Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Chiusura procedura di liquidazione L. 3/2012 con reddito da partecipazione
-
Chiara Plazzotta
Montebelluna (TV)23/01/2026 12:15Chiusura procedura di liquidazione L. 3/2012 con reddito da partecipazione
Buongiorno,
nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, il sovraindebitato risulta titolare di redditi da partecipazione in società in accomandita semplice, imputati per trasparenza ai sensi dell'art. 5 TUIR. Tali redditi presentano la peculiarità di essere determinabili in via definitiva solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di competenza (quindi per l'anno 2026 andiamo ad ottobre 2027), con conseguente indisponibilità del dato reddituale netto effettivo alla data di chiusura della procedura, che avverrà a ottobre 2026 dopo i 5 anni previsti di durata.
La permanenza formale della procedura fino alla presentazione della dichiarazione fiscale dell'anno successivo, a mio avviso, comporterebbe un prolungamento artificioso della durata della procedura, in contrasto con i principi di efficienza, proporzionalità e ragionevole durata del procedimento, oltre a determinare un aggravio di costi per la massa.
Pensavo di proporre, con apposita istanza, al GD di procedere alla chiusura formale della procedura nell'anno 2026, con previsione nel decreto di chiusura di una clausola di conguaglio differito, secondo la quale:
- il debitore sarà tenuto a trasmettere al liquidatore copia della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2026 non appena disponibile;
- il liquidatore provvederà alla determinazione della quota eccedente la soglia di mantenimento stabilita nel decreto di apertura;
- il debitore sarà tenuto a versare tale quota entro un termine prestabilito (es. 30 giorni);
- l'inadempimento potrà rilevare ai fini della valutazione della correttezza della condotta del debitore e dell'esdebitazione;
- il liquidatore effettuerà un riparto supplementare extra procedura, senza riaprire la procedura.
Nella pratica procederei a presentare il rendiconto finale con la clausola che l'anno 2026 non è incluso nel rendiconto e sarà oggetto di conguaglio differito. Successivamente farei richiesta di liquidazione di un compenso forfetario comprensivo dell'attività post procedura (verifica e riparto extra procedura). Quindi procederei con il riparto di tutte le somme acquisite fino all'anno 2025 e chiederei la chiusura della procedura.
Post procedura, nel 2027, redigerei un piano di riparto supplementare, comunicandolo ai creditori e assegnando i 15 gg di tempo per eventuali osservazioni. Quindi distribuirei le somme e depositerei una nota informativa in tribunale. Non dovrebbe esserci necessità di autorizzazione ulteriore del GD in quanto andrei ad applicare esattamente lo schema di riparto del riparto finale.
Vi chiedo cortesemente un parere su quanto sopra da me ipotizzato,.
Grazie, cordiali saluti.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
26/01/2026 17:36RE: Chiusura procedura di liquidazione L. 3/2012 con reddito da partecipazione
La soluzione prospettata, condivisibile de iure condendo, non ci sembra ad oggi praticabile poiché la legge 3/2012non prevede una sorta di chiusura con attività pendenti, analoga a quella contenuta nell'art. 282, comma 2-bis del codice della crisi, secondo il quale l'esdebitazione non è ostativa alle attività liquidatorie ed ai giudizi in corso; peraltro si tratterebbe di affermare (ma lo escludiamo) che l'acquisizione dei redditi possa qualificarsi come operazione liquidatoria.
Detto questo, a nostro avviso va osservato che al 31.12.2026 i redditi da partecipazione sono determinabili, per quanto i termini per la dichiarazione scadano successivamente. A questo punto si potrebbe tenere in vita la procedura oltre il 2026 al solo fine di distribuire i redditi relativi a quell'anno.-
Chiara Plazzotta
Montebelluna (TV)28/01/2026 10:39RE: RE: Chiusura procedura di liquidazione L. 3/2012 con reddito da partecipazione
Vi ringrazio per il confronto utilissimo.
Dovrei quindi sottoporre la questione al GD ipotizzando di tenere in vita la procedura oltre la scadenza, fino a quando il commercialista del sovraindebitato mi fornirà un dato certo per i redditi dello stesso, derivanti in ogni caso dal "bilancio" definitivo della società.
Potrei chiedere al commercialista di trasmettere il dichiarativo il più possibile in anticipo, in modo da ottenere la documentazione prima di ottobre 2027.
Vi chiedo cortesemente come dovrei strutturare il mio operato.
Immagino che andranno predisposte le relazioni semestrali solo fino alla scadenza corretta della procedura, tralasciando il periodo di "attesa", Mentre rendiconto finale di gestione, liquidazione del compenso e riparto finale dovranno attendere la chiusura effettiva dei conteggi. E' corretto? Ho capito bene?
Grazie, cordiali saluti
-
-
Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)28/01/2026 12:02RE: Chiusura procedura di liquidazione L. 3/2012 con reddito da partecipazione
Leggo quanto scritto dalla Collega Plazzotta circa la chiusura della procedura che ".......avverrà nell'ottobre del 2026 dopo i cinque anni previsti di durata".
Orbene, l'art. 14-novies, comma 5, della Legge 3/2012 stabilisce che il giudice dispone la chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio con decreto, previa verifica della completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque non prima di quattro anni dal deposito della domanda.
Dalla lettera della norma ne deriva che la chiusura non può durare meno di quattro anni e quindi può anche durare di più, anche 5 anni come nel caso sopra citato.
Immagino quindi che nel decreto di apertura il Giudice abbia già fissato il termine di 5 anni per la chiusura della procedura.
La domanda che pongo ai Vs esperti è la seguente:
Nel caso in cui il decreto di apertura nulla dica circa il termine della procedura come deve comportarsi il Liquidatore che vede avvicinarsi il compimento del IV anno? Che sia il caso di rivolgersi al giudice ?
Grazie per la risposta
-
Zucchetti Software Giuridico srl
31/01/2026 10:22RE: RE: Chiusura procedura di liquidazione L. 3/2012 con reddito da partecipazione
L'ultimo comma dell'art. 14-quinqies l. 3/2012 prevede che "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda", il quale a sua volta prevede che fanno parte della procedura "I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione".
A sua volta l'art. 14-novies comma 5 dispone che "Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura".
Il combinato disposto di queste norme consente di affermare che i beni ed i redditi del debitore che affluiscono alla procedura sono quelli che fanno parte del patrimonio del debitore al momento della presentazione della domanda, e quelli che vi pervengono nei 4 anni successivi, e che fermo questo limite, le attività liquidatorie possono proseguire anche oltre.
Orbene, sulla scorta di questi elementi, nel confermare la risposta già data, la procedura rimarrà aperta per acquisire e distribuire i redditi dell'anno precedente, con tutti i relativi adempimenti, escluso quello di percepire redditi e beni ulteriori.
Tutto questo vale anche nel caso in cui il decreto di apertura taccia (come ben potrebbe essere) in ordine alla durata della procedura, fissata dalla legge nei termini che abbiamo indicato.-
Chiara Plazzotta
Montebelluna (TV)02/02/2026 10:30RE: RE: RE: Chiusura procedura di liquidazione L. 3/2012 con reddito da partecipazione
Vi ringrazio, cordiali saluti. -
Zucchetti Software Giuridico srl
05/02/2026 16:40RE: RE: RE: RE: Chiusura procedura di liquidazione L. 3/2012 con reddito da partecipazione
Grazie a Lei
-
-
-
-