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Forum SOVRAINDEBITAMENTO -
liquidazione del patrimonio - decesso del debitore
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Mauro Pozzi
Faenza (RA)29/02/2024 18:15liquidazione del patrimonio - decesso del debitore
In una procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 27.01.2012 n. 3 il debitore è deceduto.
Lo stesso debitore aveva messo a disposizione il suo patrimonio costituito da beni immobili e dalle entrate previste dalla attività professionale.
Nella casa di abitazione sono stati reperiti molti beni mobili di un certo valore che non erano stati inventariati nel piano e nel programma di liquidazione.
Tali beni possono essere considerati sopravvenuti ai sensi dellart 14 undecies e in quanto tali inseriti n patrimonio di liquidazione. O tuttavvia, in quanto l'art. 14 ter prevede che il debitore chiede la liquidazione di tutti i suoi beni, vanno lo stesso inseriti.
Gli eventuali chiamati all'eredità (che dovrebbero rinunciare) possono vantare dei dirittu sui tali beni.
Grazie
Mauor Pozzi Faenza
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Zucchetti SG
Vicenza29/02/2024 19:45RE: liquidazione del patrimonio - decesso del debitore
La morte del sovraindebitato non è considerata nella legge n. 3 del 2012 ma, essendo la liquidazione del patrimonio affine al fallimento, alla carenza indicata può sopperirsi con l'applicazione analogica dell'art. 12 l. fall; soluzione che trova conferma nel nuovo codice ove l'art. 270, comma 5, con il richiamo alle disposizione del procedimento unitario di cui al titolo III, rende applicabile alla liquidazione controllata l'art. 35 dettato pe rla liquidazione giudiziale (in tal senso Trib. Vicenza 17/07/2022). Ovviamente se gli eredi rinunciano, si dovrà aprire una procedura di eredità giacente, come previsto dall'art. 12 l. fall.
Quanto ai beni rinvenuti nell'appartamento del defunto, gli stessi fanno parte del patrimonio destinato ai creditori, giusto il disposto dell'art.14 undecies l. n. 3 del 2012, per cui deve inventariarli facendo un supplemento di inventario.
Zucchetti SG srl-
Mauro Pozzi
Faenza (RA)30/12/2024 12:15RE: RE: liquidazione del patrimonio - decesso del debitore
Ricollegandomi alla precedente discussione, per quanto riguarda l'IMU sui beni immobili del debitore, chiedo chi deve pagare l'IMU dopo il decesso del debitore nel caso di un casa di abitazione e di un altro immobile commerciale. Deve pagarla il liquidatore a nome del defunto? e in che tempi?
Grazie
Mauro Pozzi Faenza-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como12/01/2025 10:35RE: RE: RE: liquidazione del patrimonio - decesso del debitore
La speciale disciplina stabilita dall'art. 1, comma 768, della legge 160/2019 ("versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili") è normativa speciale, esclusa quindi da applicazione estensiva o analogica, dettata esclusivamente per il fallimento (e ora per la liquidazione giudiziale), pertanto nella liquidazione del patrimonio si applicano le regole ordinarie, e l'IMU deve essere versata nei termini ordinari.
Riteniamo che tale obbligo gravi sul liquidatore, in base al principio generale dettato dall'art. 14-novies della legge 3/2012 ("Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione"), trattandosi di un debito da soddisfare in prededuzione.
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