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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
Creditori prededucibili ed attivo insufficiente - Liquidazione del patrimonio
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Cristiano Rondelli
Perugia04/06/2023 16:45Creditori prededucibili ed attivo insufficiente - Liquidazione del patrimonio
Buongiorno,
in qualità di liquidatore mi trovo a dover predisporre il progetto di riparto finale di una liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies L. 3/2012 di 2 soggetti (moglie e marito) che avevano presentato 2 distinti ricorsi poi essere riuniti in un'unica procedura di liquidazione.
L'attivo realizzato, rettificato dalle spese pro-quota, di uno dei 2 debitori è sufficiente a pagare tutti i creditori prededucibili (quota parte del compenso del liquidatore, compenso dell' OCC e compenso del legale che ha presentato il ricorso) mentre per l'altro debitore l'attivo realizzato non è in grado di saldare integralmente tutti i creditori prededucibili, quindi mi domando, come dovrei procedere?
Il compenso del Liquidatore viene paragonato a quello del Curatore, pertanto rientrando tra le spese di giustizia viene antergato rispetto al compenso dell'OCC ed a quello del legale? Oppure tutti e 3 i soggetti sono posti sullo stesso identico piano?
Inoltre poichè l'attività del Liquidatore è stata unitaria per entrambe le procedure ed il compenso è unico, vige una specie di "responsabilità solidale" tra i debitori, pertanto se non vi è capienza da uno di questi si possono prelevare le somme dall'altro ricorrente?
Ringraziando porgo distinti saluti-
Zucchetti SG
Vicenza05/06/2023 09:36RE: Creditori prededucibili ed attivo insufficiente - Liquidazione del patrimonio
Nella specie non è stata presentata una unica istanza di liquidazione del patrimonio da parte dei due coniugi, anche perché è dubbio se la disciplina sulle procedure familiari prevista dall' art. 7-bis della legge n. 3 del 2012, come introdotto dal d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, sia applicabile, non solo agli accordi di composizione e al piano del consumatore per i quali è dettata, ma anche alla liquidazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato (in senso affermativo si è pronunciato Trib. Mantova, 31 maggio 2021).
Abbiamo fatto questa premessa per dire che il fatto che non si sia in presenza di una procedura familiare unitaria, ma di due procedure autonome ma riunite, esclude già di per sé ogni responsabilità solidale tra i due sovrandebitati; del resto anche se si fosse trattato di una procedura familiare, sia l'art. 7-bis citato l. n. 3 del 2012, sia l'art. 66 CCII, stabiliscono che le masse attive e passive rimangono distinte, per cui ogni massa attiva risponde dei debiti relativi a quella massa.
Il legislatore si è reso conto che in caso di procedure familiari il lavoro dell'OCC è unico ed è difficile distinguerlo ed ha stabilito nei citati articoli che la liquidazione del compenso dovuto all'OCC "è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'ntità dei debiti di ciascuno". Da qui due problemi:
a-Questo criterio dettato per l'OCC è applicabile anche al di fuori delle procedure familiari?
b-Questo criterio dettato per l'OCC è applicabile anche al liquidatore e al professionista che ha assistito il debitore?
Ci sentiremmo di rispondere affermativamente ad entrambe le domande in quanto le ragioni poste a fondamento della disposizione richiamata, ossia la difficoltà a differenziare le attività dell'organo preso in considerazione con riferimento alle singole procedure confluite in quella unitaria familiare ricorrono anche nel caso in cui le distinte procedure siano state riunite; e se questo discorso vale per l'OCC, non può non valere anche per il liquidatore. Qualche dubbio, invece, riguarda il professionista che ha assistito i debitori, che può essere sciolto solo in concerto valutando se le posizioni dei due coniugi erano autonome o intessute l'una con l'altra riguardando la stessa fonte di insolvenza, nel qual caso sarebbe difficile, se non impossibile, distinguere le prestazioni a favore dell'uno o dell'altro coniuge.
I crediti di tutti e tre i soggetti indicati sono da considerare prededucibili, con necessità di procedere alla graduazione in caso di incapienza. In questa graduazione il compenso dell'OCC e del liquidatore sono da considerare entrambi spese di giustizia in quanto organi della procedura, nel mentre il compenso del legale è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.:
Zucchetti SG srl-
Sabrina Breda
padova06/09/2024 18:57RE: RE: Creditori prededucibili ed attivo insufficiente - Liquidazione del patrimonio
Quindi l'art. 66 va interpretato in maniera non restrittiva. Da qui una considerazione per avallare il trattamento uguale all'Occ ed agli altri due professionisti (i quali anche loro dovrebbero partecipare al riparto delle due masse per un compenso ripartito in proporzione al debito): nel caso di attivo capiente, di una delle due masse, se pago l'Occ , solo nei limiti di cui all'art. 66 CCI e dunque in proporzione al debito (ad es 12.5 %), dovrei dividere il residuo 87,50 % fra il liquidatore (in prededuzione) ed il professionista (in privilegio) con la conseguenza che andrei a pagare al liquidatore ed al professionista privilegiato più di quanto viene pagato all'Occ.
ho capito bene?-
Zucchetti SG
Vicenza09/09/2024 19:24RE: RE: RE: Creditori prededucibili ed attivo insufficiente - Liquidazione del patrimonio
Non esattamente. Nella risposta che precede noi abbiamo semplicemente esteso il principio di cui al comma 5 dell'art. 66, dettato per le procedure familiari, anche alle ipotesi di procedure singole riguardanti membri della stessa famiglia di cui al comma 4, e anche al liquidatore, oltre che all'OCC, espressamente previsto dalla norma, relegando, invece, la posizione del professionista che ha assistito i debitori all'esame della situazione concreta in modo da verificare se le posizioni dei due membri della famiglia richiedenti erano autonome o intessute l'una con l'altra riguardando la stessa fonte di insolvenza, nel qual caso sarebbe difficile, se non impossibile, distinguere le prestazioni a favore dell'uno o dell'altro.
Orbene, il comma 5 dell'art. 66 dispone che "La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno" (con il correttivo di imminente pubblicazione, l'entità dei debiti è stata sostituita con l'entità "dell'attivo di ciascuno").
Questo significa che la liquidazione del compenso dell'OCC (e del liquidatore) è unica ed esso va determinato secondo i criteri dettati dagli artt. 14 e segg. d.m. n. 202 del 2014 sul complessivo attivo e passivo delle varie procedure; dopo di che la somma liquidata va ripartita tra le varie procedure in proporzione all'entità dei debiti (o dell'attivo, un domani) di ciascuno; pertanto se la somma liquidata come compenso è 100 e il passivo della procedura A è 1.000 e quello dell'altra B ammonta a 3.000, si stabilisce la proporzione dell'incidenza del compenso su ciascuna procedura, che è di 25% e 75%, per cui la procedura A deve pagare 25 e la procedura B 75, e, poiché non è prevista una solidarietà tra le due procedure, se l'attivo di una è insufficiente a pagare la quota indicata, il residuo non può essere riversato sull'atra Stessa procedimento vale anche per il liquidatore, tenendo conto che entrambi crediti, quello dell'OCC e del liquidatore sono entrambi in prededuzione ed entrambi rientrano tra le spese di giustizia per cui entrambi partecipano pariteticamente in ciascuna procedura con le proporzi9oni indicate.
Quanto al legale, tutto è subordinato alla verifica di cui si è detto per quanto riguarda la distribuzione, ma per la collocazione, la relativa spesa è da considerare nell'ambito delle prededuzioni assistita dal privilegio professionale, per cui è subordinata al pagamento degli altri due creditori.
Zucchetti SG srl
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