Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata - pignoramento prezzo terzi (datore di lavoro)

  • Roberta Gazzinelli

    Lierna (LC)
    18/09/2025 15:34

    Liquidazione controllata - pignoramento prezzo terzi (datore di lavoro)

    Buongiorno,

    il datore di lavoro, quale terzo pignorato, ha trattenuto delle somme dalle busta paga del sovraindebitato.
    Le somme trattenute ma non ancora versate al creditore alla data dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, devono essere versate direttamente alla procedura?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      19/09/2025 06:14

      RE: Liquidazione controllata - pignoramento prezzo terzi (datore di lavoro)

      A nostro avviso le somme non ancora versate al creditore devono essere acquisite alla procedura.
      Invero, in ambito fallimentare è pacifico che sono inefficaci, ex art. 44 l.f., (oggi corrispondente all'art. 144 c.c.i.i.) dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento dal debitore, per quanto in esecuzione di una precedente ordinanza di assegnazione, (tra le tante, Cass. 5-6-2020, n. 10820; Cass. 22-1-2016, n. 1227; Cass. 17-12-2015, n. 25421; Cass. 31-3-2011, n. 7508).
      A questa affermazione si potrebbe obiettare che l'art. 270 comma 5, sebbene disponga che sono applicabili alla liquidazione controllata gli artt. 142 e 143, non cita l'art. 144.
      Tale omissione, tuttavia, non esclude l'operatività della regola della inefficacia di questa norma.
      Invero, l'omesso richiamo ad essa si giustifica, a nostro avviso, con il fatto per cui sono eslcusi dalla liquidazione controllata, a norma dell'art. 268 comma 4 let. b) "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia", sicché i pagamenti eseguiti con questi proventi non sono inefficaci, e quindi sarebbe stato incongruo richiamare l'art. 144.
      Del resto, la regola della inefficacia di cui all'art. 144 è la diretta conseguenza della regola generale di cui all'art. 142, che invece è richiamato.
      L'assunto dell'applicabilità dell'art. 144 c.c.i.i. (seppur, attraverso il ricorso all'analogia) è stato peraltro sostenuto in giurisprudenza da Trib. Pistoia, con la sentenza n. 11 del 20.1.2025, nonché da Trib. Avezzano, n. 8 dell'8.4.2025.
      • Roberta Gazzinelli

        Lierna (LC)
        19/09/2025 16:25

        RE: RE: Liquidazione controllata - pignoramento prezzo terzi (datore di lavoro)

        Vi ringrazio del tempestivo e utile riscontro, in questo caso la procedura esecutiva mobiliare deve essere dichiarata improcedibile e occorre quindi informare la cancelleria delle esecuzioni mobiliari?

        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          19/09/2025 19:29

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata - pignoramento prezzo terzi (datore di lavoro)

          Una interlocuzione con la cancelleria delle esecuzioni non è necessaria.
          Invero, come ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità l'esecuzione presso terzi non si conclude con l'adozione dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., che definisce il giudizio (Cass. 30 aprile 2024, n. 11698, nonché, da ultimo, Cass. 26 giugno 2025, n. 17195).
          Dunque, sarà sufficiente comunicare al terzo pignorato che a partire dalla data di apertura della procedura di liquidazione controllata i canoni devono essere versati al liquidatore, sul conto della procedura.