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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
Liquidazione controllata e prelievi in contante.
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Daniele Raimondi
MILANO06/01/2025 14:58Liquidazione controllata e prelievi in contante.
Buonasera, vorrei il vostro parere su una questione che riguarda un procedimento di liquidazione controllata. Il soggetto indebitato (pf con ditta individuale), sta provvedendo a formare attivo da distribuire con il proprio lavoro, non avendo beni da liquidare. La procedura dura da 1 anno e mezzo e finirà allo scadere dei 3 anni, nel corso dei quali il soggetto deve versare, ogni mese, una somma fissa (X) alla procedura, trattenere una somma fissa per i bisogni familiari (Y), e a fine anno versare un conguaglio Z pari a tutto l'eccesso di reddito guadagnato. La questione è la seguente: nel farmi inviare gli e/c con i movimenti del 2024, al fine di calcolare il conguaglio annuale da versare, mi sono reso conto che l'indebitato ha prelevato, nel corso dell'anno, somme in contanti per circa 200/250€ al mese. Ho intenzione di chiedere il giustificativo di tali prelievi, ma temo che il soggetto mi risponderà che non ha alcuna fattura/ricevuta a riguardo, e si giustificherà dicendo che quei prelievi gli sono serviti per spese di lavoro. Come dovrei comportarmi, in questo caso? -
Zucchetti SG
Vicenza07/01/2025 17:51RE: Liquidazione controllata e prelievi in contante.
Il comportamento del debitore si sostanzia in una sottrazione di attivo in quanto egli ha utilizzato per sé denaro che doveva essere versato alla procedura per soddisfare i creditori ed eventuali nuove esigenze personali o della propria famiglia non potevano essere direttamente soddisfatte ,a doveva chiedere una modifica del provvedimento del giudice che aveva indicato la somma che egli poteva trattenere a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i..
Lei come liquidatore, scoperta una tale situazione, deve relazionare sul punto, il che comporta come conseguenza sia la possibilità di una imputazione per uno dei reati di cui all'art. 344 sia l'esclusione dell'esdebitazione ricorrendo una delle ipotesi preclusive di cui all'art. 280.
Stante la gravità di queste conseguenze, sarebbe opportuno che lei sollecitasse il sovraindebitato a fornire una spiegazione e una documentazione delle ragioni del prelievo oltre i limiti consentiti, facendo presente le conseguenza prospettabili, in modo che se effettivamente il prelievo è giustificato da esigenze di vita propria o della famiglia, la questione possa essere in qualche modo sanata con un provvedimento del giudice che modifica il precedente provvedimento della quota disponibile a favore del debitore, che avendo efficacia non costitutiva ma puramente dichiarativa, agendo sul piano non del perfezionamento del diritto, bensì del suo accertamento e liquidazione, attenuando fortemente i riflessi dell'illecito commesso.
Zucchetti SG srl-
Daniele Raimondi
MILANO08/01/2025 10:07RE: RE: Liquidazione controllata e prelievi in contante.
Grazie, mi sembra tutto chiaro ed è sostanzialmente quello che mi aspettavo. C'è però un aspetto che ancora mi sfugge: se non mi fossi accorto di questi prelievi (cosa che, peraltro, è avvenuta per il 2023, dove non ho notato l'anomalia), in quale momento della procedura avrebbero potuto esser scoperti e, conseguentemente, presi gli opportuni provvedimenti? -
Zucchetti SG
Vicenza08/01/2025 20:30RE: RE: RE: Liquidazione controllata e prelievi in contante.
Quando si ha a che fare con redditi del debitore (in liquidazione giudiziale o controllata) non derivanti da lavoro dipendente- nel qual caso la quota di spettanza della procedura può essere corrisposta direttamente dal datore di lavoro- ma derivanti da lavoro autonomo, il controllo dell'organo procedurale sulla contabilità del debitore (comprensiva dei suoi libri contabili, dei conti correnti, ecc.) dovrebbe essere più penetrante e continuo per verificare, appunto, che le disposizioni del giudice siano rispettate; questi controlli possono essere previsti dal provvedimento del giudice, ma più spesso sono affidati al curatore o al liquidatore in considerazione della varietà delle fattispecie che si possono presentare. Nella specie, dovendo il debitore versare un conguaglio a fine anno era logico presumere che a fine anno fosse fatto un controllo per stabilire se vi era un conguaglio da effettuare e di che misura, ma avrebbe avuto anche il potere di verificare i conti del debitore in qualsiasi momento.
Zucchetti SG srl
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