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CESSIONE QUOTE ATTO DI DISPOSIZIONE

  • Loredana Marziali

    PORTO SAN GIORGIO (FM)
    12/09/2025 16:01

    CESSIONE QUOTE ATTO DI DISPOSIZIONE

    buongiorno prima del deposito della domanda presso l'Occ di una pratica di Liquidazione controllata, la persona ha ceduto le quote societarie del 5% e il coniuge del 25%. Tale cessione può essere inteso come atto di disposizione?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      14/09/2025 10:11

      RE: CESSIONE QUOTE ATTO DI DISPOSIZIONE

      La risposta è certamente affermativa.
      La cessione di quote è atto dispositivo del proprio patrimonio tanto è vero che le partecipazioni societario sono cedibili, nonché pignorabili ex art 2471 c.c.
      L'unica perplessità che si registra in giurisprudenza riguarda la natura della quota.
      Infatti, sebbene in giurisprudenza sembri prevalere la tesi che riconosce alla quota societaria la natura di bene mobile, non è del tutto pacifico che essa sia annoverabile nella sub specie di bene mobile registrato, atteso che il sistema pubblicitario proprio del Registro delle Imprese ha funzione informativa e non del tutto sovrapponibile al regime circolatorio proprio dei beni immobili e dei beni mobili registrati. Infatti, mentre per questi in caso di conflitto tra più acquirenti prevale colui che ha provveduto per primo alla trascrizione, per le quote sociali il terzo comma dell'art. 2740 c.c. richiede l'ulteriore requisito della buona fede.
      In alcune pronunce si è affermato che "la quota di partecipazione in una s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale equiparato al bene mobile non iscritto in pubblico registro … La quota, quindi, se non può considerarsi come un bene materiale al pari dell'azione, tuttavia ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta; ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi …. Conferma dell'equiparazione della quota al bene mobile non registrato si ricava anche dall'art. 2482 c.c., comma 2 e art. 2483 c.c., dai quali risulta che la quota di s.r.l. è oggetto del diritto di proprietà e può essere acquistata, con trasferimento dello stesso diritto da un soggetto all'altro" (Cass. n. 22361/2009; Cass. n. 13903/2014, sebbene - per la verità con riferimento ad una fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs 6/2003 - vada registrato un contrario arresto di Cass. n. 10826/2014, a giudizio della quale è problematica, ed è utilizzabile e utilizzata solo in senso improprio, la stessa qualificazione della quota come un bene mobile).
      Di opposto segno altri arresti (Trib. Milano 22-12-2017; Trib. Ferrara, 9-5-2005, Trib. Alessandria 27 gennaio 2010) ove il convincimento circa la natura di bene mobile registrato della partecipazione societaria è stato ricavato dal fatto che il registro delle imprese è consultabile non solo da parte dei soci, ma da chiunque lo voglia, aggiungendosi come non sia "corretto inferire la natura del bene … dagli effetti della sua pubblicità, piuttosto che prendere atto della previsione di un apposito regime pubblicitario che, di per sé, è idoneo a differenziare la partecipazione sociale dai beni mobili immateriali nonché dai beni mobili suscettibili di "possesso"…" (Cass. n. 20170/2017).