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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ART. 269 CCII E ESDEBITAZIONE

  • Letizia Ampollini

    Fiorenzuola d'Arda (PC)
    22/03/2023 13:11

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ART. 269 CCII E ESDEBITAZIONE

    Premesso che è la prima volta che mi cimento con queste nuove procedure avrei necessità di supporto in merito alla relazione che dovrei redigere quale Gestore nominato dall'OCC.
    Il debitore in questione è un soggetto incapiente che ha debiti derivanti da una precedente attività di impresa individuale, chiusa nel 2016. Al momento è disoccupato e potrebbe versare all'eventuale procedura euro 10.000,00, da parte di terzi soggetti.
    Ho notato che:
    - se presento la relazione per accedere alla procedura di debitore incapiente ex art. 283 CCII devo relazionare circa la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere obbligazioni e quindi fornire un giudizio circa le cause dell'indebitamento
    - se presento la relazione per accedere alla procedura di liquidazione controllata devo solo relazionare circa la situazione economica , patrimoniale e finanziaria del debitore senza accennare alcunché in merito alla colpa dell'indebitamento.
    Dopo il decorso di tre anni o prima, se la liquidazione controllata si chiude prima, dovrebbe intervenire l'esdebitazione.
    Non riesco a comprendere quindi se nella relazione del Gestore allegata alla richiesta di accesso alla procedura di liquidazione controllata, ci debba essere anche un accenno alla colpa grave, malafede o frode, di cui si parla all'art. 282 CCII. Oppure sarà il liquidatore nella sua relazione di chiusura della procedura che farà presente al Giudice tali ipotesi.
    Considerando che in genere il Gestore e il liquidatore sono la stessa persona mi chiedo cosa possa fare il Gestore, già al momento del ricevimento dell'incarico di redigere la relazione da allegare alla richiesta di liquidazione controllata, qualora ritenesse sussistere la colpa dell'indebitamento.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/03/2023 20:07

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ART. 269 CCII E ESDEBITAZIONE

      In primo luogo va chiarito a quale procedura si intende accedere in quanto lei parla alternativamente del sovraindebitato incapiente e della liquidazione controllata, ma le due procedure non sono alternative tra loro in quanto la prima riguarda l'ipotesi del debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nel mentre la liquidazione controllata presuppone che il debitore sovraindebitato metta a disposizione dei creditori i suoi beni in modo che ad essi possa derivarne una utilità; di conseguenza sono diverse anche le valutazioni di accesso, essendo l'esdebitazione dell'incapiente un beneficio per il debitore in quanto si esdebita senza dare nulla ai creditori (salvo sopravvenienze), per cui deve essere meritevole di averlo, nel mentre la liquidazione controllata è , tanto per intenderci, una liquidazione giudiziale in piccolo ed è questa notevole differenza che giustifica il diverso contenuto delle relazioni dell'OCC o del gestore.
      Orbene, nel suo caso, visto che il debitore mette a disposizione dei creditori una somma di euro 10.000, quale apporto di terzi, ci sembra che la via della esdebitazione di cui all'art. 283 ccii sia preclusa e si debba avviare verso la liquidazione controllata. In questa procedura il contenuto della relazione che deve essere allegata al ricorso è quello indicato nel secondo comma dell'art. 269; in seguito il liquidatore, anche se nominato nella stessa persona del gestore, svolgerà i compiti che la legge gli assegna nella successione che le varie norme stabiliscono.
      Zucchetti SG srl