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art. 74, co. 2 e transazione fiscale

  • Massimo Tucci

    BERGAMO
    17/03/2023 15:54

    art. 74, co. 2 e transazione fiscale

    Gentilissimi,
    vorrei procedere per imprenditore cessato ad un concordato minore liquidatorio di cui al comma 2 art. 74, con il solo creditore erario, il che in linea di principio mi pare fattibile.
    Con l'apporto di finanza esterna dovrei garantire che l'erario percepisca più che dalla liquidazione del bene posseduto dall'imprenditore cessato.
    Ciò consente di definire che l'intera somma rivenienete vada all'erario medesimo e, dunque, consentire la transazione fiscale.
    In caso di cram down la decisione sull'intiero accordo graverà sul Tribunale.
    La natura contrattuale del concordato consente questa conclusione dell'accordo. Ho dei dubbi in proposito.
    Attendo cortesi vostre, cordialità.
    Avv. massimo Tucci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2023 19:43

      RE: art. 74, co. 2 e transazione fiscale

      n via preliminare è da presumere che, nel caso, l'imprenditore abbia cessato l'attività ma non sia stato ancora cancellato dal registro delle imprese perché, se è intervenuta la cancellazione, scatta la inammissibilità di cui all'ult. comma dell'art. 33, salva l'interpretazione che la norma sia riferita ai soli imprenditori collettivi.
      Nel merito i suoi dubbi non hanno ragione di esistere perchè è il comma terzo dell'art. 80 ccii a prevedere espressamente il cram down anche fiscale/previdenziale in sede di omologa; del resto la previsione dell'omologa, e quindi del giudice, quale elemento indispensabile del procedimento, fa capire che il concordato, sia esso minore che maggiore, non può avere una natura strettamente privatistica.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Scattolini

        Macerata
        27/03/2023 09:24

        RE: RE: art. 74, co. 2 e transazione fiscale

        Buongiorno, intervengo nella discussione, evidenziando che il comma 2, dell'Art. 74 ccii prevede la possibilità alternativa al debitore (di qualunque natura sia) di proporre la domanda di concordato minore con finanza esterna che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Ritengo quindi che nel caso prospettato dal collega Tucci, il debitore possa tranquillamente accedere a tale componimento del debito.

        Grazie, Marco Scattolini