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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Calcolo del Reddito Disponibile - Assegno Unico e Pensione di Invalidità -Esdebitazione dell'incapiente-
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Paolo Baldassarre
milano20/07/2025 11:04Calcolo del Reddito Disponibile - Assegno Unico e Pensione di Invalidità -Esdebitazione dell'incapiente-
Buongiorno,
sono stato nominato gestore di una procedura famigliare.
Dalle verifiche patrimoniali e reddituali del nucleo famigliare formato da 4 componenti, di cui n.2 figli maggiorenni disoccupati, di cui n.1 disabile, è emerso che le entrate sono rappresentate da Reddito di Lavoro dipendente, prodotto dal capofamiglia, Assegno Unico per il figlio maggiorenne disabile, oltre Pensione di invalidità civile percepita dal figlio disabile. Nessun bene immobile posseduto.
Si chiede se è corretto NON computare ai fini del calcolo del reddito famigliare per l'accesso all'esdebitazione dell'incapiente, sia l'assegno unico che quello relativo la pensione di invalidità in quanto rientranti nella lett. b) del comma 4 dell'art. 268 del CCII, nonostante trattasi di
entrate che assolvono una funzione reintegratrice del fabbisogno famigliare.
Oppure, rispetto a tale ultime entrate (Assegno Unico e Pensione di invalidità) deve essere il giudice a disporne con decreto l'esclusione?
Indicherei la composizione del Reddito Famigliare includendo le predette entrate, riservandomi nelle conclusioni della relazione l'esclusione, sulla base del dato normativo sopra citato.
Grazie. PB
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Zucchetti Software Giuridico srl
22/07/2025 16:32RE: Calcolo del Reddito Disponibile - Assegno Unico e Pensione di Invalidità -Esdebitazione dell'incapiente-
Per rispondere a questo interrogativo occorre premettere che a norma dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
le cose che non possono essere pignorate per di- sposizione di legge.
Ciò premesso, va ricordato che a norma dell'art. 545 comma 2 c.p.c. "Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza".
E quindi evidente, in forza del combinato disposto di queste due previsioni ,che va certamente escluso dall'attivo della procedura la pensione d'invalidità.
Alla stessa conclusione si può certamente giungere con riferimento all'assegno unico universale, istituito con il d.lgs 29 dicembre 2021, n. 230, il quale all'art. 1, lo definisce come un "beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".
Esso, a norma del successivo art. 2 comma 2, "spetta nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5".
L'assegno unico universale non concorre alla formazione del reddito imponibile. Lo afferma esplicitamente l'art. 8, comma primo, del medesimo d.lgs, laddove afferma che "l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
Orbene, poiché l'assegno unico universale ha sostituito gli assegni familiari (lo si ricava dall'art. 3 della legge delega 1 aprile 2021 n. 46, nonché dall'art. 10 del citato d.lgs n. 230/2021), impignorabili ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 "se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti", se ne deve ricavare che analoga impignorabilità (e dunque esclusione dall'attivo della liquidazione controllata) va affermata per l'assegno unico universale.
È questo l'approdo cui è giunta anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Asti 20 giugno 2024).
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