il prezzo di L 500.000 non pagato dal Fa.; considerando il valore dei macchinari, per L. 5.360.000, emergeva che Fa. aveva già ricevuto più di quanto di sua spettanza. per cui veniva chiesta la restituzione della differenza. Eccepiva poi l'improponibilità della domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dei lavori, per essere il 25/2/98 il Fa. uscito dalla società, cedendo la propria quota in favore di Or. Em., per cui a nessun titolo il Fa. poteva vantare utili o pagamenti per un rapporto sociale non più esistente. Chiedeva quindi, in via pregiudiziale. che venisse dichiara la improcedibilità o improponibilità della domanda per la presenza della clausola compromissoria, o in subordine, nel merito, il rigetto della domanda attrice o ancora in subordine che venisse accertato e dichiarato che la parte attrice era debitrice nei confronti della impresa edile Ma. El. & C. s.n.c. sulla somma di L. 500.000 per fattura non pagata e tenuta alla restituzione dei macchinari e delle attrezzature e condannata al pagamento del noleggio e della svalutazione per usura e al risarcimento dei danni, n misura da quantificare in corso di causa e affinché, conteggiate le somme, l'attore venisse condannato al pagamento del saldo attivo in favore del convenuto.
          Ammesse ed espletate prove orali. nonché CTU, esplicava intervento adesivo in giudizio ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Or. Em., cessionaria della quota sociale di Di. Fa. in virtù di atto del 25/2/98, chiedendo il rigetto delle domande del Fa. in quanto non titolare del diritto reclamato, a seguito della cessione, e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione dei beni. Eccepiva la nullità della Ctu svolta, in quanto il Ctu aveva ecceduto dai limiti del quesito ed aveva svolto il suo lavoro sulla base di documentazione non prodotta in atti.
          Precisate le conclusioni all'udienza del 25/712007 la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
          Motivi della decisione
          Come emerge dalla narrativa che precede, Di. Fa. ha qui agito per ottenere dalla società Ma. C. s.n.c. il pagamento di somme corrispondenti alla quota di sua spettanza degli utili di esercizio al 31/12/1997, non distribuiti, nonché la quota di sua spettanza del corrispettivo percepito :falla società (ovvero dal socio Ma. El.) per lavori svolti in costanza di rapporto sociale, con pagamento effettuato dai terzi committenti solo in seguito, Di. Fa. aveva ceduto la sua quota sociale ad Em. Or. con contratto autenticato nelle firme dal notaio Be. in data 25/2/1998.
          Richiamata, quanto all'eccezione di arbitrato, l'ordinanza del 5/3/2001, nel merito ritiene il tribunale che la alla luce di quella cessione la domanda attrice sia infondata e debba essere respinta.
          La quota esprime la partecipazione del socio alle posizioni attive e passive della società, è la misura dei diritti e degli obblighi che al medesimo fanno capo in virtù di detta partecipazione. Di tale partecipazione il Fa. dispose, cedendola ad Or. Em., per il corrispettivo di L. 12.300.000. Dal momento in cui è stata effettuata detta cessione il Fa. ha dimesso, con la qualifica di socio della Impresa Edile Ma. El. & C. s.n.c., tutte le posizioni attive e passive che a lui facevano capo in ragione della partecipazione alla società, essendo in queste succeduta Or. Em..
          Ciò rileva sia con riferimento agli utili non distribuiti dell'esercizio chiusosi al 31/12/1997 sia con riferimento alla quota di corrispettivi che la società ovvero il Ma. avrebbero percepito in pagamento dai clienti per lavori commissionati ed eseguiti dall'impresa allorquando ancora vi partecipava l'attore.
          Quanto agli utili, sia che il rendiconto dell'esercizio chiusosi al 31/12/97 fosse stato già approvato all'epoca del trasferimento della quota dell'attore, sia che non lo fosse ancora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2262 c.c., nessuna posizione giuridica attiva poteva vantare Di. Fa. successivamente alla cessione, configurandosi, nella prima ipotesi, il diritto agli utili in capo al socio, giusta la previsione del citato art. 2262 c.c.. caduto nel patrimonio del Fa. in quanto socio e da questi trasferito alla Or. e, nella seconda ipotesi, un'aspettativa di diritto, parimenti rientrante nel patrimonio di Fa. in quanto socio e anch'essa trasferita alla Or. con l'atto di cessione.
          Parimenti è a dirsi con riguardo ai corrispettivi di lavori eseguiti dall'impresa quando Fa. era ancora socio, attendendo alla quota anche il diritto ad ottenere quanto di spettanza, appunto in ragione della partecipazione sociale; cedendo tale partecipazione, verso il corrispettivo monetario datagli dall'acquirente Or., Di. Fa. ha trasferito alla sua avente causa anche i diritti che poteva vantare verso la società a quella parte di corrispettivi maturati in costanza di rapporto sociale e solo in seguito confluiti nelle casse sociali.
          Non può essere revocata in dubbio la qualificazione dell'atto del 25;2;1998 in termini di trasferimento di quota. non solo e non tanto per la denominazione della scrittura, intitolata "Cessione di quota di società in nome collettivo. quanto piuttosto per il contenuto e il profilo sostanziale, avendo il negozio condotto non già allo scioglimento della società, già costituita nelle persone di Di. Fa. ed El. .,ma nel subentro di un terzo in luogo del primo socio, con conseguente modificazione dell'atto costitutivo negli articoli I e 4. In tanto sarebbe stato configurabile un diritto di Di. Fa. in relazione a corrispettivi ed utili non distribuiti, in quanto vi fosse stato un recesso dalla società, quale atto unilaterale del socio di dismissione della carica, da cui deriva il diritto del socio uscente alla liquidazione della quota, da far valere nei confronti della società, con riguardo alla situazione patrimoniale della società nel giorno dello scioglimento, ai sensi dell'art. 2289 c.c., ivi inclusa la partecipazione agli utili relativi ad operazioni in corso al momento dello scioglimento, Di. Fa. ha invece ottenuto il controvalore della sua quota di partecipazione, quale era al momento del negozio di trasferimento, comunque oggetto di libera determinazione tra le parti, con il corrispettivo pagatogli dalla subentrante Or. Em., e nulla gli compete nei confronti della società
          La domanda attrice deve essere quindi rigettata.
          Nulla a provvedere sulla domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta, atteso che la domanda era proposta solo in subordine, in relazione all'eventuale accoglimento della domanda attrice.
          Le spese della lite vanno poste a carico di Di. Fa., quelle sostenute dalla società, che si liquidano in dispositivo, oltre a quelle della Ctu dallo stesso richiesta; si compensano le spese tra l'attore e l'intervenuta, nei cui confronti non era stata proposta domanda.
          P.Q.M.
          Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Fa. Di. con atto di citazione notificato il 14/11/2000
          Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
          Rigetta la domanda;
          condanna FA. Di. a rifondere alla Ma. El. & C. s.n.c. le spese della lite, liquidate in E 342.96 per esborsi, E 1.978.00 per diritti, E 4.000 per onorari, E 747.25 per spese generali, oltre ad IVA e CAP come per legge: pone in via definitiva in capo a Fa. Di. gli oneri della Ctu, come liquidati in atti;
          Compensa le spese tra l'attore ed Or. Em..
          Macerata, 25/1/2008
          Il Giudice
          dr.ssa Adriana De Tommaso