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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Modalità vendita liquidazione controllata in presenza di coeredi e comproprietari
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Nicola Della Valle
Buccinasco (MI)06/11/2025 17:32Modalità vendita liquidazione controllata in presenza di coeredi e comproprietari
Salve,
sono stato nominato liquidatore in una procedura di Liquidazione controllata, ove il debitore risulta essere privo di reddito ma proprietario di quote di immobili e terreni.
La domanda che pongo è questa:
- è possibile richiedere al GD l'autorizzazione, previa stima dei beni, alla convocazione dei coeredi e comproprietari al fine di verificare se gli stessi siano interessati ad acquistare la quota del debitore?
Pongo questa domanda in quanto, pur volendo avviare un giudizio di divisione, la procedura di liquidazione, è priva di liquidità e pertanto, sarebbe impossibile instaurare un giudizio in tal senso.
Grazie a tutti
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Zucchetti Software Giuridico srl
07/11/2025 17:08RE: Modalità vendita liquidazione controllata in presenza di coeredi e comproprietari
Premettiamo alla risposta il fatto per cui se la procedura non dispone di attivo, i costi necessari per introdurre un giudizio possono essere anticipati dall'erario (si pensi al compenso del difensore incaricato) o prenotati a debito (è il caso, ad esempio del contributo unificato da versare per l'iscrizione a ruolo). Lo ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, con la quale è stata riconosciuta l'applicabilità dell'istituto del gratuito patrocinio anche alla procedura di liquidazione controllata, laddove se il giudice delegato attesti la mancanza di attivo per le spese.
Co la citata pronuncia, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 144 del Dpr n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese. Con la medesime decisione è stata affermata anche l'illegittimità dell'articolo 146 (sempre del Dpr n. 115/2002), nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.
Nell'assumere questa decisione il giudice delle leggi ha osservato che liquidazione giudiziale e liquidazione controllata sono "sono connotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzione di comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest'ultimo in attuazione della par condicio creditorum", aggiungendo che rispetto alla liquidazione giudiziale la liquidazione controllata "si atteggia a procedura minore, ma di struttura equivalente"; infatti, entrambe sono rivolte alla liquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento del ceto creditorio.
Detto questo, e venendo alla domanda, le strade percorribili in presenza di una quota sono diverse.
Acquisita all'attivo una quota, le alternative principali sono due: o il programma di liquidazione prevede la collocazione sul mercato della quota (ovviamente mediante procedura competitiva) alla quale seguirà la cancellazione dei soli gravami che su essa risultano iscritti, oppure il programma deve prevedere la introduzione di un ordinario giudizio di scioglimento della comunione, in seno al quale si procederà, ove non è possibile la separazione in natura, alla vendita dell'intero con attribuzione alla procedura della metà del ricavato, al netto delle spese del giudizio divisorio.
Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di ottenere dai comproprietari un mandato a vendere, in modo tale che in seno alla procedura si potrebbe collocare sul mercato l'intero. Va però avvertito che in questo caso, trattandosi di vendita di bene non interamente acquisito all'attivo e liquidato in parte forza di atto negoziale (cioé la procura rilasciata dal comproprietario non sovraindebitato) è dubbio che si possano cancellare le ipoteche gravanti sulla quota di costui, a meno che il piano preveda che la quota parte di ricavato spettante al comproprietario sia distribuita tra i creditori ipotecari di questi, i quali a loro volta prestano il consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte a loro favore (il consenso deve chiaramente essere espresso nella forma dell'atto pubblico per costituire titolo valido alla cancellazione).
Una ulteriore possibilità potrebbe essere quella di stipulare con i comproprietari un accordo transattivo finalizzato allo scioglimento della comunione (che ad esempio prevede l'acquisto della quota del sovraindebitato) al quale però si può giungere, a nostro avviso, solo previa stima della quota e verifica della impossibilità di acquisire un utile maggiore mediante la collocazione della stessa sul mercato o mediante la vendita dell'intero in un giudizio di scioglimento della comunione. Il vantaggio della transazione è quello di evitare le lungaggini ed i costi della procedura di vendita (sia che si venda la quota, sia che si proceda alla vendita dell'intero in ambito divisorio).
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