Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

società di persona - concordato minore - finanza esterna

  • Patrizia Minazzo

    Diano Marina (IM)
    09/11/2022 15:22

    società di persona - concordato minore - finanza esterna

    Buongiorno,
    ho questo caso: società di persone (snc) vuole presentare proposta per la procedura di concordato minore liquidatorio.
    La società di persone in se non ha nulla, solo alcune attrezzature di valore irrisorio.
    Nella proposta i soci vogliono mettere a disposizione alcune beni immobili, considerando questo come apporto di finanza esterna.
    E' corretto considerare questi apporti dei soci illimitatamente responsabili come finanza esterna?
    Come finanza esterna io intendevo quella che perviene alla procedura da un terzo che non ha un obbligo giuridico ad adempiere verso i creditori.
    Avete qualche spunto (sentenze, normativa, ... a riguardo?
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/11/2022 19:08

      RE: società di persona - concordato minore - finanza esterna

      Affrontando questo argomento con riferimento alla legge fallimentare in cui l'apporto di finanza esterna nel concordato rileva quale disponibilità liberamente distribuibile senza l'obbligo del rispetto delle causa edi prelazione, avevamo detto che, poichè l'ammissione della società di persone ad una procedura concorsuale al concordato non determina l'automatica estensione della procedura stessa ai soci né l'attrazione dei beni di costoro nel concorso provocato dal concordato della società, il socio illimitatamente responsabile può disporre dei propri beni in favore del concordato.
      Questa soluzione va rimeditata alla luce delle nuove disposizioni contenute nel codice della crisi che ha creato una netta distinzione tra concordato in continuità e liquidatorio che si riflette anche sul concordato minore. L'art. 74, co. 2, infatti, solo per il concordato minore liquidatorio richiede come condizione per l'accesso "l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori", che ha lo stesso scopo scopo della similare norma posta dal quarto comma dell'art. 84 per il concordato liquidatorio maggiore; e, cioè, che, in presenza di sovraindebitamento o di insolvenza, è preferibile, anche per ragione di costi, la liquidazione controllata o la liquidazione giudiziale, a meno che non ci sia un apporto di risorse esterne tale che, aumentando in misura apprezzabile (misura quantificata nell'art. 84 nel 10%), renda più conveniente il ricorso alla procedura conservativa.
      In questa nuova ottica, a nostro avviso, l'apporto di risorse esterne consiste in quelle disponibilità ulteriori che vengono immesse nella procedura rispetto a quello di cui disporrebbe una alternativa procedura liquidatoria; e, poiché la liquidazione controllata del patrimonio coinvolgerebbe anche i soci illimitatamente responsabili (art. 270, co. 1) e i loro patrimoni, l'apporto degli immobili che costoro potrebbero effettuare nel concordato minore non sarebbe nulla di più (anzi sarebbe di meno) di quanto si ricaverebbe dall'apertura della liquidazione controllata. Di conseguenza, l'apporto indicato da parte dei soci illimitatamente responsabili non può essere, a nostro avviso, considerata apporto di risorsa esterna.
      Zucchetti SG srl