Forum SOVRAINDEBITAMENTO

FERMO AMMINISTRATIVO AUTOVETTURE

  • Sandra Giacone

    Cigognola (PV)
    07/06/2025 18:32

    FERMO AMMINISTRATIVO AUTOVETTURE

    Buongiorno,
    vorrei chiedere un Vostro parere in merito alla seguente situazione.
    Il soggetto sovraindebitato per il quale sono stata nominata gestore della crisi ha due autovetture intestate. Entrambe sono non funzionanti, incidentate e inutilizzate. Ad oggi il debitore non ha potuto demolirle poiché gravate da fermi amministrativi.
    Nell'ipotesi in cui le autovetture non dovessero essere acquisite dall'instauranda procedura di liquidazione controllata per antieconomicità, al termine di durata della stessa e nel caso in cui vi fosse esdebitazione finale del debitore, diventerebbero inesigibili anche i fermi amministrativi e quindi il debitore potrebbe procedere alla loro cancellazione?

    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      09/06/2025 17:19

      RE: FERMO AMMINISTRATIVO AUTOVETTURE

      A norma dell'art. 86 del D.P.R. 29-09-1973, n. 602 il concessionario della riscossione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, eseguendolo mediante iscrizione del provvedimento di fermo nei pubblici registri. La natura giuridica del fermo amministrativo è stata a lungo dibattuta, ed è stata definitivamente chiarita dalle sezioni unite della Corte di cassazione, le quali hanno affermato che l'istituto del fermo amministrativo è estraneo all'esecuzione forzata, trattandosi di un rimedio finalizzato al recupero del credito erariale alternativo al procedimento esecutivo. Segnatamente, le sezioni unite hanno ritenuto che esso costituisce un atto discrezionale del concessionario, neppure convertibile in pignoramento, privo di un termine di durata. Costituisce allora una "misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione" (C.ass., Sez. U, 22 luglio 2015, n. 15354, seguita poi da Cass., Sez. II, 18 novembre 2016, n. 23564; Cass., Sez. U, 17 gennaio 2017, n. 959; Cass., Sez. III, 21 settembre 2017, n. 22018; Cass., Sez. L., 17 luglio 2020, n. 15349; Cass., Sez. U, 27 marzo 2023, n. 8671).
      È allora chiaro che, venuto meno il credito (per esdebitazione) si estingue anche l'accessorio ad esso relativo.