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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
VENDITA IMMOBILI SOCIETARI
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Giuseppe Gentile
Chiavenna (SO)11/01/2025 13:37VENDITA IMMOBILI SOCIETARI
Una sas è proprietaria di un immobile con Tizio e Caio unici soci.
Tizio rimane unico socio a seguito dell'uscita di Caio. Non viene ricostituita la compagine sociale.
Tizio, nonostante la presenza dell'immobile, si presenta davanti ad un Notaio e, dichiarando che "non sussistono rapporti pendenti a carico e a favore della società", la scioglie cancellandola dal registro imprese, senza metterla in liquidazione.
Egli, in seguito, presenta ricorso ex art. 14 ter L. n. 3/12 che viene accolto per cui si apre la procedura di liquidazione. Tizio è anche proprietario di altro immobile a lui direttamente intestato.
Successivamente Tizio decede. Il Liquidatore, a seguito di istanza, viene autorizzato dal GD a proseguire con la procedura di liquidazione.
Il liquidatore presenta ricorso al tribunale il quale, ritenendo non regolarmente svolta la procedura di cancellazione della società dal registro imprese a motivo della mancata liquidazione per la presenza di un immobile di proprietà della società, dispone la revoca della cancellazione (articoli 2188 e 2191 C.C.).
Nelle more della successione, a causa di molteplice rinunce all'eredità degli eredi, viene nominato, su ricorso del liquidatore, un curatore dell'eredità giacente.
Viene fatta la perizia di entrambi gli immobili, sia personali del De cuius che societari.
Domande:
1) può il liquidatore, autorizzato dal GD con opportune motivazioni, porre in essere la vendita dell'immobile facente ancora capo alla società?
2) In subordine, nel caso non fosse possibile, potrebbe farlo il curatore dell'eredità giacente, d'intesa con la procedura liquidatoria?
3) Se ritenete non possibili le soluzioni 1) e 2), quali soluzione proporreste?
Grazie del prezioso lavoro che, come sempre, svolgete.-
Zucchetti SG
Vicenza11/01/2025 18:04RE: VENDITA IMMOBILI SOCIETARI
I dati imprescindibili della questione sono le seguenti:
a-Tizio ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. n. 3 del 2012 quale soggetto fisico in proprio, per cui i beni da liquidare per pagare i creditori sono quelli rientranti nel suo patrimonio;
b- la cancellazione della srl- di cui Tizio era rimasto unico socio- dal registro imprese è stata a sua volta cancellata o revocata, per cui detta srl è tornata in vita e il trasferimento della proprietà in favore del socio Tizio del bene immobile della stessa, non liquidato all'atto della prima cancellazione, viene meno anch'essa;
c-la riviviscenza della srl comporta anche la riviviscenza della quota di partecipazione di Tizio, per cui nel patrimonio di costui da liquidare rientra anche detta quota..
Allo stato, pertanto, Tizio è proprietario del bene immobile personale che non ha nulla a che fare con la cancellazione della srl e della quota societaria , che il liquidatore nominato può appunto liquidare con vendite competitive; a sua volta la srl, ancora in vita, è proprietaria del bene immobile che già faceva parte del suo patrimonio.
Ne discende che nella liquidazione del patrimonio cui è stato ammesso Tizio, al momento, può essere liquidato soltanto il suo bene personale e non quello societario, oltre alla quota di partecipazione nella srl, e che la srl deve procedere allo scioglimento, alla nomina di un liquidatore e alla liquidazione dei propri beni e , quindi dell'immobile di sua proprietà.
A deliberare queste operazioni sarebbe il socio unico Tizio, che è però assoggettato alla liquidazione del patrimonio, per cui la disponibilità di tutti i beni di Tizio- ivi compresa la quota di partecipazione alla srl.- è passata al liquidatore, sicchè è il liquidatore che, avendo la disponibilità della quota societaria di Tizio fin quando non la cede o comunque se ne libera, deve provvedere allo scioglimento e nomina del liquidatore, che procederà alla liquidazione dei beni societari.
Zucchetti SG srl-
Giuseppe Gentile
Chiavenna (SO)11/01/2025 19:49RE: RE: VENDITA IMMOBILI SOCIETARI
Scusate,
nell'introduzione ho parlato di una SAS, non capisco perchè indicate invece la SRL.
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza13/01/2025 20:15RE: RE: RE: VENDITA IMMOBILI SOCIETARI
E' chiaro che si è trattato di una svista, della quale ci scusiamo.
Considerato che si trattava di una sas, della quale era rimasto unico socio Tizio, è da distinguere se questi avva la veste di socio accomandante o accomandatario.
Nel primo caso resta valido il discorso fatto. Se, invece, come appare più probabile egli era socio accomandatario o comunque come tale si è comportato, restano valide le premesse di cui alle lett. a) e b), sostituito sas a srl. Dopo di che bisogna tenere conto che l'apertura della liquidazione del patrimonio a carico di Tizio ha determinato lo scioglimento del rapporto personale da cui deriva un credito del socio alla liquidazione della quota per cui la lett. c) va sostituita con la seguente: -la riviviscenza della sas non comporta la riviviscenza della quota di partecipazione di Tizio, ma soltanto del diritto di credito alla liquidazione della quota
per cui nel patrimonio di costui da liquidare rientra anche detta quota..
Allo stato, pertanto, Tizio è proprietario del bene immobile personale che non ha nulla a che fare con la cancellazione della srl e di detto diritto di credito verso la sas, per cui il liquidatore nominato alla liquidazione patrimoniale può appunto liquidare con vendite competitive tale immobile e cercare di ottenere il pagamento della valore della quota; a sua volta la sas, ancora in vita, è proprietaria del bene immobile che già faceva parte del suo patrimonio e deve deliberare lo scioglimento, la nomina di un liquidatore che procederà alla liquidazione dei propri beni e , quindi dell'immobile di sua proprietà.
E qui nasce il problema di chi possa compiere dette operazioni; non il curatore, come nel caso di srl in quanto nel patrimonio di Tizio non vi è la quota sociale ma, come detto, essendosi sciolto il rapporto personale, Tizio non è più socio e vanta solo un diritto di credito, per cui sostanzialmente la sas è al momento priva di soci. In queste condizioni, considerato che la causa di scioglimento della società per la mancanza di soci e già prima per la mancanza di soci oltre a Tizio, possa essere qualsiasi interessato- compreso il liquidatore del patrimoni,.- a chiedere al Presidente del Tribunale l'accertamento della verificatasi causa di scioglimento e la nomina di un liquidatore della società, che svolgerà il suo compito.
Zucchetti SG srl
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