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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Tassa circolazione motoveicolo: priv. ex art. 2752 o ex art. 2758?
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Roberto D'Eramo
Pescara13/03/2023 18:10Tassa circolazione motoveicolo: priv. ex art. 2752 o ex art. 2758?
Buongiorno,
a proposito di un credito vantato dall'agente della riscossione SOGET per tassa di circolazione su motoveicolo, lo stesso invoca l'art. 2758 c.c., da cui discende un privilegio speciale e non generale.
Considerando la ricorrente estensione del privilegio speciale ex art. 2752 anche alla finanza locale regionale e quindi anche alla tassa di circolazione, si chiede se sia più corretto procedere con una riforma della richiesta avanzata dal creditore (peraltro migliorativa per lo stesso creditore) oppure attenersi a quanto dichiarato dal creditore, aggiungendo che verrà richiesta l'estromissione del motoveicolo dall'attivo e che, quindi, aderendo alla richiesta del creditore (art. 2758), si dovrebbe procedere a retrocessione a chirografo del credito, venendo a mancare l'oggetto del privilegio speciale.
Grazie
Cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/03/2023 19:53RE: Tassa circolazione motoveicolo: priv. ex art. 2752 o ex art. 2758?
L'art. 93, comma 3, l. fall., che tratta della domanda di insinuazione richiede soltanto che la domanda contenga, per quanto qui interessa, "la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda " e "l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale".
Orbene, secondo la giurisprudenza della S. Corte, in tema di formazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'art. 93 l. fall. comma 3, n. 4, quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, "deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati" (Cass. n. 13043 del 2022; Cass. 25313 del 2021; Cass. n. 33008 del 2019; Cass. n. 25316 del 2019; ecc.). Questo significa che il curatore prima e il giudice delegato poi, devono cercare di capire, dall'intero contesto della domanda e della documentazione allegata, quale sia la volontà dell'istante contenuta nel ricorso di ammissione, il che, rapportato alla fattispecie prospettata, significa capire se AER ha chiesto il privilegio speciale ex art. 2758 c.c. oppure abbia chiesto il riconoscimento del privilegio generale di cui all'ult. comma dell'art. 2752 c.c., per cui il richiamo dell'art. 2758 c.c. è da considerare un errore.
Noi non siamo in grado di esporci sul punto non conoscendo la domanda, ma ci sembra più verosimile questa seconda ipotesi considerato che nel caso viene esposta come causa del credito il mancato pagamento della tassa di proprietà dell'auto, che gode appunto del privilegio generale di grado 20, ex art. 2752, ult. comma c.c.. Se anche lei arriva sulla base della conoscenza integrale della domanda alla stessa conclusione, può proporre nel progetto di stato passivo l'ammissione con questo privilegio in quanto, una volta esposti i fatti, è il giudice che deve qualificarli giuridicamente, per cui è il giudice che deve indicare quale privilegio compete al titolo dedotto in giudizio, salvo che, appunto, non risulti una diversa volontà dell'istante di volere proprio il riconoscimento del privilegio indicato, con esclusione di altri.
Come vede la materia è molto fluida, nel senso che potrebbe anche non essere in grado di stabilire quale sia la vera volontà del creditore, nel qual caso si attiene alla domanda con la quale viene chiesto il riconoscimento di un privilegio speciale, che può escludere se il bene non è acquisito o acquisibile all'attivo. Nel caso, se abbiamo ben capito, l'auto fa parte dell'attivo, ma la curatela intende dismetterla ex art, 104ter, co. 8, l. fall. per la non convenienza; se è così è preferibile prima effettuare la dismissione e poi l'ammissione.
Zucchetti SG srl
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