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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ONERI CONDOMINIALI PREDEDUZIONE

  • Andrea Greco

    Taranto
    28/10/2025 15:18

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ONERI CONDOMINIALI PREDEDUZIONE

    Pongo il seguente quesito: immobile del debitore sottoposto a liquidazione controllata (LC). Successivamente all'apertura della LC sono maturati oneri condominiali (non contestati). In qualità di liquidatore ho chiesto al GD di autorizzarne il pagamento quali crediti prededucibili; autorizzazione del GD negata a fronte del fatto che la procedura non ha fondi sufficienti a soddisfarli. L'Amministratore Condominiale ha successivamente inviato anche una pec "ISTANZA PER OTTENIMENTO QUOTE CONDOMINIALI" (priva di allegati o di riferimenti alla "prededuzione", che sa più di una costituzione in mora che di vera e propria domanda di insinuazione).
    Mi chiedo: 1. se sia necessaria una vera e propria domanda di insinuazione da dover esaminare così da far dare impulso alla sua disamina ad hoc specifica; 2. oppure se non sia necessaria la domanda di insinuazione al passivo, poiché i crediti prededucibili (oneri condominiali) potranno essere eventualmente soddisfatti con distribuzione proporzionale qualora risulti insufficiente per tutti gli altri crediti in prededuzione (e tanto comunicare all'amministratore condominiale).
    Vi sarei grato di ricevere un vostro parere.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      01/11/2025 19:48

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ONERI CONDOMINIALI PREDEDUZIONE

      Per rispondere a questa domanda va premesso che a norma dell'art. 30 della l. 11 dicembre 2012, n. 220 (recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici") i crediti per oneri condominiali, maturati dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata sono prededucibili. Infatti, la disposizione in parola prevede che "I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali".
      Posta questa premessa, la loro disciplina si ricava dall'art. 275-bis c.c.i.i. (introdotto dall'art. 41 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136), commi 3 e 4, a mente dei quali tali crediti, se sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato. Se invece l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
      Se dunque il pagamento degli stessi non è stato autorizzata per la sola ragione che l'attivo non è sufficiente, si può implicitamente ritenere che gli stessi non siano contestati, e quindi non è necessario un procedimento di accertamento del passivo (come richiede il comma 1 dell'art. 275-bis in caso di contestazione) che implichi la previa domanda di insinuazione.