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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
Esdebitazione - patteggiamento condanna penale - causa ostativa
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Giorgio Francesco Topa
EDOLO (BS)19/11/2024 17:08Esdebitazione - patteggiamento condanna penale - causa ostativa
Buonasera, a procedura di liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012 quasi conclusa, un sovraindebitato ha patteggiato una condanna penale per bancarotta fraudolenta per un reato compiuto quale amministratore unico di una società a responsabilità limitata.
Il patteggiamento può costituire causa ostativa all'esdebitazione che verrà proposta su ricorso entro un anno dalla chiusura della liquidazione?
Grazie infinite, cordialità e buon lavoro-
Zucchetti SG
Vicenza20/11/2024 11:44RE: Esdebitazione - patteggiamento condanna penale - causa ostativa
La questione della valutazione del c.d. patteggiamento in sede penale, ai fini della concessione o meno del beneficio dell'esdebitazione presenta aspetti di ambiguità perché è pacifico che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, contiene comunque un accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Da qui la necessità di stabilire se quando la legge pone come ostativo per un qualsiasi beneficio l'esistenza di condanne penali, come fa l'art. 142, co. 1, n.6 l.fall. tra queste debba essere inclusa anche sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, quindi, quale efficacia ha la sentenza di patteggiamento nel giudizio civile.
La giurisprudenza è orientata nel senso che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile. Ciò perché la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato. Il Giudice civile, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Tra le più recentiCass. 19/06/2019, n.16505; Cass. 07/02/2019, n.3643; Cass. 06/08/2018, n.20562; App. Firenze 18/09/2018, n.2093; Trib. Arezzo, 18/10/2018, n.962; Trib. Ancona 21/03/2019, n.562; Trib. Ferrara, 15/03/2019, n.210; Trib. Rieti, 01/10/2018, n.465; ecc.; non è in contraddizione il diverso orientamento espresso da Cass. 31/07/2019, n.20721 perché in quel caso di trattava di procedimento disciplinare a carico di pubblico impiegato, ove vale la norma specifica di cui all'art. 653 c.p.p.).
Di questi principi ha fatto uso il Tribunale di Padova, per il quale "ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, l'esistenza carico del richiedente di un provvedimento di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., che, come è noto, non può avere efficacia di giudicato nel processo civile, costituisce un utile indizio da valutare in concorso con altre circostanze" (Trib. Padova, 9 febbraio 2013) e sulla base di questo ha ammesso il ricorrente al beneficio dell'esdebitazione, ritenendo che l'applicazione della pena a seguito di patteggiamento per il reato di bancarotta fraudolenta costituiva l'unico indizio sfavorevole al ricorrente a fronte di una pluralità di elementi indicativi di una condotta collaborativa con gli organi della procedura. Per pp. Venezia 13-04.2023 "Ai fini del positivo riscontro dei requisiti soggettivi di cui all'art. 142, co. I, L.F., quanto al n. 6), rileva la pronuncia del decreto di estinzione del reato di bancarotta fraudolenta oggetto di sentenza di patteggiamento, considerato che l'estinzione del reato equivale all'ottenimento della riabilitazione". Alla stessa conclusione perviene App. Bologna 13.10.2023.
Di contrario avviso Trib. Milano 29 febbraio 2024 per il quale "la sentenza di patteggiamento, parificata dall'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. ad una sentenza di condanna, anche a seguito delle modifiche a tale disposizione apportate dalla c.d. riforma Cartabia, non rileva nel contesto di cui all'art. 142, primo comma n. 6, L.F. come elemento probatorio della colpevolezza dei ricorrenti, quanto quale elemento della fattispecie preclusivo, laddove non sia intervenuta la riabilitazione, al riconoscimento, una volta intervenuta la chiusura della procedura fallimentare, dell'esdebitazione a favore degli stessi".
Come vede la giurisprudenza ha dato risposte diverse e contrastanti al problema posto, per cui non possiamo dare noi una soluzione. Bisognerebbe conoscere l'indirizzo del tribunale competente.
Zucchetti SG Srl
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Giorgio Francesco Topa
EDOLO (BS)20/11/2024 11:57RE: RE: Esdebitazione - patteggiamento condanna penale - causa ostativa
Grazie per la risposta, gentilissimi e precisi come sempre.
Cordialità
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