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lqiudazione del patrimonio / cariche sociali sovraindebitato

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    26/01/2020 14:05

    lqiudazione del patrimonio / cariche sociali sovraindebitato

    Buongiorno,
    sovraindebitato che ha ricoperto numerose cariche sociali prima del ricorso alla procedura di liquidazione del patrimonio:
    1) socio accomandante in sas: essendo la responsabilità limitata, se la carica è cessata non bisogna fare particolari verifiche, lo ritenete corretto?
    2 )amministratore di società di capitali: in caso di società cancellata da oltre un anno, non bisogna fare particolari verifiche, lo ritenete corretto?


    Mentre in caso di 3) socio accomandatario in sas o socio amministratore di snc: carica cessata da oltre 1 anno che verifiche deve effettuare il'occ in caso di impresa cancellata e in caso di impresa ancora esistente?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/01/2020 20:35

      RE: lqiudazione del patrimonio / cariche sociali sovraindebitato

      Occorre evidenziare che le srl – come tutte le altre società di capitali – rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente con il proprio patrimonio (2462 c.c.) . La responsabilità patrimoniale dei soci, per le obbligazioni sociali della società a responsabilità limitata, è circoscritta esclusivamente: a) ai conferimenti di beni e danaro effettuati in sede di costituzione della società; b) agli apporti di beni e denaro eseguiti successivamente a favore della società, in conto capitale. I creditori sociali non potranno chiedere l'escussione dei beni di proprietà personale dei singoli soci.
      Tale principio non ha, contrariamente a quanto generalmente si pensi, carattere assoluto. Vi sono dei casi, infatti, in cui gli amministratori rispondono dei debiti contratti dalla srl che amministrano. Costoro sono esposti all'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo (esercitata in via surrogatoria dai creditori) e alla "ordinaria" azione di responsabilità da atto illecito ex art. 2043 c.c. per il danno ingiusto che detti amministratori abbiano loro cagionato agendo colpa o dolo in violazione dei doveri ad essi imposti (Cass. n. 13465 del 2010). Presupposti per far valere la responsabilità è proprio l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e l'insufficienza del patrimonio sociale in relazione al soddisfacimento dei loro crediti. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'amministratore presenti infedeli dichiarazioni dei redditi o bilanci societari irregolari: egli risponderà con il proprio patrimonio personale, in solido con la società, per le conseguenze sanzionatorie a carico della stessa (Cass. n. 27036 del 2007). Altre ipotesi di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali sono evincibili dagli artt. 2485 e 2486 c.c.
      L'OCC dovrà approfondire tali profili in sede di redazione della relazione particolareggiata ex art. 14-ter, ma le circostanze sopra esposte non avranno valenza impeditiva o ostativa all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, non venendo in rilievo alla stregua di crediti certi ed attuali. Qualora pendano giudizi di responsabilità, i crediti in parola confluiranno nel passivo della liquidazione sub specie di crediti se del caso "controversi".
      Quanto al caso 3) occorre rammentare che il fallimento della società di persone coinvolge tutti i soci illimitatamente responsabili al momento della dichiarazione di fallimento della società indipendentemente dal fatto costoro fossero già soci al momento in cui le obbligazioni rimaste inadempiute siano state assunte o siano diventati tali solo in un momento successivo; il fallimento personale dei soci illimitatamente esposti costituisce, inoltre, un effetto automatico della dichiarazione di fallimento della società, che deriva unicamente dalla qualità ricoperta all'interno dell'ente (Cass. n. 1095 del 2016). Come noto, ai sensi dell'art. 2291 c.c., "nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali"; a tenore dell'art. 2452 "nella società in accomandita per azioni i soci accomandanti rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali".
      Pertanto, nei casi riassunti sub 3), la verifica attiene all'effettivo decorso del termine di un anno dal venir meno della responsabilità illimitata del soggetto che invoca l'apertura della liquidazione. Perché costui non sia più esposto a fallire in "estensione" a causa del fallimento dell'ente, occorre, in virtù del comma 2 dell'art. 147 l.fall., che siano spirati i dodici mesi dall'adozione delle formalità di volta in volta richieste dalla legge per rendere noti ai terzi i fatti che hanno determinato la cessazione della qualità di socio (ad es. recesso o esclusione) o della sua responsabilità illimitata (ad es. trasformazione o fusione). In definitiva, l'OCC verificherà l'effettuazione presso il Registro delle Imprese di dette formalità, dipendendo da essa l'opponibilità a terzi del limite temporale annuo.
      Zucchetti SG srl