Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

Assistenza tecnica di un legale

  • Alessandro Culot

    GORIZIA
    20/10/2022 18:34

    Assistenza tecnica di un legale

    Nella crisi da sovraindebitamento, così come declinata dal C.C.I.I., l'art. 76 co. 1 appare precludere la difesa tecnica dell'avvocato quale firmatario e depositario della domanda di concordato minore riservandone la formulazione all'OCC.
    Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 68, tale domanda deve essere presentata tramite OCC mentre nella liquidazione controllata del patrimonio, art. 269, tale domanda può essere presentata da un OCC.
    Siccome ci sono stati Tribunali che hanno respinto domande presentate da legali, in certe procedure, chiedo cortesemente il Vs pensiero circa l'attore, OCC o legale (il più delle volte advisor), abilitato alla presentazione delle domande e vista anche l'impossibilità tecnica di depositare domande telematiche da parte di un commercialista. Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/10/2022 18:11

      RE: Assistenza tecnica di un legale

      Da come sono formulate le norme da lei richiamate, la partecipazione attiva dell'OCC nella predisposizione e presentazione delle relative domande è indispensabile, ma questo non risolve il problema se sia sufficiente la presenza dell'OCC o sia comunque necessaria la difesa tecnica per la fase giurisdizionale avviata con il deposito della domanda in tribunale.
      La questione, dibattuta da tempo anche nel vigore della legge n. 3 del 2012, è stata risolta dal nuovo codice limitatamente alla ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto il primo comma dell'art. 68 espressamente precisa che "non è necessaria l'assistenza di un difensore". Per le altre due procedure permangono i dubbi antecedenti tra chi riteneva non necessaria l'assistenza di un legale, seppur non preclusa, rappresentando l'istituzione dell'OCC un'evoluzione rispetto al rapporto professionale avvocato-cliente idoneo a garantire la piena tutela del diritto di difesa di cui è espressione l'art. 82 c.p.c. (Trib. Roma 23.12.2021; Trib. Torino 7.12.2019), e chi, invece, aveva statuito l'inammissibilità della domanda di omologa per assenza di difesa tecnica, osservando che "non sussistono ragioni per derogare alla previsione generale dell'art.82 terzo comma c.p.c., che stabilisce che davanti al Tribunale le parti stanno in giudizio a ministero di un difensore, salvo che la legge disponga altrimenti" (Trib. Mantova 12.7.2018), per non parlare delle posizione intermedie.
      A nostro avviso, la precisazione introdotta nell'art. 68, che solo per il consumatore stabilisce che non è necessaria l'assistenza tecnica, induce aritenere che nelle altre due procedure tale assistenza sia necessaria secondo la regola generale di cui all'art. 82 cpc., ma è da vedere che linea prevarrà nella giurisprudenza.
      Zucchetti SG srl
      • Paolo Cristin

        Trieste
        13/06/2024 13:27

        RE: RE: Assistenza tecnica di un legale

        Ma allora, se per l'art 68 non è necessaria l'assistenza tecnica, e in considerazione che gli OCC non hanno necessariamente la possibilità di fare depositi telematici, la cancelleria potrà accettare anche un deposito cartaceo?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/06/2024 18:01

          RE: RE: RE: Assistenza tecnica di un legale

          L'art. 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, sotto la rubrica: "Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali", stabilisce al comma 1, per quanto qui interessa, che: "... nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa...". Il comma 3 dello stesso D.L. precisa poi che "Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario".
          Al di là quindi della interpretazione della disposizione generale di cui al comma 1, se riferita ai soli difensori delle parti sul presupposto della loro necessaria presenza nei giudizi avanti al tribunale, o anche alle parti che agiscono personalmente, nei casi in cui è possibile, la disposizione del terzo comma chiarisce che nelle procedure concorsuali l'obbligo del deposito telematico non riguarda i soggetti diversi da quelli elencati (il curatore , il commissario, ecc.)per cui il debitore che agisce in persona o tramite OCC può provvedere al deposito cartaceo.
          Ad ogni modo, la Cassazione n.1108/2023, nell'esamina il caso in cui un difensore aveva depositato in cancelleria un atto cartaceo il luogo dell'invio telematico obbligatorio, ha fatto applicazione del principio sancito dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, dato che la violazione dell'art. 16-bis citato costituisce una mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c.; pertanto in forza del principio del raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato a conseguire, anche il deposito cartaceo consente la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente senza alcun vulnus per le prerogative e i diritti delle parti nel processo.
          Zucchetti SG srl
      • Patrizia Minazzo

        Diano Marina (IM)
        14/01/2025 12:32

        RE: RE: Assistenza tecnica di un legale

        Buongiorno, c'è stato qualche sviluppo o chiarimento in giurisprudenza in merito al fatto che nella procedura di concordato minore sia necessario per il consumatore appoggiarsi ad un avvocato? E' sempre ritenuta necessaria l'assistenza tecnica?
        Grazie mille
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/01/2025 18:05

          RE: RE: RE: Assistenza tecnica di un legale

          Va premesso che il consumatore non può accedere al concordato minore per l'espresso divieto sancito dall'art. 74, comma 1 c.c.i.i..
          Per il sovraindebitato- diverso dal consumatore- che accede al concordato minore, abbiamo detto in una delle risposte che precedono, che non è necessaria l'assistenza di un legale valorizzando il ruolo dell'OCC e la norma di cui all'art. 76, comma 1, c.c.i.i., per la quale "La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2".
          rimeditato questa posizione alla luce dei contributi dottrinari che sono intervenuti sul concordato minore che hanno evidenziato come la controversia evidenziata in passato fosse giustificabile nell'assetto dato dalla legge n. 3 del 2012, nel mentre nel nuovo codice, per un verso l'OCC, al di là dell'espressione usata (domanda formulata tramite OCC,) svolge una funzione di assistenza e di ausilio del debitore nella presentazione della domanda, e, dall'altro, come in mancanza di espressa disposizione sulla rappresentanza legale (come quella alla fine dell'art. 68 che afferma non essere necessaria l'assistenza di un difensore n per la presentazione della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore) valga la regola generale di cui all'art. 9, comma 2, secondo la quale "Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio".
          Zucchetti SG srl
    • Samantha Sicari

      Taurianova (RC)
      21/10/2024 20:04

      RE: Assistenza tecnica di un legale

      Buona sera

      Vorrei capire se un legale può depositare un concordato minore?
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        22/10/2024 18:06

        RE: RE: Assistenza tecnica di un legale

        Riteniamo di no in quanto, a norma dell'art. 76, comma 1, c.c.i.i., "La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2". L'OCC in questa procedura ricopre, infatti, il duplice ruolo di consulente del debitore e di garante dell'attendibilità del piano, tant'è che deve allegare alla domanda una relazione, il cui contenuto è descritto dal comma 2 dell'art. 76 e svolgere gli altri compiti elencati nei commi successivi dello stesso articolo.
        Con l'OCC il debitore può e deve necessariamente dialogare e fornirgli la documentazione necessaria; e può farlo personalmente o tramite un legale fornito di procura, la presenza del quale, una volta aperta la procedura, diventa obbligatoria a norma dell'art. 9, comma 2.
        Zucchetti SG srl