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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
COMPENSO OCC PREDEDUZIONE
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Sabrina Maccio'
SAVONA10/06/2025 11:54COMPENSO OCC PREDEDUZIONE
Buongiorno
devo redigere lo stato passivo in una procedura di liquidazione controllata, l'OCC è intervenuto con ricorso che ho predisposto personalmente in quanto ero già Gestore. E' consigliabile farsi autorizzare dal Giudice ora o aspetto quando è il momento di liquidare gli importi (c'è un preventivo firmato dal Debitore per accettazione). Quale progressivo devo usare per inserire il compenso in prededuzione?
Grazie come sempre per la risposta che vorrete darmi-
Zucchetti Software Giuridico srl
11/06/2025 16:35RE: COMPENSO OCC PREDEDUZIONE
La risposta all'interrogativo formulato si ricava dall'art. 275 comma 3 c.c.i.i., come riscritto dall'art. 41 d.lgs 136/2024 (il cui art. 56 prevede che le modifiche si applicano alle procedure pendenti).
La norma dispone che "Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202".
Come si vede, la norma distingue due ipotesi:
quella in cui l'OCC sia stato nominato anche liquidatore;
quella in cui il liquidatore sia un soggetto diverso.
Nel primo caso è previsto che il giudice liquida il compenso dell'OCC,..tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore". Dunque, se il gestore è stato nominato anche liquidatore, il compenso è liquidato dal giudice, anche laddove fosse intervenuto un accordo tra professionista e debitore a norma dell'art. 14 dm 24.9.2014, n. 202. In questo caso, invero, di detto accordo il giudice tiene conto al fine di quantificare l'importo complessivo da liquidare.
Se invece il liquidatore è un soggetto diverso dall'OCC, il giudice procedere alla liquidazione del compenso del solo liquidatore. In questo caso il compenso dovuto all'OCC sarà quello convenuto con il debitore, ed il provvedimento liquidatorio del giudice interverrà, come previsto dall'art. 14 citato, solo se questo accordo manchi.
Detto questo, rileviamo che a mentre dell'art. 275-bis, comma 1 c.c.i.i. anche i crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273 (e dunque devono insinuarsi al passivo), "con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare … e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura".
Aggiungono i commi 3 e 4 che tali crediti, ove siano "liquidi, esigibili e non contestati per colloca- zione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
Il combinato di queste disposizioni ci porta ad affermare che, i compensi indicati siano prededucibili e non necessitano di essere accertati secondo le regole del procedimento di formazione dello stato passivo.
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