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Sovraindebitamento - Legge 3/2012 - piano del consumatore

  • Linda Priori

    Siena
    30/05/2019 11:19

    Sovraindebitamento - Legge 3/2012 - piano del consumatore

    Buongiorno,
    grazie per il supporto quotidiano che ci offrite.
    Avrei una domanda in merito ad un piano del consumatore L. 3/2012. Un soggetto che nel 2001 esercitava attività di impresa individuale (cessata nel 2004) ha contratto una serie di debiti derivanti dalla propria attività commerciale. Oggi vorrebbe depositare un piano del consumatore, in quanto ormai da circa un decennio svolge un lavoro dipendente con la cessione del quinto dello stipendio stabilito dal Tribunale competente per il mantenimento del figlio.
    La mia domanda è: può una persona oggi "fisica" presentare un piano del consumatore su debiti per pregressa attività commerciale?
    Oltretutto, non possedendo che delle quote su dei beni immobili su cui la ex Equitalia ha iscritto ipoteca legale (che un parente sarebbe disposto a comprare) può, con quel poco denaro che riuscirà a ricavare, proporre il solo pagamento parziale dell'Iva?
    Avete informazioni se qualche Tribunale ha mai accordato un piano del genere (anche solo con la falcidia dell'IVA)? Purtroppo online e fra colleghi ho recuperato dei pareri discordanti.

    Grazie

    LP


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/05/2019 18:22

      RE: Sovraindebitamento - Legge 3/2012 - piano del consumatore

      La S. Corte (Cass. 01/02/2016, n.1869) ha statuito che "Ai sensi della l. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali (purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue), potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b) soltanto una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque non dovendo esse più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 comma 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis comma 3 l. n. 3 del 2012".
      Alla luce di questa decisione (e non ce ne risultano successive di segno contrario), quindi, va esclusa l'applicabilità della tutela del consumatore ad un soggetto che, come nel suo caso, abbia ancora debiti derivanti dall'attività commerciale di impresa individuale esercitata, anche se questa è cessata nel 2004.
      Zucchetti SG srl
    • Linda Priori

      Siena
      30/05/2019 21:00

      RE: Sovraindebitamento - Legge 3/2012 - piano del consumatore

      Grazie per la risposta.
      Un piano liquidatorio sulla base dei debiti della precedente attività commerciale (mai dichiarata fallita dai creditori a causa degli incapienti requisiti per promuovere tale richiesta) sarebbe invece proponibile?
      Sarei orientata per una risposta positiva ma vorrei gentilmente un ultimo vostro prezioso parere.

      Buona serata

      LP
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/06/2019 19:59

        RE: RE: Sovraindebitamento - Legge 3/2012 - piano del consumatore

        La legge n. 2/2012 prevede tre procedure: l'accordo di composizione della crisi, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il procedimento di liquidazione del patrimonio. I consumatori sono legittimati all'accesso a tutte e tre le discipline del sovraindebitamento nel mentre chi non è consumatore può accedere soltanto alle altre due procedure, ossia all'accordo di composizione della crisi ed al procedimento di liquidazione del patrimonio, essendo il piano di ristrutturazione dei debiti riservato esclusivamente al consumatore.
        Pertanto non vi è dubbio che il soggetto in questione, sia esso consumatore o non, potrà accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, presumendo che a questa lei si riferisca parlando di piano liquidatorio.
        Zucchetti SG srl