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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata - tempo massimo di acquisizione della quota della retribuzione
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Enrico Caprio
DIMARO FOLGARIDA (TN)09/12/2025 19:15Liquidazione controllata - tempo massimo di acquisizione della quota della retribuzione
Spettabile Fallco Forum, mi associo anche io alla seguente richiesta del collega: " sono Liquidatore in una procedura di liquidazione controllata aperta con sentenza del 13/10/2022. L'attivo è costituito dalla quota di retribuzione mensile del sovraindebitato, che è stata regolarmente conferita alla procedura per tre anni.
Decorso il triennio, ed approssimandosi la chiusura (ho depositato il rendiconto finale e sono in attesa dell'approvazione da parte del Giudice) il sovraindebitato mi chiede di sospendere la corresponsione delle suddette somme.
E' corretto?"
Nel mio caso di specie il rendiconto non è stato approvato in quanto devo verificare se esiste la possibilità di recuperare il ricavato della vendita di un immobile caduto in successione ma a cui il sovraindebitato ha rinunciato all'accettazione dell'eredità.
Grazie.
Un cordiale saluto.-
Zucchetti Software Giuridico srl
12/12/2025 16:27RE: Liquidazione controllata - tempo massimo di acquisizione della quota della retribuzione
L'art. 273 comma 3, nel testo riscritto dal d.lgs 136/2024, prevede al secondo capoverso che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire".
A sua volta l'art. 282 comma 1 dispone, tra l'altro, che "Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura.
Entrambe le disposizioni si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del citato d.lgs.; lo prevede l'art. 56 comma 4.
Queste norme recepiscono gli approdi cui era giunta già la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 6/2024 aveva affermato che la procedura deve apprendere i beni e le quote di reddito che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all'apertura della procedura, aggiungendo che se non ci sono prospettive di incasso la procedura va chiusa.
Certamente, la procedura può durare più di tre anni perché ad esempio è necessario completare il procedimento di liquidazione di alcuni cespiti, ma comunque allo scadere del triennio il debitore può essere esdebitato, arrestandosi il prelievo delle quote stipendiali. Invero, se dopo il decorso del triennio manca interviene l'esdebitazione (la quale, secondo la citata pronuncia della Consulta, "comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata", manca il titolo per l'ulteriore apprensione di quote stipendiali.
In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza. Trib Avellino, 26-11-2024 ha ad esempio affermato che "In una liquidazione controllata familiare con soli redditi, l'orizzonte temporale a cui l'attestatore deve far riferimento al fine di stabilire se vi siano somme disponibili per la soddisfazione dei creditori, in quanto eccedenti i bisogni di mantenimento minimo dei proponenti, è il triennio dall'apertura della procedura, non residuando, al termine, alcuna ulteriore attività liquidatoria da compiere che ne giustifichi la prosecuzione ai sensi dell'art. 272, comma 3, C.C.I.I.".-
Enrico Caprio
DIMARO FOLGARIDA (TN)12/12/2025 17:25RE: RE: Liquidazione controllata - tempo massimo di acquisizione della quota della retribuzione
Siccome non è chiaro quanto scritto con riferimento alla frase " invero, se dopo il decorso del triennio manca interviene l'esdebitazione ...." vorrei avere una migliore precisazione nel caso in cui è trascorso il triennio e non viene concessa l'esdebitazione (quale sia il motivo) e la chiusura della liquidazione avverrà successivamente in attesa di vendere un bene immobile. La quota parte degli stipendi eccedente la somma destinata dal giudice per il mantenimento deve essere riscossa fino a quando si chiude la procedura o comunque non posso chiedere alcunché dopo i tre anni anche se non è avvenuta l'esdebitazione?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
15/12/2025 16:14RE: RE: RE: Liquidazione controllata - tempo massimo di acquisizione della quota della retribuzione
Precisiamo meglio il concetto.
Come abbiamo detto, allo scadere del triennio, il prelievo stipendiale deve arrestarsi, a prescindere dal decreto dichiarativo della esdebitazione.
L'art. 282 c.c.i.i. prevede infatti che "Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura".
La norma, quindi, ipotizza una esdebitazione che opera, a nostro avviso, ipso iure, (anche se nella relazione illustrativa si osserva che è stato eliminato "il riferimento all'esdebitazione di diritto, poco compatibile con l'esistenza di un procedimento dettato per la sua concessione"), se si considera che a norma dell'art. 272 comma 3, nel testo riscritto dal d.lgs 136/2024, prevede al secondo capoverso che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura".
In questo senso depone anche il prosieguo della norma, la quale dopo aver affermato che la esdebitazione "opera" decorsi 3 anni dall'apertura del procedimento, aggiunge che essa "è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere".
Quindi, allo spirare del triennio il il prelievo si arresta.
Aggiungiamo infine che il comma 2-bis dell'art. 282 precisa che "L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie"; questo significa che se da quei giudizi o dalla liquidazione si ricava attivo, questo va ripartito tra i creditori.
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