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LC - stato passivo

  • Simone Merlin

    Cerea (VR)
    20/11/2024 09:54

    LC - stato passivo

    Buongiorno,
    sono stato nominato liquidatore in una liquidazione controllata e chiedo il Vostro autorevole parere in merito alle seguenti questioni rilevate nella fase di predisposizione del progetto di stato passivo.
    1) Domanda di ammissione al passivo del credito di un professionista che allega come prova la sentenza del Giudice di Pace, emessa ante apertura LC, a seguito di atto di citazione per il quale il debitore non si è costituito e di conseguenza il GdP lo condanna al pagamento del debito e delle spese legali. La sentenza indica "l'esistenza del conferimento dell'incarico, dei prezzi praticati e quindi del credito maturato sono da considerare provati". Dalla pubblicazione della sentenza del GdP all'apertura della LC sono trascorsi 187 giorni. Tale documentazione è sufficiente per ammettere il credito?

    2) Domanda di ammissione al passivo di un credito composto da: credito acquistato per cartolarizzazione e spese legali maturate. Il credito acquistato è adeguatamente documentato (pubblicazione GU, atto di cessione, elenco crediti ceduti) unitamente a decreto ingiuntivo provvisto di regolare dichiarazione di esecutorietà ante apertura LC. Tuttavia, l'importo delle spese legali indicate nella domanda di ammissione al passivo differisce da quello quantificato nel decreto ingiuntivo (nel D.I. sono circa la metà). Le spese legali possono essere ammesse integralmente se ottengo idonea documentazione? È sufficiente il mandato o un avviso di parcella o le spese devono essere già sostenute dal creditore?

    3) Domanda di ammissione al passivo di un credito suddiviso nel seguente modo:
    a. Credito per attività professionale e spese relative al decreto ingiuntivo, incluse quelle legali;
    b. Credito per spese relative al conseguente procedimento di esecuzione (pignoramento 1/5 dello stipendio), incluse le spese legali;
    c. Credito per spese legali per la procedura di LC (nello specifico viene indicato: studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale). Specifico che l'importo di queste spese rappresenta oltre il 50% dell'intero credito a+b+c e pertanto sembrano sproporzionate.

    Con riferimento al punto b), dopo l'apertura della LC il pignoramento è stato dichiarato improcedibile dal GE e tutte le quote di stipendio trattenute dal datore di lavoro sono state accreditate sul conto della procedura. Si chiede se tale credito è ammissibile, se deve essere documentato e, in caso di ammissibilità se, nonostante la dichiarata improcedibilità, per le sole spese legali, è riconosciuto il privilegio ex art. 2755 cc (privilegio speciale sulle quote di stipendio fino a concorrenza del credito per spese di cui al punto b)).

    Con riferimento al punto c) si chiede se le spese legali collegate alla procedura di LC, nelle diverse fasi della stessa, sono ammissibili (come avviene x es. per le spese di insinuazione degli agenti della riscossione ai sensi del DM MEF 14/04/2023) e, in caso di risposta affermativa, se deve essere riconosciuto lo stesso privilegio del credito principale (in questo caso credito di cui al punto a) art. 2751 bis n.2).

    4) Credito dell'advisor: il consulente legale del debitore ha incassato acconti fin dall'inizio della sua attività per un importo complessivo superiore al credito indicato nella domanda di ammissione al passivo. Come devo comportarmi? È sufficiente escludere interamente il credito con la motivazione degli acconti già incassati? A mio avviso questo comportamento ha arrecato pregiudizio alla massa ma non credo sia possibile ottenere la ripetizione di quanto incassato.
    Anticipatamente ringrazio.
    Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/11/2024 13:03

      RE: LC - stato passivo

      La domanda sub 1 non ci è molto chiara. Noi abbiamo capito che un legale che aveva prestato l sua attività in favore del soggetto ammesso alla liquidazione controllata e non era stato pagato, si è rivolto al giudice di pace ed ha ottenuto la sentenza che ora mette a fondamento della propria domanda. Se è così la documentazione, costituita dalla produzione della sentenza del GdP, è sufficiente in quanto da essa risulta il credito e la condanna, è opponibile alla procedura essendo stata emessa prima dell'apertura della stessa ed anche passata in giudicato essendo decorso anche il termine lungo semestrale.,
      Il credito sub 2 è provato dalla documentazione prodotta. Quanto alle spese del decreto ingiuntivo, la parte ingiunta è tenuta al pagamento di quelle liquidate nel decreto monitorio più quelle successive sostenute e documentate; non è necessario che la parte che richiede le spese legali abbia già soddisfatto il proprio legale, risultando il rapporto professionale dal decreto ingiuntivo e le spese dalla liquidazione fatta nello stesso (quelle successive sono una conseguenza).
      Quanto alla domanda sub 3 è preferibile mantenere distinti i vari credti come opportunamente fa lei.
      a-Credito per attività professionale e spese relative al decreto ingiuntivo, incluse quelle legali. Sono dovute se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 cpc prima dell'apertura della liquidazione controllata.
      b. Credito per spese relative al conseguente procedimento di esecuzione (pignoramento 1/5 dello stipendio), incluse le spese legali. Sono dovute in quanto dimostrate (tanto cheil procedimento esecutivo presso terzi è stato dichiarato improcedibile ele quote assegnate al creditore sono state girate alla procedura). Le sese per procedure esecutive sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2755 c.c. se ha ad oggetto mobili, come nel caso. Il fatto che l'esecuzione presso terzi sia stata dichiarata improcedibile non rileva a fini del privilegio, anzi dimostra che ha avuto una utilità per la massa avendo permesso di acquisire somme che, in mancanza dell'esecuzione, sarebbero state percepite da debitore e sicuramente volatilizzate.
      c. Credito per spese legali per la procedura di LC (nello specifico viene indicato: studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale). Presumiamo che si tratte della richiesta del soggetto che ha avanzato istanza di apertura della liquidazione controllata (come previsto dal comma 2 dell'art. 268 c.c.i.i.; anche queste, secondo l'indirizzo della S. Corte, sono assistite dal privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c.,. Il privilegio d cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c,, da lei richiamato, attiene al credito del professionista nei confronti del proprio cliente nel mentre nel caso si tratta del terzo che chiede alla parte soccombente le spese anche legali da lui sostenute. Se invece abbiamo male inteso e lei si riferisce al credito del professionista che ha difeso il debitore nella presentazione della domanda di ammissione in proprio alla liquidazione controllata, in questo caso il credito sarebbe assistito dal privilegio da lei richiamato. Sulla adeguatezza della somma richiesta nulla possiamo dire non conoscendo detta somma né l'attività effettivamente svolta.
      Quanto alla domanda sub 4, esclusa la ripetizione o revocatoria degli importi corrisposti all'advisor, per il resto si tratta di capire quale sia il credito complessivo dello stesso e detrarre da tale importo gli anticipi corrisposti.
      Zucchetti SG srl