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insinuazione al passivo tardiva nella L.C.

  • Michela Sgolacchia

    Savignano sul Rubicone (FC)
    28/11/2025 12:20

    insinuazione al passivo tardiva nella L.C.

    Buongiorno,
    in una liquidazione controllata è stata presentata una domanda tardiva, non ammissibile in quanto al creditore è stata inviata regolare pec e quindi il ritardo non trova giustificazione. Dato che con il Correttivo è stato eliminato il co.7 dell'art. 273 e in particolare l'ultimo periodo, che prevedeva che il G.D. dichiarasse con decreto l'inammissibilità della procedura, come mi devo comportare? Non ammetto la domanda semplicemente non andando a modificare lo S.P.? Con riferimento all'art. 278 co.2, è necessario evidenziare che la domanda non è stata ammessa? In tal caso, non essendoci più un decreto di inammissibilità, in quale modo? Non vorrei che poi questo creditore avesse la possibilità di agire esecutivamente dopo la chiusura, come prevede l'art. 278 co.2.
    Ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/11/2025 10:04

      RE: insinuazione al passivo tardiva nella L.C.

      Per rispondere alla domanda occorre partire dalla previsione di cui all'ultimo capoverso del comma 5 dell'art. 273, a mente del quale "Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4". Occorre quindi comprendere nel dettaglio il procedimento di formazione dello stato passivo per poi applicarlo alle domande tardive.
      Orbene, l'art. 273 comma 1 prevede che, ricevute le domande di ammissione nel termine fissato con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il liquidatore "predispone un progetto di stato passivo, … e lo comunica agli interessati".
      Il comma 2 aggiunge che, costoro, "Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2" (cioè trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata del liquidatore.
      A questo punto, prosegue il comma 3, nei 15 giorni successivi "il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1" (cioè all'indirizzo pec indicato nella domanda).
      Infine, il comma 4 prevede che "Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133" cioè può essere impugnato entro otto giorni davanti al giudice delegato.
      Orbene, applicando questo procedimento alle domande tardive, noi abbiamo che, ricevuta una domanda tardiva il curatore:
      debba formare il progetto di stato passivo (contenente eventualmente la previsione di inammissibilità della domanda) trasmettendolo ai creditori (riteniamo che tutti i creditori debbano essere coinvolti perché le domande tardive potrebbero modificare gli importi del piano di riparto e quindi i creditori già ammessi sono, nella sostanza, dei controinteressati);
      attendere i 15 giorni per il deposito di osservazione;
      formare, all'esito, lo stato passivo, depositandolo nel fascicolo informatico e comunicandolo.
      Ricevuta la comunicazione, il creditore tardivo potrà promuovere reclamo al giudice delegato a norma dell'art. 133 negli otto giorni successivi.