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LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE

  • Nicoletta Pivari

    Ferrara
    11/09/2019 10:13

    LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE

    Buongiorno a tutti.
    pongo il mio quesito confidando nel fatto che qualcuno si sia già trovato in analoga situazione.
    In qualità di Liquidatore in una procedura di composizione della crisi con Liquidazione dei beni ex art. 14-ter L. 3/2012 (Tribunale di Ferrara) avrò a breve un'udienza di vendita dell'immobile di proprietà del debitore, che costituisce abitazione principale sua e della sua famiglia (con 2 figli minori).
    Con ogni probabilità l'immobile andrà venduto ed ora mi trovo nella necessità di dare indicazioni ai potenziali acquirenti circa la liberazione dell'immobile.
    Le mie perplessità sono queste:
    - in queste procedure la liberazione viene eseguita dalla procedura o rimane a carico degli acquirenti?
    - nel primo caso, quale sarà il titolo per la liberazione? Un Ordine di Liberazione emesso dal GD a fronte di mia specifica istanza o l'ordine di rilascio contenuto nel Decreto di Trasferimento? (Ovviamente variano le tempistiche di esecuzione della liberazione).
    Vi ringrazio fin d'ora per la collaborazione, buona giornata e buon lavoro
    Nicoletta Pivari
    (Ferrara)
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/09/2019 20:04

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE

      La l. n. 3/2012, pur non rinviando espressamente agli artt. 35, 42 e 44 l. fall., che in tema di fallimento sanciscono (dalla data della sentenza di fallimento) lo spossessamento del fallito, contiene norme che tuttavia consentono di affermare che anche in questa procedura si verifica la privazione del debitore della facoltà di amministrare e di disporre del suo patrimonio, con la conseguente inopponibilità degli atti negoziali e dei pagamenti da lui posti in essere. basti pensare all'art. 14-quinquies, comma 3, che equipara all'atto di pignoramento il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio; all'art. 14-novies, comma 2, che non richiama l'art. 10, comma 3-bis, per cui si deve ritenere che nella liquidazione del patrimonio tutti gli atti di amministrazione (ordinaria e straordinaria) compiuti dal debitore dopo l'apertura della procedura siano relativamente inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali; all'art. 14-decies, che attribuisce al liquidatore la facoltà di esercitare "ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'art. 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione".
      Alla luce di queste disposizioni si deve ritenere che la liquidazione determini per il debitore sovraindebitato una situazione giuridica equivalente allo spossessamento fallimentare, ma nulla è previsto circa il diritto del debitore di continuare ad abitare l'immobile destinato a casa coniugale, rientrante nel patrimonio da liquidare, neanche sotto la formula di cui all'art. 47, co. 2 l.f.m secondo cui "La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività". Questa norma riteniamo possa essere applicata per analogia, ma comunque, così come nel fallimento, al momento in cui la vendita viene eseguita, il debitore deve rilasciare l'immobile. Se non lo fa spontaneamente, può trovare applicazione l'art. 560 cpc, che, dopo aver previsto al terzo comma, che il debitore esecutato e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, ma, a norma dell'ottavo comma il giudice dell0'esecuzione può disporre il rilascio dell'immobile pignorato non prima però della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586. Riteniamo che, in forza di tale principio, il liquidatore possa chiedere al g.d. un provvedimento di rilascio.
      Se, infatti, nulla è detto nel bando di gara, l'immobile deve essere consegnato all'acquirente libero da persone e cose, per cui è il liquidatore che deve adoperarsi a tanto. Se invece nell'nel bando è precisato che l'immobile è occupato dal debitore e il rilascio è a carico dell'aggiudicatario acquirente, sarà questi a dover provvedere.
      Zucchetti Sg srl
      • Alessandra Cannizzo

        BERGAMO
        14/05/2021 18:43

        RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE

        Buongiorno.
        Nel caso in cui il sovraindebitato dovesse fare resistenza, nonostante l'ordinanza di rilascio dell'immobile, mi domando se è possibile anche in questo contesto l'intervento della forza pubblica come in ambito fallimentare.
        Ringrazio per la cortese risposta.
        Dr.ssa Alessandra Cannizzo
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/05/2021 20:03

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE

          Una volta ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 560 cpc, ne consegue anche la possibilità di utilizzo la forza pubblica previsto dalla stessa norma per realizzare la liberazione dell'immobile.
          Zucchetti SG srl
    • Alessandra Cannizzo

      BERGAMO
      14/05/2021 20:08

      RE: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO - LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE

      Ringrazio.
      Dr.ssa A.Cannizzo