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COMPENSO ADVISOR Concordato Minore -sovraindebitamento

  • Lorella Giustini

    roma
    14/11/2022 17:43

    COMPENSO ADVISOR Concordato Minore -sovraindebitamento

    Buonasera
    il nuovo art. 6 del CCII non prevede più la prededucibilità del compenso dell'advisor al quale viene riservato il privilegio.
    Si chiede se in un concordato minore, dove i crediti privilegiati sono stati falcidiati ai sensi dell'art.75 c. 2 del CCII in quanto non sussiste l'alternativa liquidatoria, sia possibile prevedere il pagamento integrale del 100% dell'advisor in unica soluzione , e non in misura inferiore e con pagamento rateale in base alla durata del piano come tutti gli altri creditori privilegiati.
    Si ringrazia e si inviano distinti saluti.
    L.G.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/11/2022 08:48

      RE: COMPENSO ADVISOR Concordato Minore -sovraindebitamento

      Va in primo luogo ritenuta corretta la sua lettura dell'art. 6 CCII nel senso di non prevedere la prededuzione per i professionisti, ivi compreso l'advisor, che assistono il debitore per la presentazione di una domanda di concordato minore, per cui all'advisor può essere riconosciuto il privilegio e non la prededuzione.
      Quanto alla soddisfazione del privilegio, la formulazione del comma terzo dell'art. 74, secondo cui la proposta può essere liberamente strutturata, indicando in modo specifico solo i tempi e modalità degli adempimenti di piano, e può prevedere altresì il soddisfacimento dei crediti attraverso qualsiasi forma, ecc. , indurrebbe a pensare che il debitore goda della massima libertà nella distribuzione dele sue disponibilità, senza il rispetto dell'ordine delle causa di prelazione; ma non è così, dato che il secondo comma dell'art. 75 dispone che è possibile prevedere la soddisfazione dei creditori prelatizi non integralmente, "allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Norma questa, simile a quella contenuta nel comma quinto dell'art. 84 per il concordato preventivo, che confermando la relazione tra prelazione e beni gravati, sancisce l'obbligo del rispetto dell'ordine delle causa di prelazione , che, peraltro viene indirettamente richiamato anche dal rinvio generalizzato fatto dal quarto comma dell'art. 74 alle norme sul concordato preventivo per quanto non espressamente regolamentato.
      Se è così l'ipotesi da lei prospettata non è fattibile; sarebbe del resto illogico che si fa la stima di cui al secondo comma dell'art. 75 sopra richiamata per gli altri creditori privilegiati e non per l'advisor, che verrebbe pagato , a differenza degli altri creditori, per intero e subito; questo sarebbe possibile ove attraverso detta stima si appurasse che il credito dell'advisor- che gode del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., possa essere soddisfatto per intero eventualmente attraverso il ricavato immobiliare, considerato che tale privilegio è assistito dalla collocazione sussidiaria sugli immobili.
      Zucchetti SG srl