Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
CONCORDATO MINORE PROCEDURA FAMILIARE
-
Pietro Oneto
CHIAVARI (GE)09/06/2025 16:27CONCORDATO MINORE PROCEDURA FAMILIARE
Buonasera,
ai sensi dell'articolo 66 i membri della stessa famiglia possono presentare un'unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Si chiede conferma quindi se sia possibile presentare un'unica proposta di concordato minore relativa a due imprenditori minori conviventi con continuazion dell'attività imprenditoriale. I debiti sono misti e relativi all'attività imprenditoriale e personale (in attesa di valutare quale tipologia sia maggiore). Si chiede anche conferma che sia possibile presentare domanda di concordato minore anche se i debiti per la maggior parte sono relativi ad imprese ormai cessate (alla data di presentazione del ricorso i ricorrenti hanno partita IVA attiva che non hanno generato debiti).
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
11/06/2025 15:59RE: CONCORDATO MINORE PROCEDURA FAMILIARE
A nostro avviso la soluzione immaginata è praticabile.
Il Codice della crisi dedica una specifica disposizione, l'art. 66, alle "procedure familiari", prevedendo che "i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune".
Essa, per la prima volta, disciplina una possibile regolazione "di gruppo" delle procedure di sovraindebitamento che interessano più membri della stessa famiglia (la norma specifica che si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76), codificando espressamente la possibilità di predisporre un unico progetto di risoluzione della crisi, al quale possono accedere l'imprenditore c.d. sottosoglia, il consumatore e l'imprenditore agricolo. L'ambito soggettivo di applicazione è pertanto eterogeneo, e può dirsi precluso al solo imprenditore commerciale soprasoglia o che sia assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste nel codice civile o in leggi speciali.
L'ultimo capoverso del comma primo dell'art. 66 risolve il problema, non infrequente, delle differenti qualificazioni soggettive dei membri del nucleo familiare (per cui, ad esempio, alcuni sono imprenditori sottosoglia ed altri rivestono la qualifica di consumatore), prescrivendo che in questo caso la procedura si dipanerà secondo le scansioni del concordato minore.
Ciò detto, l'eventualità che il debitore persona fisica presenti una situazione debitoria mista è relativamente frequente, poiché ogni imprenditore contrae anche debiti di natura consumeristica.
Prima del 29 settembre 2024, data di entrata in vigore del d.lgs 13.9.2024, n. 136, si discuteva se un soggetto di questo tipo (afflitto cioè da una debitoria "mista") poteva dirsi o meno consumatore (e quindi si discuteva se egli potesse o meno accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore). Oggi all'interrogati ha risposto il citato d.lgs 136 il quale ha escluso che un soggetto avente una debitoria mista possa qualificarsi consumatore. Ciò è avvenuto attraverso una modifica della nozione di consumatore affermandosi che costui può accedere "agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (solo) "per debiti contratti in tale qualità".
Nella relazione illustrativa si spiega che si è voluto "esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore" e che "la precisazione non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta sia per debiti contratti al di fuori di essa. Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione".
Se dunque il soggetto che ha una esposizione eterogenea (consumeristica e non) non può accedere alla ristrutturazione, e se non possono utilizzare lo strumento del concordato minore gli imprenditori cancellati dal registro delle imprese (art. 33 comma 4 c.c.i.i.), a meno che non si tratti, come di socio illimitatamente responsabile di società cancellata dal registro delle imprese (App. Milano, 10 ottobre 2024), e giocoforza concludere nel senso che gli imprenditori non ancora cancellati non possono che accedere al concordato minore, quale unica alternativa alla liquidazione controllata.
-