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Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

  • Elisabetta Vassallo

    Genova
    03/02/2026 11:19

    Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

    Buongiorno,

    sottopongo al vostro parere il seguente quesito.

    Il debitore ha maturato circa 100.000€ di debiti dal 2015 al 2018, di cui 80.000€ verso l'Agenzia delle Entrate (gradi 18-19) e 20.000€ verso l'INPS (grado 1).

    La rata per aderire alla Rottamazione quinquies per l'intero debito sarebbe insostenibile, anche tenuto conto dell'attuale reddito da lavoro dipendente e delle esigenze familiari.

    E' stimabile un'eccedenza di reddito, da mettere a disposizione dei creditori nell'ambito di una liquidazione controllata, di 400/500€ mensili per la durata di 3 anni, oltre un possibile assegno circolare (tramite la provvista di terzi) a copertura delle prededuzioni.

    Potrebbe essere delineato il seguente piano:

    1) adesione alla rottamazione per il solo debito INPS (privilegio di grado 1) per una durata di 3 anni (in linea con la durata della liquidazione controllata), con una conseguente rata di circa 350€. Il pagamento delle rate verrà già sostenuto in attesa dell'apertura della procedura;

    2) presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, con messa a disposizione dei creditori dell'eccedenza di reddito mensile, che tenga però conto del pagamento all'Inps a seguito dell'adesione alla rottamazione, oltre all'eventuale assegno circolare.

    Ritengo che l'apertura della liquidazione controllata non comporti la decadenza dell'adesione alla Rottamazione, effettuata in precedenza: siete d'accordo?

    Inoltre ritengo che la soluzione individuata non alteri la par condicio creditorum, in quanto il creditore privilegiato di primo grado è in ogni caso l'INPS.

    Vi ringrazio sin d'ora per ogni commento vorrete indicarmi sul tema.

    Matteo Siciliano


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      06/02/2026 16:38

      RE: Liquidazione controllata e adesione alla Rottamazione quinquies

      A nostro avviso la soluzione non è praticabile.
      Per rispondere alla domanda occorre premettere che a norma dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
      i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
      i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
      i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
      le cose che non possono essere pignorate per di- sposizione di legge.
      Tutti gli altri beni sono compresi nella liquidazione giudiziale. Di questo vi è diretta conferma nell'art. 270 comma 2 let. e) a mente del quale con la sentenza di apertura della liquidazione il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti par- te del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi", e nell'art. 275 comma 2, il quale dispone che "Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione".
      Dunque è chiaro, sulla scorta di questa norma, che la quota di reddito eccedente quella necessaria al mantenimento del debitore va considerata attivo della procedura.
      Del resto, l'art. 142 c.c.i.i., applicabile alla liquidazione controllata in forza del richiamo contenuto nell'art. 270 comma 5, prevede che "la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale", aggiungendo al comma 2 che "sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Il combinato disposto delle disposizioni surrichiamate sta a significare, inequivocabilmente, che il debitore non può decidere di sottrarre una parte del proprio patrimonio alle regole della par condicio, per destinarlo al pagamento preferenziale di alcuni creditori piuttosto che di altri, né la cd "rottamazione" si risolve in una novazione dell'obbligazione tributaria.
      Invero, dallo stesso tenore letterale dell'articolo 1 comma 231 L. n. 197/2022, emerge che la mera adesione alla procedura non comporta di per sé novazione in assenza di pagamento, atteso che si prevede l'estinzione dell'obbligazione non già al momento dell'adesione, ma al momento del pagamento della minor somma indicata, che non tiene conto delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio, ma solo di capitale ed esborsi ("i debiti… possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni…versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento"). Ulteriore conferma del fatto che gli effetti novativi della definizione agevolata si hanno non già al momento della domanda ma a quello del pagamento, si trae dalla previsione per cui l'eventuale processo tributario avente ad oggetto i carichi affidati alla Riscossione ed oggetto della definizione agevolata, si estingue al momento del pagamento (art. 1 comma 236 ultima parte L. n. 197/2022), e parimenti solo al momento del pagamento si ha estinzione dell'eventuale processo esecutivo (art. 1 comma 243 lettera b L. n. 197/2022). Più in generale poi, milita nel senso qui indicato il fatto che la definizione tramite adesione alla rottamazione "non produce effetti" in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate (art. 1 comma 244 L. n. 197/2022); e che solo "a seguito del pagamento delle somma di cui al comma 231", l'agente della Riscossione è "discaricato dell'importo residuo" (art. 1 comma 250 lettera b L. n. 197/2022).
      Aggiungiamo, infine, che comunque i pagamenti eseguiti dopo l'apertura della procedura sarebbero comunque inefficaci.
      Invero, in ambito fallimentare è pacifico che sono inefficaci, ex art. 44 l.f., (oggi corrispondente all'art. 144 c.c.i.i.) dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento dal debitore, per quanto in esecuzione di una precedente ordinanza di assegnazione, (tra le tante, Cass. 5-6-2020, n. 10820; Cass. 22-1-2016, n. 1227; Cass. 17-12-2015, n. 25421; Cass. 31-3-2011, n. 7508).
      A questa affermazione si potrebbe obiettare che l'art. 270 comma 5, sebbene disponga che sono applicabili alla liquidazione controllata gli artt. 142 e 143, non cita l'art. 144.
      È pacifico, tuttavia, che tale omissione non esclude l'operatività della regola della inefficacia di questa norma, come si ricava direttamente dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dall'art. 142, del quale l'art. 144 è mero corollario.
      L'assunto dell'applicabilità dell'art. 144 c.c.i.i. (seppur, attraverso il ricorso all'analogia) è stato peraltro sostenuto in giurisprudenza da Trib. Pistoia, con la sentenza n. 11 del 20.1.2025, nonché da Trib. Avezzano, n. 8 dell'8.4.2025.