Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Piano del consumatore

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    01/06/2019 18:09

    Piano del consumatore

    Un privato vorrebbe presentare un piano del consumatore a causa della presenza di alcune rate insolute in un mutuo ipotecario.
    La stessa persona ha in corso un piccolo finanziamento al chirografo regolarmente pagato.

    Domanda:
    a) Il finanziamento al chirografo può essere inserito nei c.d. "debiti in prosecuzione", al di fuori quindi del piano, pur essendo pagato con liquidità del debitore
    oppure
    b) se ne deve tener conto per valutare le uscite correnti del debitore, al fine di stimare la liquidità disponibile per l'esecuzione del piano ?

    Mi sembra strano, ma forse mi sto perdendo in un bicchier d'acqua, che possa essere consentito al debitore di lasciar fuori dal piano un debito chirografo da soddisfare con entrate del medesimo, a discapito di un creditore ipotecario, solo per il fatto che il debito chirografario non è scaduto.

    Oppure il debito chirografario, anche se non scaduto, può essere lasciato fuori dal paerimetro del piano, solo se pagato con finanza di terzi ?

    Mi viene il dubbio di non aver capito nulla del piano del consumatore.
    Grazie
    Cordiali saluti

    Paolo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/06/2019 20:17

      RE: Piano del consumatore

      La proposta di piano del consumatore, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della l. n. 3 del 2012 ha come scopo la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti , che può avvenire attraverso qualsiasi forma, in base ad un piano che deve indicare, come contenuto minimo: a)scadenze e modalità di pagamento; b) eventuale classamento dei creditori; c) eventuali risorse (redditi o beni) di terzi conferite o offerte in garanzia: d) modalità di liquidazione dei beni; e) eventuale falcidia dei creditori prelatizi, purché previsto in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione; f) eventuale designazione di un "gestore", la cui individuazione sembra rimessa alla disponibilità del debitore; g) il regolare pagamento dei crediti impignorabili (es. crediti alimentari); h) l'integrale pagamento dei tributi "qualificati" (ovvero le risorse proprie dell'U.E. l'IVA e le ritenute operate e non versate) con possibilità di dilazione; i) eventuale moratoria fino ad un anno dall'omologa per il pagamento dei creditori prelatizi se i beni oggetto di garanzia non vengono liquidati.
      Queste norme non impongono al debitore condizioni simili a quelle previste in ambito concorsuale e, quindi, in linea teorica lascia piena libertà al soggetto sovraindebitato di effettuare l'eventuale divisione dei creditori secondo la propria volontà. Tuttavia la legge, indicando all'art. 7 secondo comma lettera a) la procedura come concorsuale, induce a ritenere che debba comunque essere rispettata la regola della par condicio creditorum, visto che in mancanza di essa non avrebbe ragione d'essere la previsione di classi e, conseguentemente. ma è anche vero che, poiché il piano del consumatore deve essere conveniente, cioè avere come principale requisito quello di assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che avrebbero attraverso la procedura di liquidazione dei beni e, poichè la legge non ha previsto che le classi raggruppino al loro interno crediti con natura giuridica e interessi economici omogenei (come nel concordato art. 160, primo comma, lettera c) l. fall. ), anche se ovviamente al loro interno dovrà essere stabilito un trattamento economico uguale, il debitore ha sicuramente margini di libertà molto più ampi di quelli del debitore concordatario e "giocando" con le classi, nella sua ristrutturazione può anche mantenere in vita i rapporti pendenti, proponendone la continuazione e il pagamento alle scadenze periodiche. Di questi esborsi se ne deve tener conto per valutare le uscite correnti del debitore, al fine di stimare la liquidità disponibile per l'esecuzione del piano.
      Zucchetti SG srl