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SOVRAINDEBITAMENTO - DEBITI RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA DI IMPRESE

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    29/09/2020 11:19

    SOVRAINDEBITAMENTO - DEBITI RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA DI IMPRESE

    Gent.mi,
    sottopongo alla vostra attenzione il seguente quesito.
    Un debitore formula istanza per la nomina di un professionista ex art 15 L. 3/2012 con richiesta di essere ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio in relazione ad una posizione debitoria (cospicua)) costituita dal rilascio di fidejussioni e garanzie in favore di istituti di credito nell'interesse delle società di famiglia (poi dichiarate fallite in seguito).
    Il debitore intende mettere a disposizione una quota mensile della sua retribuzione che condurrebbe ad una soddisfazione dei creditori chirografari del 2% circa, in 5 anni. Il debitore non è proprietario di beni immobili/mobili.
    Chiedo se:
    1) è possibile accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio se il debito è riconducibile ad attività imprenditoriale (rilascio di fidejussioni)
    2) nella liquidazione del patrimonio, si tenta di arrivare all'esdebitazione, ma per ottenerla è necessario assicurare una parte ragionevole dei crediti complessivi. Nel caso di specie, la percentuale di soddisfazione è modestissima.
    A vostro avviso, nel caso di specie, il debitore ha diritto di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, seppur è prevista una soddisfazione dei creditori modestissima? il debito per il rilascio di fidejussioni in favore di istituti di credito nell'interesse delle società di famiglia è da ricondursi ad un debito di natura imprenditoriale?
    Ringrazio per il riscontro.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/09/2020 17:48

      RE: SOVRAINDEBITAMENTO - DEBITI RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA DI IMPRESE

      I dubbi da lei prospettati circa l'ammissibilità della procedura, sono giustificati per il piano del consumatore, ma sono irrilevanti con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio; invero, è il piano del consumatore che, a norma dell'art. 6, co. 2, lett. b), l. n. 3 del 2012, è riservato al "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta", nel mentre la liquidazione del patrimonio può essere richiesta dai debitori che si trovino in "situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili" ad altre procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012; ossia, possono accedere alla liquidazione del patrimonio le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti, che siano esclusi per legge dal fallimento, dal concordato preventivo, dalla liquidazione coatta amministrativa, dall'amministrazione straordinaria, sicchè tra questi vi sono anche gli imprenditori commerciali  che non superino le soglie di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.f., come quelli cessati da oltre un anno. 
      Anche la ridotta entità della soddisfazione di creditori non costituisce ostacolo all'ammissibilità alla procedura giacchè si tratta di una procedura liquidatoria per cui la soddisfazione dei creditori è data dalla capienza dei beni disponibili e l'art. 14 ter L. 3/2012 non prevedeva tra i requisiti di ammissibilità della procedura un giudizio prognostico circa il futuro soddisfacimento dei creditori, valutazione semmai oggetto di una successiva valutazione nel procedimento volto ad ottenere il beneficio della liberazione dei debiti residui regolato dall'articolo 14 terdecies L. 3/2012.
      Piuttosto la domanda da farsi è se sia ammissibile la procedura di liquidazione del patrimonio in mancanza di beni, mobili e immobili, offrendo ai creditori solo parte della propria retribuzione.
      La questione è ancora controversa. La tesi negativa si fonda su una interpretazione letterale dell'articolo 14 ter, secondo la quale la norma fa specifico riferimento alla presenza di beni da liquidare, per cui la proposta di liquidazione presuppone che vi sia un patrimonio da liquidare, in mancanza del quale verrebbe meno la stessa ragione dell'istituto, che prevede, tra l'altro, la nomina di un liquidatore proprio al fine di alienare i beni del debitore e soddisfare i creditori, operazioni del tutto superflue per somme già liquide e trasferibili (Trib. Roma 17/07/2018; Trib. Mantova, 18/06/2018)
      Nonostante la linearità di tali argomentazioni, la giurisprudenza di merito (Trib. Pordenone, il 14 marzo 2019; Trib. Verona 21/12/2018; Trib. Verona 09/05/2018; Trib. Milano 16.11.2017,Trib. Rovigo, Trib. Busto Arsizio, Trib. Trani, ecc.) si sta orientando per la tesi contraria perchè nella nozione di "beni" di cui all'articolo 810 cod. civ. possano rientrare anche le somme di denaro, nonché per le seguenti valutazioni specifiche alla fattispecie così riassumibili:
      a-il fatto che l'articolo 14 ter, comma 6, lett. b), L. 3/2012 esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento proprio e della propria famiglia;
      b-il fatto che nel patrimonio da liquidare rientreranno ex articolo 14 undecies 3/2012 anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all'interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori;
      c-il fatto che, in difetto di beni da alienare, permane comunque l'utilità del liquidatore, posto che allo stesso è demandato anche il compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori;
      d-il fatto che l'articolo 14 quater L. 3/2012 preveda che la risoluzione dell'accordo o la revoca del piano del consumatore consentano la conversione di tali istituti nella procedura di liquidazione, così da desumersi che la procedura liquidatoria sia la più ampia e contenitiva tra procedure previste dalla L. 3/2012;
      e- il fatto che il legislatore abbia tenuto distinti i profili di ammissibilità della procedura con quelli di ammissibilità della esdebitazione posto che la valutazione meritoria non è stata presa in considerazione quale condizione di ammissibilità della procedura di liquidazione ma solo quale presupposto per la successiva concessione della eventuale esdebitazione.
      Sotto quest'ultimo profilo della esdebitazione la quota indicata è effettivamente bassa, ma trattandosi di una valutazione di merito, non possiamo esprimerci potendo i criteri di giudizio cambiare da caso a caso.
      Zucchetti SG srl